mercoledì 27 marzo 2013

FISCO TIME: SPESE MEDICHE, GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE

Le ricevute o i ticket per le visite mediche e gli esami, gli scontrini dei medicinali, le parcelle del fisioterapista o dello psicologo. Tutte spese che possono essere detratte dall'Irpef. Quali sono, come si calcolano e come vanno dimostrate
Con la dichiarazione dei redditi in arrivo significa anche preparazione della varia documentazione riguardante le spese sanitarie sostenute nell'anno precedente. Bisogna raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture delle visite specialistiche, le ricevute dei ticket: tutti costi che possono essere detratti dall'Irpef nella misura del 19%. Le spese mediche sono una delle componenti principali degli oneri detraibili, le prime da riportare nel Quadro E del modello 730. Ecco le regole principali.
Come funziona la detrazione
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta per il 19% del loro importo. C'è però una franchigia di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire). Questo significa che il contribuente deve:
1) sommare tutte le spese sostenute,
2) sottrarre la franchigia,
3) calcolare il 19% sul risultato ottenuto.
Esempio:

Spese complessive   Franchigia   Base imponibile   Detrazione   Importo detraibile

€ 1.000 -                   € 129,11 = € 870,89          x 19%        = € 165,47

Se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia non si ha diritto alla detrazione.
La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull'intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine) e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.
Se le spese sanitarie hanno superato nell'anno il limite di 15.493,71 euro (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali di importo uguale. La ripartizione è necessaria se non c'è "capienza fiscale", cioè se l'Irpef da pagare nell'anno è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.
Le spese detraibili
Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia nell'ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale (ticket):
• visite mediche generiche e specialistiche (anche di medici omeopati);
• esami clinici: analisi, radiografie ecc.;
• interventi chirurgici e relative degenze ospedaliere;
• medicinali anche i farmaci omeopatici e le preparazioni galeniche (cioè i farmaci preparati direttamente dal farmacista);
• dispositivi medici sia acquistati che noleggiati: occhiali e lenti a contatto, apparecchi acustici, prodotti ortopedici (stampelle, tutori ecc.), bende, siringhe, apparecchi per la pressione, aerosol, materassi antidecubito, ecc., purché dotati di marcatura CE;
• dispositivi medici diagnostici: test di gravidanza, contenitori campioni ecc.;
• assistenza infermieristica e riabilitativa: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc., purché prescritte da un medico;
• trattamenti di psicoterapia, psicomotricità, logopedia, prestazioni di educatori professionali.
Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da terzi (es. a seguito di un'incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti possono comunque essere portati in detrazione.

La documentazione da produrre
I giustificativi
Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare:
• per i medicinali occorre essere in possesso del cosiddetto "scontrino parlante", cioè contenente il codice fiscale di chi ha diritto alla detrazione (anche diverso dall'acquirente), ma non il nome del farmaco. Dal 1° gennaio 2010 questa indicazione è sparita in nome della privacy (è una "informazione sensibile" che fa conoscere a terzi lo stato di salute del contribuente) ed è stata sostituita dal numero di "autorizzazione all’immissione in commercio" (Aic) che identifica comunque il farmaco;
• per i dispositivi medici occorre avere lo scontrino o la fattura da cui risulta la descrizione del dispositivo e il nominativo dell'acquirente, nonché la documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la marcatura Ce;
• per i ricoveri di anziani in istituti di lungodegenza è necessario che sulla documentazione le spese sanitarie siano distinte dalla retta di ricovero e di assistenza (solo le prime sono detraibili, le altre no).
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle italiane e anche per per queste deve essere conservata la documentazione quietanzata. Le spese per il trasferimento e il soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano libera (se dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue).

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