sabato 29 agosto 2015

STRUMENTI PER CAPIRE - CONGEDI E PERMESSI PER CURE TERMALI

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, a suo carico, ad ogni cittadino, il diritto ad un ciclo di cure termali con periodicità annuale (uno sola volta all’anno). Il diritto alle cure termali può essere esercitato solo in presenza di un certificato, rilasciato dal proprio medico curante o da uno specialista in una delle patologie trattate, a condizione che sia rilasciando utilizzando l’apposito ricettario rosa a disposizione dei medici di famiglia o degli specialisti ASL; detto certificato deve contenere, ben specificate, la diagnosi e la patologia in conseguenza delle quali si rendono necessarie le cure termali. Le patologie che danno luogo al diritto alle cure termali – come specificato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1991, successivamente aggiornato dal Decreto Ministeriale del marzo 2001 – sono qui di seguito elencate:
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
Rinopatia vasomotoria;
Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
Malattie cardiovascolari;
Postumi di flebopatie di tipo cronico;
Malattie ginecologiche;
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
Malattie dell'apparato urinario;
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
Malattie dell'apparato gastroenterico;
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi;
Malattie reumatiche;
Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
Reumatismi extra-articolari;
Malattie dermatologiche;
Psoriasi;
Dermatite seborroica ricorrente;
Lavoratori dipendenti, pubblici o privati
Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono accedere alle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente, ma dovranno utilizzare, in ogni caso, le ferie e i permessi annui retribuiti residui e dovranno concordare con il datore di lavoro il periodo da utilizzare per l’effettuazione delle cure. Nel caso in cui il certificato medico che prescrive le cure termali ne indichi anche, chiaramente e specificatamente, la indifferibilità, il datore di lavoro dovrà consentire l’assenza (per cure termali) dell’interessato entro 30 giorni dalla data della prescrizione medica, trattandola come regime di malattia (così come disciplinato dalle vigenti norme di Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato) ove le ferie e i permessi annui retribuiti siano già stati collettivamente programmati in un altro periodo dell’anno (chiusura collettiva) o comunque utilizzati dall’interessato e i residui non siano sufficienti a garantire il completamento delle cure. I periodi di cura in regime di malattia, ovvero a carico dell’INPS o del datore di lavoro a seconda dei casi, non dovranno superare i 15 giorni l'anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali dovranno trascorrere almeno quindici giorni. Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore interessato deve:
presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio;
sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL, che rilascia l'autorizzazione;
comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
inviare all'INPS entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro;
inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;
inviare all'INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
I permessi per cure termali fruiti durante il periodo di ferie sono invece una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d'invalidità. Hanno diritto ai permessi per cure termali i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico. L’INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali. Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell’INPS. L'assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno in cui si effettuano le cure.

lunedì 24 agosto 2015

FONDO COMETA: RENDIMENTI MESE DI LUGLIO 2015


Gran rimbalzo dei rendimenti dei quattro comparti della pensione di scorta dei metalmeccanici che recuperano in pieno la battuta d'arresto del mese di  giugno dovuta alle turbolenze legate alla "questione greca" e agli scossoni dei mercati finanziari, che avevano azzerato il brillante risultato del primo trimestre del 2015. 

sabato 22 agosto 2015

LUNEDI' SI RIPARTE DOPO LE FERIE

Lunedì mattina riprenderà regolarmente  con la riapertura dei cancelli, dopo tre settimane di ferie negli impianti di Melano e Albacina, a Fabriano, l'attività produttiva della Indesit Company dopo la pausa agostana. Il rompete le righe, era stato dato lo scorso venerdì 31 luglio, ultimo giorno lavorativo. Il periodo delle ferie, con il ferragosto, il vero "capodanno industriale" dell'Italia, segna il passaggio tra un periodo di lavoro e l'altro, tra un anno lavorativo ed un altro. Saranno mesi, quelli che porteranno alla fine del 2015 densi di significato, nei quali comincerà a prendere forma la nuova versione di Melano 2.0, che porterà il sito ad essere il polo europeo della produzione dei piani cottura di Whirlpool. E a settembre non verrà effettuata cassa integrazione straordinaria a Melano, così come la direzione aziendale ha comunicato alla Rsu nell'ultima riunione prima delle ferie. Inoltre si comincerà a capire quanti lavoratori aderiranno all'outplacement incentivato, che il porterà ad uscire dall'azienda, accedendo alla pensione o in base a dimissioni volontarie, secondo quanto contenuto nella griglia degli incentivi stabilita nell'accordo del 2 luglio scorso, poi ratificato ufficialmente a Palazzo Chigi in presenza del presidente del Consiglio Renzi, il successivo 24 luglio.
Il mese di agosto è stato caratterizzato dalla vicenda del sabato di ferragosto lavorativo garantito dalla presenza di 101 volontari, nello stabilimento Electrolux di Susegana in provincia di Treviso, che produce frigoriferi e che molto ha fatto discutere, in quanto l'azienda svedese, uno dei competitor diretti di Whirlpool, ha preso tale decisione senza l'accordo con il sindacato. Il mercato globale degli elettrodomestici, sembra far registrare un quadro  in cui si registra una maggiore richiesta di prodotti. Un aumento della domanda flebile, comunque non strutturale dopo parecchio tempo di contrazione delle produzioni. 

mercoledì 19 agosto 2015

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PER LA PENSIONE, COME FARE.

Uno dei periodi accreditabili nel proprio estratto conto contributivo  come contributi figurativi, ed utile ai fini del diritto alla pensione, è il periodo in cui il lavoratore ha svolto il servizio militare, sia obbligatorio che volontario. Il servizio preso in considerazione dall’Inps è sia quello prestato nelle Forze Armate Italiane, compreso l’Arma dei Carabinieri, sia tutti i servizi ad esso equiparati.
Necessaria la domanda di accredito. Questi contributi figurativi non rientrano tra quelli accreditati d’ufficio dall’ente pensionistico e riferiti a prestazione dall’ente stesso erogate, ma sono contributi accreditabili gratuitamente solo su presentazione della domanda da parte del lavoratore interessato.
La normativa prevede che i periodi di servizio militare di leva rientrino tra i contributi figurativi accreditati gratis, quindi non si paga alcun riscatto, diversamente dai contributi da riscatto Inps, che sono a titolo oneroso.
Il riscatto degli anni di leva, l’accredito del servizio militare di leva ai fini pensionistici può essere richiesto dai lavoratori dipendenti,  iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria, ma anche da coloro che sono iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps. L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Per ottenere l’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare e riferito a un rapporti di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale. I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).
I contributi figurativi accreditati per i periodi del servizio militare di leva ed equiparati sono utili per determinare il diritto alla pensione, quindi possono essere determinanti nel calcolo degli anni di contribuzione necessari come requisito per l’accesso alla pensione anticipata ad esempio.
Sono utili anche per il calcolo della pensione e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili). Sono altresì utili per il diritto alle prestazioni antitubercolari, per il diritto all’indennità di disoccupazione.
La presentazione della domanda all’Inps. Non esiste scadenza né termini di prescrizione per richiedere all’Inps l’accredito dei contributi figurativi per il servizio militare svolto. Quindi il lavoratore può presentare la domanda in qualsiasi momento del suo percorso lavorativo e assicurativo presso l’Inps. Ovviamente è importante presentare la richiesta prima o contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, essendo finalità dell’accredito proprio l’inserimento dei contributi figurativi per il diritto e per la misura dell’assegno di pensione che poi si va a percepire.
La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge. 
Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi. I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata. Accreditabili anche i periodi di licenza. I periodi di licenza, sia con assegni che senza assegni, che si collocano tra l’inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati. L’ente elenca quali sono i periodi, anche a seguito di congedo. Sono i seguenti:
licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati;
licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
licenza coloniale;
licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
Periodi non accreditabili. Non possono essere coperti da contribuzione figurativa, non essendo equiparati a periodi di effettivo servizio, i seguenti periodi:
licenza concessa per motivi privati o a domanda;
assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.
detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa. Nel caso ci sia sentenza assolutoria sono accreditabili i periodi di detenzione;
licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
Periodi equiparati al servizio militare. L’Inps accredita figurativamente anche dei periodi equiparati al servizio militare. Si tratta, tra gli altri, dei seguenti periodi:
per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane;
di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario";
di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio;
di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa.
Servizio militare volontario e servizio civile
Oltre al servizio militare di leva e periodi ad esso equiparati, è possibile farsi accreditare come contributi figurativi, e quindi riscattare, anche i periodi di servizio militare fatto come volontari ed il servizio civile svolto con obiezione di coscienza.
La normativa Inps prevede che può essere accreditato il servizio militare volontario a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.
Il servizio civile, essendo equiparato al servizio militare quale periodo di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito del riconoscimento come obiettori di coscienza, viene incluso tra i periodi accreditabili nell’estratto conto contributivo Inps come contributi figurativi utili sia al diritto che alla misura della pensione. E’ necessario che ci sia una specifica annotazione sul foglio matricolare.
Non sono accreditati contributi figurativi per il servizio volontario civile prestato nei paesi in via di sviluppo. Tali periodi non sono equiparati al servizio militare perché è prevista solo la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare di leva e, successivamente, la dispensa dal servizio militare stesso.

BONUS CONTRIBUTIVO AI LAVORATORI INVALIDI

Ai lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuta, dall’anno 2002, in base all'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 una maggiorazione contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Il beneficio consiste in un incremento dell’anzianità contributiva figurativa di due mesi per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 60 mesi, cioè 5 anni e risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
 Possono ottenere la maggiorazione:
• gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%;
• i sordi civili, vale a dire i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato;
• gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con un’invalidità che rientri nelle prime 4 categorie della Tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità riconosciuti dall’Inps, in quanto per tali trattamenti non è prevista una valutazione in percentuale del grado di invalidità.
La maggiorazione contributiva spetta per gli anni di lavoro prestati come invalido alle dipendenze di aziende private, pubbliche amministrazioni e cooperative. Non sono utili i periodi di lavoro precedenti al riconoscimento dell’invalidità e neppure i periodi non lavorati, anche se coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Il beneficio, riconosciuto solo al momento della liquidazione della pensione o del supplemento, è utile anche per il calcolo della stessa, limitatamente alla quota calcolata con il sistema retributivo. Non è rilevante, invece, per determinare la quota calcolata con il metodo contributivo dei trattamenti di pensioni liquidati con il sistema misto, ovvero di quelli liquidati integralmente con il sistema contributivo.
L'attribuzione del beneficio è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002).

venerdì 14 agosto 2015

LA SECONDLIFE DI MELANO 2.0

“Il domani non muore mai”. Prendendo in prestito il titolo di uno dei film della celeberrima saga di James Bond, si potrebbe descrivere così la storia dello stabilimento di Melano Marischio. Quello stabilimento che nei progetti dell'ex a.d. Marco Milani, il 4 giugno 2013 era destinato alla chiusura, poi evitata con la lotta. Un anno dopo, sotto gli americani di Whirlpool, all'interno del piano integrazione Italia, che definisce il programma di fusione ed integrazione dell'ex azienda di Vittorio Merloni, con il colosso Usa, Melano, diventa secondo la mission produttiva assegnatagli, ''il più grande, ed unico stabilimento della holding "extralarge" americana, della zona Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) per la produzione di piani cottura''. Ma già ai tempi della produzione dei frigoriferi, Melano sembrava essere stato destinato alla chiusura, penalizzato, per quella tipologia di prodotto dalle ridotte dimensioni, che ne impedivano il raggiungimento del "break even point", il punto di pareggio di un milione di pezzi l'anno, condizione necessaria per avere margini di profittabilità. Ma quella era un'altra storia, così come quelle successive della riconversione del 2006 nei piani cottura elettrici di Thionville, poi sostituiti da quelli a gas, alle cucine di Refrontolo e ai maxiforni. La scelta di Melano da parte di Whirlpool, è stata dettata da motivi di carattere industriale, come la pianta quadrata dell'immobile, dal punto di vista dell'architettura industriale, la presenza di un adiacente magazzino centralizzato, collegato alla fabbrica da un tunnel aereo, dismesso dall'uscita dei frigoriferi e che verrà riattivato.
La Melano 2.0, vedrà concentrarsi gradualmente, a partire dal secondo semestre di quest'anno le produzioni oggi distribuite tra i siti italiani di Cassinetta e Carinaro e all'estero, attualmente in Polonia a Lodz e Wroclaw. Parallelamente alla concentrazione delle produzioni, avverrà l'integrazione delle piattaforme con lo scopo di migliorare la competitività della gamma facendo leva sulle best practices esistenti delle due gamme oggi esistenti, nonchè lo sviluppo di tutte le estetiche per i diversi marchi del gruppo. Nel 2017, verrà lanciata una nuova piattaforma a induzione nel segmento value e l'anno successivo verrà completato il rinnovo della gamma induzione con il rifacimento del segmento premium. Inoltre è stata confermata la produzione dei piani speciali, mentre verranno rilocate all'estero le produzioni delle cucine speciali semiprofessionali e dei maxiforni.
Grazie ai corposi investimenti previsti, 25 milioni di euro, di processo e di riassetto industriale, spalmati nel quadriennio 2015-2018, nascerà non una "fabbrica cacciavite", ossia dedita semplicemente all'assemblaggio di particolari provenienti da fornitori, ma una struttura "verticalmente integrata" per quello che riguarda la produzione dei piani cottura, ossia si partirà dal foglio di lamiera fino al prodotto imballato che uscirà per essere commercializzato. In pratica tutti i processi primari: stampaggio lamiera, smalteria, serigrafia, incollaggio vetri saranno inseriti nel nuovo layout di Melano, disegnato in accordo con le filosofie lean al fine di evitare sprechi, massimizzare la sicurezza e assicurare la qualità. La creazione della megafabbrica per la produzione dei piani cottura, la cui base di partenza è stimata a volumi consolidati 2014 in 2,350 milioni di pezzi, vedrà inoltre l'assorbimento del personale attualmente operante ad Albacina. Le attività produttive di quest'ultima cesseranno presumibilmente entro il 30 giugno del 2016, con il completamento del trasferimento del personale a Melano. E sicuramente il lavoro più impegnativo, comincerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi con l'integrazione del personale dei due siti, con le loro professionalità, specificità e quant'altro, tutto patrimonio da non dissipare, anzi da valorizzare. 

mercoledì 5 agosto 2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETA': INTEGRAZIONE PIU' PESANTE, DAL 60% AL 70 %

Integrazione più pesante nei contratti di solidarietà di tipo A, stipulati in un contesto aziendale ove sussiste il diritto alla cassa integrazione salariale straordinaria. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha dato l'ok all'aumento del 10% dell'integrazione salariale previsto dal dl n. 65/2015 che contiene disposizioni in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie Tfr., convertito dalla legge n. 11/2015 che così passa dal 60 al 70% della retribuzione persa. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 5100/2015.
L'aumento riguarda l'indennità erogata nei contratti di solidarietà difensiva ed è in misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario entro il limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015 (che si aggiungono ai 50 milioni già stanziati). Il ministero del lavoro nella nota n. 14/15063 del 22 luglio ha precisato che l'aumento, nel rispetto del limite massimo (150 mln di euro), spetta sui periodi di competenza del 2015 e che le risorse sono da destinare prioritariamente ai trattamenti dovuti nello stesso 2015 in forza di contratti, anche di proroga, stipulati nel 2014.
Né la legge di Stabilità 2015, ne' il decreto Milleproroghe 2015 avevano prorogato la norma che stabiliva al 70% la misura dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà. Il rischio concreto era quindi quello di destabilizzare un contratto il cui utilizzo è cresciuto in termini importanti nel corso degli ultimi anni, determinandone una perdita di attrattività per aziende e lavoratori. 

lunedì 3 agosto 2015

DA OGGI COMINCIANO LE FERIE A MELANO

Iniziano effettivamente oggi le ferie collettive per lo stabilimento di Melano - Marischio che si protrarranno fino al 21 agosto, con la riapertura dei cancelli fissata per lunedì 24. Dopo le ferie sulle "barricate" del 2013, in piena vertenza per evitare l'allora chiusura del plant, annunciata all'interno del piano di salvaguardia e razionalizzazione dell'assetto aziendale del 4 giugno 2013, quelle del 2014, le prime sotto la bandiera "stars and stripes" yankee della Whirlpool dello scorso anno, quelle di quest'anno saranno probabilmente più tranquille, visto anche l'esito del piano Whirlpool che regala a Melano una "mission" non di poco conto, dal momento che diventerà il polo della produzione europea dei piani cottura Whirlpool Emea. Ma saranno ferie, anche utilizzate per dare continuità al cantiere, che ha visto muovere i primi passi nelle scorse settimane, per proseguire nella realizzazione del progetto, che porterà a regime, alla produzione di 2350000 piani cottura, oltre ai blocchi speciali. Piani cottura che confluiranno a Melano dalla Polonia, da Cassinetta e da Carinaro, mentre verranno destinate proprio alla Polonia le produzioni delle cucine free-standing e i maxi forno da incasso, attualmente prodotti appunto a Melano.
Durante il periodo feriale, verranno effettuate le consuete attività di inventariato e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonchè l'implementazione delle nuove produzioni dei piani cottura provenienti dalla Polonia.

sabato 1 agosto 2015

STRUMENTI PER CAPIRE - FERIE E MALATTIA ALL'ESTERO E MALATTIA DEL FIGLIO

Anche se il periodo feriale è destinato al recupero psico- fisico, può succedere purtroppo che gli inconvenienti, possano capitare, anche quando magari si è in vacanza all'estero o se l'indisposizione possa interessare i nostri figli. Ecco quindi in maniera stringata, ma speriamo esaustiva, come comportarsi in codeste circostanze.
Se lo Stato è convenzionato con l’Italia o fa parte della Comunità Europea il lavoratore ammalato è tenuto a rivolgersi alla struttura estera di riferimento (entro tre giorni dall’inizio della malattia) e deve provvedere a consegnare all’INPS e al datore di lavoro la certificazione sanitaria in oggetto.
Se invece ci si ammala in un Paese non convenzionato con l’Italia il lavoratore, entro 5 giorni, deve far pervenire all’INPS e al datore di lavoro la documentazione della malattia certificata dall’autorità italiana (occorre quindi una certificazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana).
I lavoratori ammalati all’estero possono essere comunque sottoposti a controllo e le visite di verifica devono essere effettuate dal medico di fiducia designato dalla rappresentanza diplomatica o consolare sia su richiesta dell’Inps che dell’azienda.
Se la visita è richiesta dal datore di lavoro questi dovrà rimborsare all’ambasciata o al consolato le relative spese sostenute.

In caso di malattia di un figlio, la legge fa distinzione in base all'età di quest'ultimo:
se l'età dei bambini è uguale o inferiore a 3 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata delle malattie di ciascun figlio;
per figli di età compresa tra 3 e 8 anni, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio.
Non è dunque ammessa, in nessun caso, l'astensione contemporanea dal lavoro per lo stesso figlio. Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà anzi rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il padre lavoratore, però, può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre. In tal caso, infatti, la motivazione è diversa. Se i figli sono gemelli, ciascuno dei 2 genitori può chiedere il congedo per uno dei figli, anche contemporaneamente.
In caso di ricovero in ospedale del bambino, esso interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento, per tutta la durata della malattia, in caso di figli minori di 3 anni, e per 5 giorni lavorativi all'anno, in caso di figli tra 3 e 8 anni.
Per fruire dei congedi per malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
I congedi per malattia dei figli non sono soggetti ai controlli che normalmente si applicano in caso di malattia del lavoratore. In pratica, il bambino ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, però sono calcolate dal punto di vista previdenziale.
La materia è regolata dall'art. 47 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.