Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, a suo carico, ad ogni cittadino, il diritto ad un ciclo di cure termali con periodicità annuale (uno sola volta allanno). Il diritto alle cure termali può essere esercitato solo in presenza di un certificato, rilasciato dal proprio medico curante o da uno specialista in una delle patologie trattate, a condizione che sia rilasciando utilizzando l’apposito ricettario rosa a disposizione dei medici di famiglia o degli specialisti ASL; detto certificato deve contenere, ben specificate, la diagnosi e la patologia in conseguenza delle quali si rendono necessarie le cure termali. Le patologie che danno luogo al diritto alle cure termali – come specificato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1991, successivamente aggiornato dal Decreto Ministeriale del marzo 2001 – sono qui di seguito elencate:
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
Rinopatia vasomotoria;
Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
Malattie cardiovascolari;
Postumi di flebopatie di tipo cronico;
Malattie ginecologiche;
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
Malattie dell'apparato urinario;
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
Malattie dell'apparato gastroenterico;
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi;
Malattie reumatiche;
Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
Reumatismi extra-articolari;
Malattie dermatologiche;
Psoriasi;
Dermatite seborroica ricorrente;
Lavoratori dipendenti, pubblici o privati
Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono accedere alle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente, ma dovranno utilizzare, in ogni caso, le ferie e i permessi annui retribuiti residui e dovranno concordare con il datore di lavoro il periodo da utilizzare per l’effettuazione delle cure. Nel caso in cui il certificato medico che prescrive le cure termali ne indichi anche, chiaramente e specificatamente, la indifferibilità, il datore di lavoro dovrà consentire l’assenza (per cure termali) dell’interessato entro 30 giorni dalla data della prescrizione medica, trattandola come regime di malattia (così come disciplinato dalle vigenti norme di Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato) ove le ferie e i permessi annui retribuiti siano già stati collettivamente programmati in un altro periodo dell’anno (chiusura collettiva) o comunque utilizzati dall’interessato e i residui non siano sufficienti a garantire il completamento delle cure. I periodi di cura in regime di malattia, ovvero a carico dell’INPS o del datore di lavoro a seconda dei casi, non dovranno superare i 15 giorni l'anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali dovranno trascorrere almeno quindici giorni. Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore interessato deve:
presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio;
sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL, che rilascia l'autorizzazione;
comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
inviare all'INPS entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro;
inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;
inviare all'INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
I permessi per cure termali fruiti durante il periodo di ferie sono invece una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d'invalidità. Hanno diritto ai permessi per cure termali i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico. L’INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali. Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell’INPS. L'assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno in cui si effettuano le cure.
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
Rinopatia vasomotoria;
Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
Malattie cardiovascolari;
Postumi di flebopatie di tipo cronico;
Malattie ginecologiche;
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
Malattie dell'apparato urinario;
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
Malattie dell'apparato gastroenterico;
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi;
Malattie reumatiche;
Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
Reumatismi extra-articolari;
Malattie dermatologiche;
Psoriasi;
Dermatite seborroica ricorrente;
Lavoratori dipendenti, pubblici o privati
Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono accedere alle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente, ma dovranno utilizzare, in ogni caso, le ferie e i permessi annui retribuiti residui e dovranno concordare con il datore di lavoro il periodo da utilizzare per l’effettuazione delle cure. Nel caso in cui il certificato medico che prescrive le cure termali ne indichi anche, chiaramente e specificatamente, la indifferibilità, il datore di lavoro dovrà consentire l’assenza (per cure termali) dell’interessato entro 30 giorni dalla data della prescrizione medica, trattandola come regime di malattia (così come disciplinato dalle vigenti norme di Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato) ove le ferie e i permessi annui retribuiti siano già stati collettivamente programmati in un altro periodo dell’anno (chiusura collettiva) o comunque utilizzati dall’interessato e i residui non siano sufficienti a garantire il completamento delle cure. I periodi di cura in regime di malattia, ovvero a carico dell’INPS o del datore di lavoro a seconda dei casi, non dovranno superare i 15 giorni l'anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali dovranno trascorrere almeno quindici giorni. Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore interessato deve:
presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio;
sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL, che rilascia l'autorizzazione;
comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
inviare all'INPS entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro;
inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;
inviare all'INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
I permessi per cure termali fruiti durante il periodo di ferie sono invece una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d'invalidità. Hanno diritto ai permessi per cure termali i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico. L’INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali. Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell’INPS. L'assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno in cui si effettuano le cure.
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