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e parti convengono di istituire,
a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte
le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.
• Ai
lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese
successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo
compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga
successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione
della prestazione straordinaria.
• I
lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione
straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e
quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore di straordinario
che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione
onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario
nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al
calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Ai
lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario,
dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta
secondo la normale prassi aziendale.
Alle R.S.U., saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno
essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già
previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti ( 24 mesi oltre all’anno
di maturazione) di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all'art.
5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora
accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.
Dichiarazioni Comuni
Le parti si danno reciprocamente
atto che:
• 1)
la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di
straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore
effettuate nel mese;
• 2)
le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle
condizioni previste dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro
accantonamento.
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