Esenzione dall'Irpef per gli immobili non affittati che hanno già pagato l'Imu, nuove aliquote per le ristrutturazioni, nuove chiese in corsa per l'8 per mille
Nessuna rivoluzione nel modello 730 di quest'anno ma diverse piccole novità legate principalmente all'introduzione dell'Imu nel 2012 che in alcuni casi sostituisce l'Irpef sui redditi fondiari e alla proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica. Qualche novità anche nel quadro dedicato all'8 per mille. Vediamole nel dettaglio.
Esenzione dall'Irpef (o dall'Imu)
Chi ha pagato l'Imu nel 2012 su un immobile che non produce altri redditi (ad esempio reddito da locazione o un reddito agrario per i terreni) non è soggetto all'Irpef e alle relative addizionali sui redditi fondiari degli stessi immobili. La regola vale anche per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito.
Al contrario, sono dovute l'Irpef e le addizionali se l'immobile è esente dall’Imu. Pertanto nel Quadro A - Redditi dei terreni e nel Quadro B - Redditi dei fabbricati è stata introdotta la colonna "Esenzione Imu". In questa ipotesi si pagherà l'imposta sui redditi prendendo come base imponibile il reddito dominicale (per i terreni) o la rendita catastale (per i fabbricati).
Nel medesimo Quadro B, in caso di fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione, la base imponibile è costituita dal maggiore importo tra la rendita catastale (che va indicata nella colonna 1 rivalutata del 5% e ridotta del 50%) e il canone di locazione (decurtato del 35%). Se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte affittato, nella colonna 6 (Codice canone) va indicato 11 se la locazione è "libera" o 12 se è a canone concordato.
Redditi di lavoro dei frontalieri
I redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera godono per il 2012 di una franchigia di 6.700 euro, cioè sono imponibili solo per la parte che supera questo limite. Vanno indicati nel Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle righe C1-C3, riportando il codice 4 nella colonna 1 (Tipologia reddito). Nella colonna 3 (Reddito) va indicato l'ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente.
Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico
I due bonus legati alla casa godono di una proroga fino al 30 giugno di quest'anno prevista dal decreto sviluppo-bis dello scorso giugno, con alcune modifiche delle aliquote:
• Interventi di recupero edilizio: le spese sostenute fino al 26 giugno 2012 sono detratte al 36%, quelle successive (fino al 31 dicembre 2012, che è il periodo di riferimento della dichiarazione di quest'anno) al 50% per un massimo di spesa di 96mila euro.
• Interventi per il risparmio energetico: le spese sostenute durante tutto il 2012 sono detratte al 55% (la detrazione scende al 50% dal 1° gennaio 2013 e poi al 36% dal 1° luglio). Il bonus viene esteso anche agli interventi di sostituzione di scaldabagni tradizionali con quelli a pompa di calore.
I dati vanno riportati nelle sezioni III e IV del Quadro E - Oneri e spese.
8 per mille diviso 10
Una novità infine riguarda i destinatari dell'8 per mille, cioè la quota di Irpef che ciascuno può "donare", firmando nell'apposito riquadro, allo Stato per "scopi di interesse sociale o di carattere umanitario" o alle confessioni religiose con le quali lo Stato stesso ha siglato specifiche intese. Quest'anno si aggiungono all'elenco tre nuovi beneficiari:
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