Una delle novità della dichiarazione dei redditi che andremo a compilare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e a dire il vero passata un po' in sordina è quella che vede annoverare la spesa per la mensa come detraibile tra i costi di istruzione all’interno della propria dichiarazione dei redditi se i figli sono a carico. Questa una delle novità della finanziaria 2016, che ha visto l’introduzione della detraibilità della spesa per la mensa dei propri figli, sia per quanto riguarda il servizio scolastico primario sia per il secondario. La normativa è contenuta nel decreto “La Buona Scuola” che non prevede distinzione tra la scuola pubblica e la scuola privata.
I costi detraibili relativamente alla mensa dei propri figli sono variabili in ragione del costo sostenuto e della suddivisione dei figli a carico tra sé e il coniuge. In ogni caso le spese detraibili non possono superare i 400 euro annui per alunno, per un totale che in percentuale non può essere superiore al 19% del costo.
La circolare n. 3/E del 2 marzo scorso dell’Agenzia delle entrate ha confermato che i costi detraibili in materia di istruzione sono:
frequenza corsi di istruzione universitaria, in misura uguale alle tasse e ai contributi delle università statali
contributi volontari intesi come erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa, per un massimo del 19%
spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per una detrazione del 19% al massimo per 400 euro a studente. Tali costi comprendono i costi di mensa.
Per certificare il pagamento effettuato vanno certamente conservate le copie delle ricevute di pagamento, mediante i bonifici o i bollettini. Si deve poi richiedere il rilascio da parte della scuola dell’attestazione di pagamento delle rette. Ciò può essere richiesto in segreteria. E’ prevista l’apposizione di una marca da bollo da 2 euro se l’importo supera 77,46 euro. Siccome l’art. 1199 del cod. civ. stabilisce che benché la responsabilità nel pagamento delle imposte di bollo sia solidale, il costo compete al debitore, conviene premunirsi di marca da bollo onde evitare viaggi multipli presso gli uffici scolastici.
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