lunedì 3 marzo 2014

ELENCO DEI PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER I REDDITI 2013

Elenco dei principali oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef e detraibili dall’Irpef
Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel "suo interesse", mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
  • gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali
  • gli oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
  • gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro
Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, sono deducibili dal reddito:
  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
  • contributo al servizio sanitario nazionale sulla rc auto-moto e natanti, per la parte eccedente i 40,00 euro
  • contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone concessione ex demaniale), purchè relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello complessivo
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
  • erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
  • rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
  • gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
 B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef, con detrazione dall’imposta del 19%, quali oneri detraibili:
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
  • le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purchè documentate da scontrino fiscale cd. -parlante-, cioè con già impressi, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket
  • le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo
  • le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro
  • le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali
  • le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo  
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633,00 euro
  • le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632,00 euro
  • gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
  • le spese per l’acquisto sia di libri scolastici-universitari che per le altre pubblicazioni, purchè muniti di codice Isbn e cartacei documentati da fattura o da scontrino fiscale cd. -parlante-, per un importo non superiore a 1.000,00 euro per ognuna di queste due categorie (valido solo dal 2014 al 2016)
Nell’interesse proprio del contribuente
  • le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro
  • le spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
  • le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro
  • le spese veterinarie, per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro   
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, per un importo non superiore a 2.065,83 euro
  • interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l'abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per prestiti o mutui agrari, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
  • premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 630,00 euro per il 2013 e a 530,00 euro per il 2014
  • le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura "La Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale
Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 36/50/40% (spalmate in 10 anni)
(Per le spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2014 (mentre per le parti comuni degli edifici condominiali fino al 30 Giugno 2015), la detrazione fiscale passa al 50%, mentre per le spese effettuate dal 1° Gennaio 2015 in poi, la detrazione fiscale scende al 40%. Il limite di spesa a cui applicare la percentuale passa a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015, mentre ritornerà a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2016 in poi).
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
  • le spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese, purchè effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2014, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni), ma solo se abbinate posteriormente alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare.
Spese di risparmio energetico con detrazione fiscale del 55/65/60% (spalmate in 10 anni)
(Valido per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2014, la detrazione fiscale passa al 65% (mentre per le parti comuni degli edifici condominiali fino al 30 Giugno 2015), mentre per le spese effettuate dal 1° Gennaio  al 31 Dicembre 2015, la detrazione fiscale scende al 60%.
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
  • le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-.
Detrazioni per i canoni di locazione
(Dal 1° Gennaio 2013, la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa dal 15% al 10%)
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
  • detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale
detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

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