Il volantino sul bando alla luce delle modifiche apportate, proroga della scadenza ed eliminazione del titolo di studio, per i residenti nella Regione Marche. Valido per chi risulta essere disoccupato tra i 30 anni compiuti ed i 64 anni di età.
mercoledì 28 settembre 2016
sabato 24 settembre 2016
CONVENZIONE NAZIONALE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - UNIPOLSAI
Dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 è attivata una nuova convenzione stipulata tra UnipolSai e le Organizzazioni Sindacali. Il ventaglio delle offerte e degli sconti proposti che va dall'assicurazione della macchina, all'assicurazione della casa, alla protezione sugli infortuni o anche a forme di risparmio, può soddisfare le aspettative e rispondere ai mutevoli bisogni di tutela degli iscritti e dei familiari conviventi. Cliccando sul link sottostante, si potrà prendere visione della nuova convenzione.
VISUALIZZA LA CONVENZIONE
mercoledì 21 settembre 2016
ABC SINDACALE - PERMESSI PER IL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE, COME FUNZIONANO
Abbiamo visto come nell'emergenza post sisma dello scorso 24 agosto in alcuni comuni del Lazio e delle Marche, come Arquata del Tronto, Amatrice, Accumoli, ma indietro nel tempo anche nelle catastrofi naturali, che di tanto in tanto colpiscono la nostra penisola, fondamentale sia stata l'opera di assistenza alle popolazioni colpite da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco della Croce Rossa e di tutti gli enti di soccorso. E numerosi sono i lavoratori dipendenti che svolgono il servizio di volontariato nella Protezione Civile e che intervengono in quelle zone per prestare soccorso alla popolazione e che per questa nobile causa hanno a disposizione dei permessi che consentono loro di assentarsi dal lavoro.
La fonte normativa dei sopracitati permessi, risiede nel DPR 194/2001 che dispone che il datore di lavoro consenta al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno.
Invece se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’agenzia di protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.
Permessi spettano anche per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica. In questi casi i predetti limiti sono ridotti a un massimo di 10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell’anno.
Quanto detto trova applicazione anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’agenzia di protezione civile.
Infine, sempre il citato provvedimento, riconosce ai lavoratori che organizzano l’attività il diritto di assentarsi e di fruire del trattamento economico anche durante le fasi preparatorie e quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso.
In ogni caso ai volontari della protezione civile deve essere garantito il diritto alla salute e alla sicurezza, in maniera compatibile con il tipo di intervento cui sono chiamati e con l’urgenza che giustifica la loro opera (DPCM 28/11/2011, n. 231)
Per i periodi di assenza, che debbono essere dovutamente documentati, nei limiti visti sopra, il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro e a percepire il normale trattamento economico e previdenziale oltre alla relativa copertura assicurativa.
martedì 20 settembre 2016
ABC SINDACALE - RAPPORTO TRA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E ALTRI ISTITUTI
Dopo aver visto l'interazione tra la Cassa Integrazione Straordinaria e i permessi spettanti per la 104, oggi vediamo quale è il rapporto con altri istituti.
Il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha i seguenti obblighi e diritti:
Il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha i seguenti obblighi e diritti:
Richiesta ANF: l’assegno per il nucleo familiare è dovuto durante i periodi autorizzati di CIGS.
Cessione del Quinto: durante il trattamento CIGS non è possibile effettuare la trattenuta sulle integrazioni salariali erogate dall’INPS che andranno quindi interamente corrisposte ai lavoratori.
Congedo Matrimoniale: essendo un trattamento più favorevole, prevale sulla CIGS (circ. n. 248 del 23/10/1992) a differenza di quanto previsto per i C.D.S.
Congedo Parentale: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare (o rientrare) in CIGS anche se in astensione prima dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Congedo Straordinario: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare in CIGS; Il lavoratore può chiedere il congedo durante periodo di CIGS.
Lavoratore in Aspettativa NON retribuita: non può essere messo in CIG/S
Donazioni di Sangue: al lavoratore spetta il trattamento a carico dell’INPS
Richiesta e maturazione FERIE: durante il periodo di cassa integrazione straordinaria a zero ore, il lavoratore non matura nessun giorno di ferie mentre se è in CIGS a rotazione, maturerà le ferie solo nei giorni in cui ha prestato la normale attività lavorativa in base alle ore effettivamente lavorate a regime.
Festività: Le festività che ricadono all’interno del periodo di CIGS e in giorni lavorativi, non sono integrabili per i lavoratori ad orario ridotto (circ. n. 64183 del 19/10/1972) in quanto sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa ma con paga oraria: le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, sono a carico del datore di lavoro. Le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) sono a carico del datore di lavoro se cadono nei primi 15 giorni di CIGS. Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile, le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.
Inforunio: prevale sulla cassa integrazione, pertanto il lavoratore infortunato non può essere posto in CIGS.
Malattia: Come normato dall’articolo 3, co. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e precisato da parte dell’Inps nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015:
Lavoratore che si ammala prima della cassa integrazione prevale la CIGS: nel caso in di sospensione totale dell’attività aziendale mentre prevale la malattia nel caso di sospensione parziale dell’attività aziendale.
Lavoratore che si ammala prima della cassa integrazione prevale la CIGS: nel caso in di sospensione totale dell’attività aziendale mentre prevale la malattia nel caso di sospensione parziale dell’attività aziendale.
Lavoratore che si ammala durante il periodo CIGS: spetta il trattamento CIGS in sostituzione dell’indennità di malattia.
Lavoratore che si ammala durante il periodo di CIGS ad orario ridotto: spetta l’indennità di malattia.
Maternità: prevale sul trattamento CIGS.
Sciopero: Il lavoratore che intende aderire allo sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIGS, deve presentare apposita dichiarazione di rinuncia alla CIGS al datore di lavoro.
Scatti di Anzianità: continuano a maturare regolarmente.
Seggio elettorale: Le indennità percepite da coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali si aggiungono alla ordinaria retribuzione mensile e quindi anche alle integrazioni salariali. Non c’è quindi incompatibilità né incumulabilitàtra le suddette indennità e la CIG.
T.F.R: durante il periodo di CIGS, le quote di TFR corrispondenti a tale periodo sono a carico dell’INPS e spettano ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato.
Contributi Figurativi: I periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
CIGS e Tredicesima: i ratei della tredicesima sono a carico dell’INPS per la Cassa Integrazione a zero ore mentre in CIGS a rotazione sono a carico del datore di lavoro, le quote corrispondenti alle ore lavorate.
sabato 17 settembre 2016
FONDO METASALUTE: ELENCO AGGIORNATO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE
UniSalute ha predisposto per gli iscritti al Fondo MètaSalute un sistema di convenzionamenti con strutture sanitarie private che garantiscono elevati standard qualitativi e medici.
Come si usano
Cerca sul sito di mètaSalute la struttura più vicina al tuo domicilio e contatta la Centrale Operativa al numero verde gratuito per effettuare la prenotazione.
Vantaggi
I pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra il Fondo mètaSalute, la società e la struttura convenzionata, nei limiti della somma annua a disposizione. Il Fondo mètaSalute provvederà a pagare, quindi, direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate fatte salve le franchigie eventualmente previste dal Piano sanitario.
L’erogazione delle prestazioni avviene in tempi rapidi ed in presidi sanitari di cui UniSalute, quindi il Fondo MètaSalute, garantiscono i livelli di qualità ed efficienza.
Si potrà cercare la struttura adeguata alle proprie esigenze in base alla provincia e alla tipologia:
Casa di cura/ Day-surgery/One night day surgery/Ospedale
Centro diagnostico/Centro fisioterapico/Equipe/ Laboratorio/Poliambulatorio/ Studio medico
Centro odontoiatrico
Wellness Termale
Centro Veterinario
L’elenco delle strutture convenzionate è disponibile cliccando sul link sottostante:
STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE METASALUTE
giovedì 15 settembre 2016
sabato 10 settembre 2016
ABC SINDACALE - CASSA INTEGRAZIONE E PERMESSI LEGGE 104/92, COME CALCOLARE I GIORNI SPETTANTI
Uno dei dilemmi che attanagliano i lavoratori, che mensilmente sono interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro perchè la propria azienda alle prese con la crisi o ad una ristrutturazione, ricorre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è il calcolo dei giorni di permesso inerenti la legge 104/92, in relazione alle giornate lavorative. Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 46 del 3 ottobre 2008 aveva fornito indicazioni sul criterio di riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile per assistenza a familiari disabili in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa in pendenza di CIG ordinaria.
In particolare il Ministero aveva assimilato la condizione del lavoratore in CIG ordinaria a quella del lavoratore impiegato con orario di lavoro part-time verticale, richiamando la circolare Inps n. 133/2000 che prevedeva la necessità di un ridimensionamento proporzionale delle giornate di permesso spettanti. Per quanto riguarda il criterio di riproporzionamento, il Ministero aveva rinviato al metodo di calcolo di cui alla circolare Inps n. 128/2003, in base al quale "per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex Legge n. 104/1992".
L'Inps con Messaggio n. 026411 del 18 novembre 2009 è ritornata sull'argomento precisando che il criterio da applicare per riproporzionare il numero dei giorni di permesso nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione è quello indicato per il part-time verticale nella circolare n. 133/2000, cioè la proporzione:
x : a = b : c
dove:
- "a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivo;
- "b" corrisponde ai tre giorni di permesso teorici;
- "c" corrisponde al numero dei giorni lavorativi.
Il risultato deve essere arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia pari o inferiore allo 0,50 o superiore.
Ovviamente in caso di collocazione in cassa a zero ore per l'intero mese, non si matura nessun rateo.
Normativa di riferimento
Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 - "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92";
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie";
Interpello 3 ottobre 2008, n. 46 - Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - applicabilità dei permessi ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria";
Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 026411 - "Applicabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni - chiarimenti su criterio di riproporzionamento".
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FISCO TIME - ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI PUO' BLOCCARE O RIDURRE L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE DA MODELLO 730. COME FARE
Scadrà il prossimo venerdì 30 settembre il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca.
L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2016, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Chi, dunque, si rende conto di avere una situazione reddituale sostanzialmente differente – in negativo – rispetto a quella avuta nel 2015, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.
La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.
Bisogna però fare attenzione agli errori. Qualora le previsioni reddituali risultassero sbagliate e, quindi, venisse pagato un acconto inferiore al dovuto, scatterebbe, oltre agli interessi, la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% delle somme omesse (ridotta al 10%, se la conseguente comunicazione di irregolarità viene pagata nei trenta giorni successivi al suo ricevimento).
Per informazioni e la compilazione del modello relativo ci si potrà rivolgere al Caf Cisl più vicino.
giovedì 8 settembre 2016
FONDO COMETA:RENDIMENTI MESE DI AGOSTO 2016
Non riesce davvero per poco l'en plein in terreno positivo ai cinque comparti di Cometa,il fondo di previdenza complementare dei metalmeccanici. A segnare il passo in questo mese è il comparto reddito che perde lievemente terreno rispetto al mese di luglio. Il capitale investito ricordiamo di questo asset è il 30% in azioni ed il resto in obbligazioni. Ad ogni modo pur non assicurando rendimenti stratosferici, Cometa riesce a tenere botta nonostante le fosche previsioni del post-Brexit dei mesi scorsi.
mercoledì 7 settembre 2016
lunedì 5 settembre 2016
DOMANI A ROMA COORDINAMENTO NAZIONALE WHIRLPOOL EMEA
Si svolgerà domani 6 settembre a
Roma,presso il centro Congressi Cavour, l’incontro tra il coordinamento
nazionale delle Rsu di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil di Whirlpool Emea e
l’azienda. Per il Coordinamento sarà la prima riunione nella nuova veste, nata a
inizio giugno dalla fusione dei due precedenti coordinamenti sindacali di
Indesit e Whirlpool. Nel vertice romano, si esaminerà la situazione aziendale,
sia dal punto di vista dell’andamento del piano d’integrazione tra le due
società, scaturita dall’accordo quadro del 2 luglio 2015 e inoltre il
management della società di Benton Harbor dovrebbe fornire il quadro generale
relativo all’andamento del primo semestre.
Si discuterà anche di contratto
integrativo unico, la cui ultrattività fino alla fine dell'anno è stata formalizzata nel precedente
incontro. Si avvierà il confronto relativo all’armonizzazione dei trattamenti
retributivi e normativi, visto che Indesit e Whirlpool hanno due integrativi
distinti, il primo rinnovato nel 2011 ed il secondo nel 2007 ed ancora in essere e quindi alla
stesura di un unico documento, il tutto nell’ottica del percorso di integrazione di
tutti i processi, che nei mesi scorsi ha visto creare un unico CAE, denominato
WEEC, e come detto successivamente il coordinamento nazionale delle Rsu.
sabato 3 settembre 2016
ABC SINDACALE - QUALI SONO LE SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE ESONERANO DALLA REPERIBILITA' DELLA VISITA FISCALE
A seguito dell'emanazione dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto 11 gennaio 2016 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Inps, nella circolare 95/2016 indica gli operativi in merito all’applicazione di tale normativa per i lavoratori del settore privato.
All'interno delle suddette linee guida si esplicita che a dare diritto all'esenzione dalla visita fiscale (dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00), è l'insorgenza, isolata o cronicizzata, di una patologia grave, ovvero che necessità della somministrazione di una cosiddetta "terapia salva vita".
Sulla base di questa considerazione l'Inps stila una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero della fasce di reperibilità:
Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
emorragie severe /infarti d’organo;
coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
insufficienza renale acuta;
insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
trattamento radioterapico;
sindrome maligna da neurolettici;
trapianti di organi vitali;
altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Il medico potrà inoltre procedere all'esonero dalla visita fiscale se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, anche le caso in cui questa venga maturata sommando una serie di invalidità di percentuale inferiore. In altre parole, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare (ndr: di poca importanza) ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale.
DETRAZIONI ESTIVE, ZANZARIERE E TENDE DA SOLE
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto importanti novità per le schermature solari, quali tende da sole, veneziane, tapparelle, ecc.
Le spese per le schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 sono infatti state ammesse alla detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), a condizione che si tratti di schermature con i requisiti di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 e che non si superi un valore massimo di detrazione pari a 60.000 euro (coincidente con una spesa massima di 92.307 euro).
Inizialmente la Legge di Stabilità 2015 fissava la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Successivamente la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico per un altro anno, spostando quindi la scadenza al 31 dicembre 2016. Le norme già previste in precedenza per le schermature solari sono rimaste invariate.
Riassumendo, una schermatura solare, per essere detraibile, deve essere installata a protezione di una superficie vetrata. La schermatura può essere interna, esterna o integrata rispetto al vetro. Tra le schermature esterne possiamo citare le tende da sole per esterni (es. tendoni a braccio pieghevole, tendoni a pantografo, cappottine, ecc.), le veneziane esterne, i frangisole, le persiane, gli scuri, le tapparelle, ecc.. Tra le schermature integrate ricordiamo ad esempio le vetrate che inglobano al loro interno delle veneziane. Tra le schermature interne citiamo invece le veneziane interne o le tende interne, purché si parli di schermature tecniche e siano applicate in modo solidale all'involucro edilizio (quindi non i tendaggi classici in stoffa che sono invece da considerare arredi).In merito a tale problematica le rappresento che a tutt'oggi Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti), Consorzio Legno e Cna sostengono che le zanzariere non rientrano nell'agevolazione fiscale, a meno che non siano in grado di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare, oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti.
Le spese per le schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 sono infatti state ammesse alla detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), a condizione che si tratti di schermature con i requisiti di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 e che non si superi un valore massimo di detrazione pari a 60.000 euro (coincidente con una spesa massima di 92.307 euro).
Inizialmente la Legge di Stabilità 2015 fissava la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Successivamente la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico per un altro anno, spostando quindi la scadenza al 31 dicembre 2016. Le norme già previste in precedenza per le schermature solari sono rimaste invariate.
Riassumendo, una schermatura solare, per essere detraibile, deve essere installata a protezione di una superficie vetrata. La schermatura può essere interna, esterna o integrata rispetto al vetro. Tra le schermature esterne possiamo citare le tende da sole per esterni (es. tendoni a braccio pieghevole, tendoni a pantografo, cappottine, ecc.), le veneziane esterne, i frangisole, le persiane, gli scuri, le tapparelle, ecc.. Tra le schermature integrate ricordiamo ad esempio le vetrate che inglobano al loro interno delle veneziane. Tra le schermature interne citiamo invece le veneziane interne o le tende interne, purché si parli di schermature tecniche e siano applicate in modo solidale all'involucro edilizio (quindi non i tendaggi classici in stoffa che sono invece da considerare arredi).In merito a tale problematica le rappresento che a tutt'oggi Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti), Consorzio Legno e Cna sostengono che le zanzariere non rientrano nell'agevolazione fiscale, a meno che non siano in grado di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare, oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti.
Dello stesso parere anche FederlegnoArredo, Assotende e ENEA che, oltre a ritenerle detraibili a fronte della certificazione della loro prestazione energetica che deve essere testimoniata dal relativo valore di gtot (parametro del fattore solare) uguale a 0, aggiungono la presenza obbligatoria del certificato CE.
I produttori quindi, per fare in modo che gli acquirenti possano godere della detrazione, dovranno dotare le zanzariere del certificato CE e specificare il loro gtot.
Se per fattore solare g (o trasmittanza totale di energia solare) s’intende la frazione di energia solare che penetra in un ambiente interno rispetto all’energia solare incidente sulla finestra (fattore solare della vetrata), il Gtot è il fattore solare della vetrata in combinazione con la schermatura. Tra i diversi fattori che determinano l’efficienza energetica di una schermatura solare, il Gtot è pertanto quello più importante in quanto caratterizza la prestazione globale d’insieme, vetro+schermo.
(FONTE: CAFCISL)
UNIONI CIVILI E FISCO, OK ALLA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI AL CONVIVENTE
Anche il fisco recepisce il riconoscimento alle unioni civili dopo l’approvazione della legge, e con la risoluzione 64/E del 28 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate riconsidera la prassi sulle detrazioni per la ristrutturazione dell’immobile e include, ampliando il perimetro di godimento del beneficio, anche il convivente non familiare.
Il bonus infatti spetta al proprietario dell’immobile, al nudo proprietario all'inquilino e al comodatario o al titolare di un diritto reale sull'immobile. Fino a questa risoluzione, la detrazione spettava anche al familiare convivente (coniuge, parente entro il 3 grado o affine entro il 2 grado) ma non al convivente non familiare tranne in presenza di un contratto di comodato.
La legge 76/2016 sulle unioni civili riconoscendo rilevanza giuridica alle coppie conviventi estende alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi, tra i quali, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, la disponibilità dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato, come per i familiari conviventi.
Questo ragionamento ora viene meno, spiega l'Agenzia, grazie all'equiparazione, operata dalla legge 76/2016, del convivente di fatto al familiare convivente. Pertanto, il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste per il conseguimento della detrazione di cui all'art. 16- bis del Tuir, può, fruire della detrazione al pari dei familiari conviventi. Così, ad esempio, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
A questa considerazione l'Agenzia perviene attraverso una lettura attenta delle regole introdotte dalla nuova legge sulle unioni civili che, tra l'altro, ha esteso ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quali, ad esempio, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016, precisa la Risoluzione dell'Agenza - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione sul recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
(FONTE: CAFCISL.IT)
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