Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2017 si avvicina. Il prossimo 16 giugno si dovrà tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per il pagamento delle tasse sugli immobili.
Ecco le informazioni necessarie al pagamento della prima rata, relative alle scadenze e alle esenzioni previste.
SCADENZE IMU-TASI 2017 – La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, quella per il saldo è il 16 dicembre. L’acconto di giugno sarà uguale al 50% dell’imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2016. E’ ovviamente possibile scegliere di versare l’intero importo in una sola rata. Il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50% e in realtà dovrà essere corrisposto entro il 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.
TASI SECONDA CASA – Come già nel 2016, anche quest’anno non pagheranno la Tasi i prorietari di prima casa. Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all’esenzione. Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.
NORMATIVA IMU – Per quanto riguarda l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.
Restano confermate le aliquote previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.
IMU 2017, LE ESENZIONI – La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento.
L’Imu non si paga nei casi di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
la casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso;
unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
IMU-TASI RESIDENTI ALL’ESTERO – Altro caso particolare, ma non infrequente, riguarda i residenti all’estero proprietari di immobile in Italia. Per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma solo per coloro che rientrano in alcune specifiche tipologie di contribuenti.
L’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha imposto che:
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
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