sabato 4 giugno 2016

CONTROLLI A DISTANZA E PERMESSI LEGGE 104, UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEFINISCE QUANDO SONO LEGITTIMI

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9749/16 del 12 maggio, chiarisce le circostanze in cui il licenziamento è ritenuto legittimo a seguito di un controllo a distanza, materia trattata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e riformata nel decreto legislativo n 151/15, cioè il “Jobs Act”.
La sentenza conferma il licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato i permessi previsti dalla legge 104/92 per scopi diversi da quello concesso - assistenza alla suocera disabile - circostanza confermata da un investigatore privato assoldato dall’azienda. L’investigatore ha monitorato gli spostamenti del dipendente, pur rispettando i limiti della non invasione della dimora privata e soprattutto della privacy dell’interessato. Nel caso specifico, per ben cinque volte, il lavoratore ha utilizzato i permessi per scopi personali. La giurisprudenza, stabilisce che l’impiego di un investigatore privato deve essere volto alla prevenzione di illeciti da parte dei dipendenti mentre il suo utilizzo non è ammesso nel caso si volesse controllare la qualità e la durata della prestazione lavorativa.
Peraltro in passato sempre la Cassazione ha precisato che chi abusa dei permessi della legge 104/92 compie un danno nei confronti del Stato e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale sul quale gravano le relative indennità, solo provvisoriamente anticipate dall’azienda ma poi rifuse dall’Inps. 
La Suprema Corte aveva stabilito in passato il principio fondamentale secondo cui con l’uso improprio del permesso per l’assistenza dei congiunti è giustificato il licenziamento per giusta causa poiché l’uso improprio comprometterebbe il vincolo di fiducia che dovrebbe sussistere tra dipendente e datore di lavoro.


Nessun commento:

Posta un commento