La legge di stabilità per il 2016, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 22 dicembre 2015, per quanto riguarda il settore del lavoro vede un gradito ritorno per i lavoratori, ossia la reintroduzione, dopo che questo era stato bloccato per il 2015, del regime fiscale agevolato dei premi di produttività (ossia la detassazione dei premi di produttività).
L’applicazione riguarderà i datori di lavoro del settore privato e la misura dell’agevolazione resta pari al 10%. Beneficiario dell’agevolazione è ogni prestatore di lavoro che non vi rinunci espressamente. È inoltre previsto un limite annuale di 2.000 euro lordi, aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con modalità da specificare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità..
Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme detassate.
Sono agevolabili:
– i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale;
– le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015.
Per quanto riguarda il regime contributivo, fino al 2014 tali premi e somme subivano un assoggettamento a contribuzione normale al momento dell’erogazione e un successivo sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1 commi 67-68 della L. n. 247/2007, nella misura di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e totali per i contributi a carico dei lavoratori, su un importo massimo del premio pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita.
Tale sgravio contributivo veniva regolamentato e concesso a seguito di un decreto interministeriale che ne fissava le regole nel rispetto dei limiti finanziari del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Dal 2016 non è più prevista la decontribuzione previdenziale per i premi di produttività. Il disegno di legge di stabilità 2016, al comma 95, confermando quanto già contenuto nell’originario art. 12, prevede l’azzeramento delle disponibilità di tale Fondo, con la conseguenza che i premi di produttività non usufruiranno più della decontribuzione previdenziale chenè stata finora per i datori di lavoro uno sprone a stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori accordi in materia di premi di produttività.
Il suddetto Ddl prevede, inoltre, che il contratto collettivo aziendale o territoriale possa contenere la scelta, in capo al dipendente, fra i premi di produttività e le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, senza che questi entrino a far parte del reddito di lavoro dipendente.
In buona sostanza (sempre che il contratto collettivo aziendale o territoriale lo preveda) il lavoratore può scegliere di non ricevere in tutto o in parte le somme detassate e di fruire in alternativa di somme e valori dell’art. 51 del TUIR (esempio contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi al fondo di previdenza complementare) senza che questi ultimi vadano a formare il reddito di lavoro dipendente nei limiti già previsti dal TUIR.
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