Guardando la busta paga di gennaio 2015, l'attenzione è andata subito alla mancata corresponsione della detassazione del 10% per le somme legate alla produttività aziendale, ossia quei parametri contenuti all'interno del contratto integrativo aziendale e correlati ai risultati dell'andamento economico dell'impresa e al miglioramento della competitività aziendale (qualità, produttività, redditività).
La detassazione, ossia l'applicazione - nei confronti delle somme correlate alla produttività aziendale erogate in attuazione di un contratto collettivo di secondo livello - di un prelievo del 10% sostitutivo della tassazione ordinaria, è stata fin dalla sua istituzione, nel 2008, una misura sperimentale. Il tetto massimo su cui applicare l'imposta sostitutiva era per il 2014, pari ad un massimo di 3.000,00 € e l'agevolazione era riservata ai lavoratori del settore privato che avevano dichiarato nell'anno precedente (2013) un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00€.
Non essendo una misura "a sistema", la stessa necessita di una regolamentazione e di un rifinanziamento periodico. L'ultima regolamentazione (D.M. 19/2/2014 in attuazione dell'art. 1, cc. 481 e 482, L. n. 228/2012) ha esplicato i suoi effetti sui redditi 2014, ossia sulle somme correlate alla produttività corrisposte entro il 12 gennaio 2015 (cd. criterio di cassa allargato).
La legge di Stabilità per il 2015 non ha stanziato nuove risorse, pertanto allo stato attuale la detassazione è da ritenere decaduta e non applicabile con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corrente anno d'imposta.
Al momento non è possibile sapere se la disciplina sarà riproposta nel corso del 2015, in quanto l'eventuale proroga dipende da iniziative legislative non ancora intraprese.
La detassazione, ossia l'applicazione - nei confronti delle somme correlate alla produttività aziendale erogate in attuazione di un contratto collettivo di secondo livello - di un prelievo del 10% sostitutivo della tassazione ordinaria, è stata fin dalla sua istituzione, nel 2008, una misura sperimentale. Il tetto massimo su cui applicare l'imposta sostitutiva era per il 2014, pari ad un massimo di 3.000,00 € e l'agevolazione era riservata ai lavoratori del settore privato che avevano dichiarato nell'anno precedente (2013) un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00€.
Non essendo una misura "a sistema", la stessa necessita di una regolamentazione e di un rifinanziamento periodico. L'ultima regolamentazione (D.M. 19/2/2014 in attuazione dell'art. 1, cc. 481 e 482, L. n. 228/2012) ha esplicato i suoi effetti sui redditi 2014, ossia sulle somme correlate alla produttività corrisposte entro il 12 gennaio 2015 (cd. criterio di cassa allargato).
La legge di Stabilità per il 2015 non ha stanziato nuove risorse, pertanto allo stato attuale la detassazione è da ritenere decaduta e non applicabile con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corrente anno d'imposta.
Al momento non è possibile sapere se la disciplina sarà riproposta nel corso del 2015, in quanto l'eventuale proroga dipende da iniziative legislative non ancora intraprese.
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