L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E dello scorso 6 marzo 2018, fornisce chiarimenti sulle modalità di riscossione della cosiddetta “busta paga pesante”, ossia l’agevolazione consistente nella sospensione delle ritenute prevista a favore dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal disastroso terremoto nel 2016.
La busta paga pesante prevedeva la possibilità, per coloro risiedono nei Comuni terremotati individuati ed elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016, di chiedere al proprio sostituto d’imposta, indipendentemente dal suo domicilio fiscale di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge (“busta paga pesante” - articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016 e successive modificazioni).
La richiesta di sospensione riguardava più precisamente le seguenti ritenute:
sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, Dpr 600/1973);
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24, Dpr 600/1973);
sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29, Dpr 600/1973).
La legge di bilancio 2018 ha previsto, inoltre, che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018. Più precisamente è stato stabilito che il versamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni e interessi) in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 (articolo 1, comma 736, legge 205/2017, che ha modificato il comma 11, articolo 48, Dl 189/2016).
I sostituti d’imposta che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. Questo è quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018.
Inoltre, sempre in relazione agli eventi sismici del 2016, la rateizzazione delle ritenute è possibile anche per chi è senza lavoro.
I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.
Per quanto riguarda l’ipotesi di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, si evidenzia che l’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
Il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Resta ferma, altresì, l’applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi prevista dal menzionato articolo 65 del DPR n. 600 del 1973.
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