Si avvicina l'appuntamento con il saldo IMU. La scadenza del saldo Imu 2017 è prorogata per legge a lunedì 18 dicembre in quanto il giorno della scadenza ordinaria del 16 dicembre cade di sabato, e quindi per il gioco del fine settimana slitterà di due giorni in avanti. Dopo che era stata eliminata l’IMU sulla prima casa, con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata anche l’abolizione la TASI per le abitazioni principali. IMU e TASI restano, a volte in abbinata se previste dal comune, invece sugli altri immobili. Ecco un piccolo vademecum su alcune casistiche che regolano il pagamento o l'esenzione di queste tasse.
Esenzione Imu e Tasi: chi ne può beneficiare? Introdotte con la IUC, Imposta Unica Comunale, l’Imu e la Tasi sono le due tasse sulla casa il cui pagamento avviene in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il saldo con scadenza il 16 dicembre prossimo. Le due tasse oggi sono molto simili visto che come ha previsto la Legge di Stabilità 2016 non si pagano sull’abitazione principale a meno che sia accatastata in categoria A1, A8 e A9. L’abitazione principale deve essere intesa come la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente con la sua famiglia.
Cosa succede se due coniugi hanno residenze distinte in due immobili diversi? Se le due case sono ubicate nello stesso Comune, solo una potrà godere dell’esenzione dal pagamento sia di Imu sia di Tasi e generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione principale quella dove questi risiedono.
La legge poi prevede una serie di casi in cui opera l’esenzione Imu e Tasi e si tratta in particolare di:
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci;
alloggi sociali;
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice;
l’unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti che appartengono alle forze armate e altri soggetti;
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero.
Oltre ai casi in cui non si pagano, possono esserci altri in cui le tasse sulla casa si pagano in misura ridotta. È il caso di un immobile che viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come il caso dei genitori che offrono la casa ai figli. In queste ipotesi il calcolo dell’Imu e della Tasi viene fatto riducendo la base imponibile alla metà, al 50%.
Tuttavia purché operi tale riduzione occorre rispettare una serie di requisiti come:
l’immobile concesso in uso gratuito deve costituire l’abitazione principale del comodatario, ossia colui a cui viene concesso l’uso gratuito del fabbricato,
il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato,
il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato, l’altro sarà la sua abitazione principale,
la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
il contratto di comodato deve essere registrato.
Per tutte le imposte comunali che compongono la IUC e comprendono l'Imu, la Tasi e la tari, il versamento dovrà essere effettuato per importi annuali di ogni singola imposta complessivamente dovuta, pari o superiore a 12,00 €.
Per tutte le imposte comunali che compongono la IUC e comprendono l'Imu, la Tasi e la tari, il versamento dovrà essere effettuato per importi annuali di ogni singola imposta complessivamente dovuta, pari o superiore a 12,00 €.
Ad ogni modo ci si potrà rivolgere presso le sedi del Caf Cisl per l'assistenza, le informazioni, il calcolo e la compilazione del modello f 24 per il pagamento dell'imposta dovuta. (s.b.)
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