Il terremoto di agosto e fine ottobre del 2016, oltre alla paura e purtroppo le vittime, ha lasciato sul campo tanti edifici distrutti e danneggiati, nonchè la necessità, che riemerge puntuale in queste circostanze di mettere in sicurezza preventivamente le strutture edili private, le abitazioni, oltre che quelle pubbliche, quelli addetti ad attività produttive ed i monumenti e le chiese. Nella Guida dell'Agenzia delle entrate alle detrazioni per le ristrutturazioni in edilizia, un capitolo è dedicato al cosiddetto "Sisma Bonus". Cerchiamo di approfondire e capire in cosa consiste, questa agevolazione fiscale.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo a gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
La detrazione è più elevata nei seguenti casi:
quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70%della spesa sostenuta
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
La detrazione per gli interventi condominiali
Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:
75%, nel caso di passaggio a una classe di rischi o inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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