mercoledì 1 giugno 2016

ABC SINDACALE, TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO

La legge n.336 del 2000 ha ripristinato la festività del 2 giugno che celebra la Festa della Fondazione della Repubblica Italiana, giunta quest'anno al settantesimo anniversario. Tale festività cade quest'anno di giovedì. Quale sarà il trattamento economico della giornata festiva? 
Come illustrato nelle scorse settimane, su questo blog, a differenza ad esempio del 1° maggio (domenica), la festività che non coincide con la domenica, come nel caso del  2 giugno, non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto essa è già compresa nello stipendio. 
Se invece la festività fosse coincisa con la domenica, ai lavoratori, remunerati con retribuzione fissa mensile, in aggiunta allo stipendio mensile, sarebbe spettata una quota aggiuntiva giornaliera della retribuzione, che è pari ad un ventiseiesimo della retribuzione a titolo di festività non goduta.
Stessa situazione è riconosciuta ai lavoratori che prestino attività lavorativa di domenica e che fruiscono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori in CIG, se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i seguenti lavoratori:
- a orario ridotto, che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

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