martedì 11 settembre 2018

NASPI: COME VERIFICARE IMPORTI SPETTANTI E ACCREDITO RATA MENSILE

Conoscere con precisione l’importo delle rate della NASPI, l’indennità mensile di disoccupazione, è ora più facile.
Basta accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”, inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata.
In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente. Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.

Inoltre, l’utente potrà verificare online autonomamente l’esito della domanda e gli accrediti della NASpI accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”. Potrà trovare due tipi di avvisi:
“Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera di riscontro che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online, dal quale l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
“Disoccupazione non agricola dal …”, avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’ IBAN che si è indicato nella domanda.
Chi ha fornito il cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà anche un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione, per tenere poi autonomamente sotto controllo l’accredito delle rate di NASpI.

Anche chi ha inoltrato la domanda tramite Patronato, ricevuta la lettera di accoglimento, potrà consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all’operatore di Patronato stesso.

(FONTE: INPS.IT)

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