Presi dall'euforia dell'abolizione della Tasi sulla prima casa, ieri 16 giugno, ultima data utile, ci siamo dimenticati di pagare l'acconto Imu su un altro immobile, un'area fabbricabile oppure la stessa Tasi, se prevista dal proprio comune sugli immobili a disposizione? Niente paura, per mettersi in regola, c’è sempre la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (art.13 Dlgs nr. 472 del 1997), che permette di pagare in ritardo con sanzioni ridotte.
Se si paga entro il prossimo 30 giugno 2016 sarà possibile usufruire del ravvedimento sprint, che è esercitabile entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del versamento e permette di applicare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione, pari allo 0,1% giornaliero è applicabile pagando dal primo al quattrodicesimo giorno di ritardo pagando l’importo del tributo cui si applicherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera, pari allo 0,20%.
Se invece si paga entro il 16 luglio 2016 sarà possibile fruire del ravvedimento breve che si applica ai versamenti eseguiti entro il trentesimo giorno dalla scadenza del versamento ma successivi al quattordicesimo giorno, con la riduzione della sanzione a 1/10 (sanzione, quindi, del 1,5%)
Infine, se si paga, invece, entro il 14 settembre 2016, è possibile usufruire del ravvedimento intermedio, applicabile a versamenti eseguiti dopo il trentesimo giorno dopo la scadenza, ma entro il novantesimo giorno. In questo caso di applica una riduzione della sanzione a 1/9.
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