lunedì 31 luglio 2017

ABBIAMO DIMENTICATO DI SCARICARE CON IL MODELLO 730 UNA SPESA SOSTENUTA NEL 2016? NIENTE PAURA SI PUO' SEMPRE RIMEDIARE

La campagna fiscale del modello 730 è ormai da qualche giorno passata in archivio. Infatti, il 23 luglio scorso è stato l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi, mediante un Caf, un professionista abilitato o anche "fai da te", per chi in possesso di un pò di dimestichezza, di conoscenza delle norme fiscali e soprattutto del pin per l'accesso al proprio cassetto fiscale online, poteva essere in grado di compilarsela autonomamente. Ma magari ci accorgiamo di esserci dimenticati di inserire una spesa, che avrebbe dato diritto ad una detrazione o deduzione in sede di rimborso. Niente paura, si può rimediare, utilizzando la dichiarazione integrativa.  

Qualora il contribuente si accorge di non aver inserito un onere nel 730, oppure il sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli derivanti dal 730 è diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, potrà presentare:
un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre;
presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a compensazione, di eventuali altri imposte a debito con il modello F24 o richiedendone il rimborso. È possibile correggere la dichiarazione inviata presentando al Caf o al professionista abilitato (non è ammesso il canale “web”) un 730 integrativo, entro il 25 ottobre prossimo solo in caso di contribuente con maggior credito o minore debito (a favore). Con il modello 730 integrativo rimane il vantaggio di poter sfruttare il canale del sostituto d'imposta per eventuali accrediti direttamente in busta paga (mese di novembre).

Qualora invece la correzione sia a sfavore del contribuente e pertanto la correzione comporti un minor credito o un maggior debito, si dovrà utilizzare il modello Redditi PF 2017 entro:
entro il 02 ottobre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi  e delle sanzioni, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo l’importo debito, dovrà essere versato tramite modello F24 con la maggiorazione delle sanzioni ed interessi;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Nessun commento:

Posta un commento