Attenzione a come si usano i permessi della legge 104/92, se, infatti, con la scusa di accudire il familiare malato, vi recate invece da un’altra parte, magari per scopi personali o di divertimento, il datore di lavoro può licenziarvi. Non solo: quest’ultimo potrebbe anche mettervi alle calcagna un detective per spiare se realmente state usufruendo del permesso nel modo legittimo o meno. A confermare questi principi è stata la Cassazione con la sentenza numero 4984, depositata lo scorso 4 marzo 2014. Il datore di lavoro, dunque, può pedinare il dipendente valendosi di un investigatore privato. Tale controllo occulto, per quanto possa sembrare inopportuno, non si considera – sempre secondo la Corte – una violazione della privacy. Senza contare che, in giudizio, il datore potrebbe sempre avvalersi delle dichiarazioni di eventuali testimoni che confermino di aver visto il dipendente in determinati luoghi o circostanze diverse dall’assistenza del familiare invalido. Ma non esiste il divieto, per il datore, di spiare i dipendenti? Si, lo prevede lo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, negli articoli 2 e 3; ma questo divieto riguarda solo i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Invece, l’utilizzo del detective può avvenire fuori dall’unità produttiva se ha come scopo quello della tutela del patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. Ebbene, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Peraltro è bene precisare che l’illecito utilizzo dei permessi potrebbe avere anche dei risvolti penali.
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