mercoledì 20 luglio 2016

ESENZIONE REPERIBILITA' VISITE FISCALI, CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'INPS

La circolare n.95 del 7 giugno 2016 pubblicata dall'Inps fornisce indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina introdotta con l’articolo 25 del Dlgs 151/2015 e circostanziata dal Decreto 11 gennaio 2016 pubblicato in GU il 21 gennaio, in merito all'esclusione della reperibilità dei lavoratori del settore privato alle visite mediche di controllo durante la malattia, nelle fasce orarie previste. Circolare che tratta campo di applicazione, controlli, datori lavoro, istruzioni operative e che riporta inoltre in allegato delle linee guida con indicazioni dettagliate su casistiche, invalidità, patologie, e resasi necessaria dal momento in cui la norma risultava di difficile interpretazione e chiarezza.

Applicazione
La nota ricorda innanzitutto che l’esenzione dall’obbligo di reperibilità trattata dai provvedimenti citati riguarda esclusivamente i lavoratori del privato con contratto di lavoro subordinato.
È a tali lavoratori che viene concessa la possibilità di non essere reperibili nelle fasce orarie previste (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00), qualora sussistano condizioni come:
“patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%“.

Il medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, dovrà compilare e inviare per via telematica all'Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il paziente sia sottoposto a visita quando non necessario. 

CONSULTA E SCARICA LA CIRCOLARE INPS

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