sabato 27 maggio 2017
giovedì 25 maggio 2017
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, L'INPS RENDE NOTE LE NUOVE TABELLE 2017 -2018. PER LA DEFLAZIONE GLI IMPORTI RIMANGONO GLI STESSI DELL'ANNO PRECEDENTE
La circolare INPS 18 maggio 2017, n. 87 comunica i livelli reddituali utili alla corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) da applicare nel periodo compreso dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
I livelli reddituali, considerato il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, restano invariati rispetto a quelli contenuti nelle tabelle relative all’anno precedente (circolare 27 maggio 2016, n.92).
Pertanto, sono confermati anche i rispettivi importi (giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali) della prestazione.
In allegato alla circolare INPS 18 maggio 2017, n. 87 sono riportate le tabelle realtive ai livelli reddituali da considerare per il periodo 01.07.2017- 30.06.2018.
Etichette:
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE,
inas cisl,
INPS
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
mercoledì 24 maggio 2017
NON SOLO 730, IL 16 GIUGNO SCADE LA PRIMA RATA DI IMU E TASI (OVE PREVISTA)
Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2017 si avvicina. Il prossimo 16 giugno si dovrà tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per il pagamento delle tasse sugli immobili.
Ecco le informazioni necessarie al pagamento della prima rata, relative alle scadenze e alle esenzioni previste.
SCADENZE IMU-TASI 2017 – La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, quella per il saldo è il 16 dicembre. L’acconto di giugno sarà uguale al 50% dell’imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2016. E’ ovviamente possibile scegliere di versare l’intero importo in una sola rata. Il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50% e in realtà dovrà essere corrisposto entro il 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.
TASI SECONDA CASA – Come già nel 2016, anche quest’anno non pagheranno la Tasi i prorietari di prima casa. Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all’esenzione. Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.
NORMATIVA IMU – Per quanto riguarda l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.
Restano confermate le aliquote previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.
IMU 2017, LE ESENZIONI – La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento.
L’Imu non si paga nei casi di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
la casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso;
unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
IMU-TASI RESIDENTI ALL’ESTERO – Altro caso particolare, ma non infrequente, riguarda i residenti all’estero proprietari di immobile in Italia. Per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma solo per coloro che rientrano in alcune specifiche tipologie di contribuenti.
L’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha imposto che:
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
lunedì 22 maggio 2017
ABC SINDACALE - PERMESSI PER IL LUTTO
Gli eventi della vita, anche quelli luttuosi, con la perdita di una persona cara, un parente, un familiare, si intrecciano inevitabilmente con il nostro lavoro. A cosa abbiamo diritto in queste dolorose circostanze? Il lavoratore, con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
I permessi nel Ccnl metalmeccanici industria per eventi e cause particolari regolati dall'art. 10, sezione IV, Titolo VI, del contratto collettivo. Nella norma sopra citata, sono infatti previsti appositi permessi ai sensi del Decreto Ministeriale 278 del 2000 (Regolamento in attuazione dell’art. 4 della Legge 53 del 2000 su congedi per eventi e cause particolari).
A quali familiari si applica
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
- del coniuge;
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno, nipote).
- Per quanto riguarda gli affini entro il primo grado (genero, nuora, suoceri), la legge non prevede permessi retribuiti; in questo caso però è possibile fare riferimento al proprio contratto collettivo di riferimento, il quale potrebbe prevedere disposizioni più vantaggiose in merito. Il CCNL dei metalmeccanici, lo prevede il diritto solo nel caso in cui il deceduto faceva parte della famiglia anagrafica del richiedente.
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.
Etichette:
CCNL METALMECCANICI,
PERMESSI
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
venerdì 19 maggio 2017
VUOI AFFITTARE CASA? CERCHI CASA IN AFFITTO? GUARDA LE AGEVOLAZIONI DI CUI PUOI USUFRUIRE
Sei un proprietario di un immobile, oppure cerchi una casa in affitto? Sono diverse le detrazioni che potrebbero fare al caso nostro, sia in un caso che nell'altro. Difatti la legge negli ultimi anni, grazie alla leva fiscale, ha introdotto forti agevolazioni per i proprietari, mentre queste non sono cresciute di pari passo per gli inquilini. In attesa di una auspicata unificazione delle diverse tipologie di detrazioni attualmente in essere, per renderle più efficaci, come si auspica il SICET, il Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Cisl, nella infografica una spiegazione di quelle attualmente fruibili e che permettono un risparmio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Etichette:
CEDOLARE SECCA,
DETRAZIONI IRPEF,
DIRITTO ALLA CASA,
SICET CISL
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
sabato 13 maggio 2017
GUIDA AL "SISMA BONUS"
Il terremoto di agosto e fine ottobre del 2016, oltre alla paura e purtroppo le vittime, ha lasciato sul campo tanti edifici distrutti e danneggiati, nonchè la necessità, che riemerge puntuale in queste circostanze di mettere in sicurezza preventivamente le strutture edili private, le abitazioni, oltre che quelle pubbliche, quelli addetti ad attività produttive ed i monumenti e le chiese. Nella Guida dell'Agenzia delle entrate alle detrazioni per le ristrutturazioni in edilizia, un capitolo è dedicato al cosiddetto "Sisma Bonus". Cerchiamo di approfondire e capire in cosa consiste, questa agevolazione fiscale.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo a gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
La detrazione è più elevata nei seguenti casi:
quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70%della spesa sostenuta
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
La detrazione per gli interventi condominiali
Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:
75%, nel caso di passaggio a una classe di rischi o inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Etichette:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGEVOLAZIONI FISCALI,
SISMA BONUS,
TERREMOTO 24 AGOSTO 2016,
TERREMOTO 26 E 30 OTTOBRE 2016
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
venerdì 12 maggio 2017
FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI APRILE 2017
Buon risultato dei cinque comparti di Cometa che fanno registrare tutti una piccola crescita. Dopo un primo trimestre poco edificante in generale per tutti i fondi pensione, soprattutto per le linee obbligazionarie e garantite a causa anche dell'andamento dei tassi, al contrario dei comparti a prevalenza azionaria, che ad esempio per il comparto Crescita che gennaio a parte ha fatto registrare una crescita costante. Positivo anche sicurezza 2015, che ad aprile tocca il massimo storico del valore di quota dal suo start.
Etichette:
Fondo Cometa,
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
mercoledì 10 maggio 2017
LE FESTIVITA' NEL CONTRATTO DEI METALMECCANICI
A partire dal 1° gennaio 2009, l'istituto delle festività è normato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CCNL.
Ecco enucleato quanto previsto:
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente articolo 8.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
25 aprile (anniversario della liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).
La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 7 del presente Titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente Titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Dichiarazioni a Verbale
1) Le parti si danno reciprocamente atto che al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato dall'applicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Comune del 18 novembre 1999 stipulata in occasione della firma del testo del Ccnl 8 giugno 1999 a seguito del ripristino della festività del 2 giugno di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, vale quanto previsto nella Dichiarazione a verbale n. 3 posta in calce all'art. 5, del presente Titolo.
2) Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Etichette:
CCNL METALMECCANICI,
FESTIVITA'
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
martedì 9 maggio 2017
venerdì 5 maggio 2017
FISCO TIME: SI POSSONO DETRARRE DALLE TASSE I LIBRI SCOLASTICI? PURTROPPO NO
Ripartita la stagione fiscale qualche settimana fa, con lo
start al 730 e puntualmente tornano i dubbi sulla detraibilità di alcune spese.
Una delle domande più comuni è quella riguardante la detraibilità, all’interno
delle spese scolastiche non universitarie dei testi scolastici, anche perchè all'inizio dell'anno scolastico è una vera salassata per milioni di famiglie. Ebbene
purtroppo tra le spese ammesse non risulta l’acquisto di materiale di
cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo
grado; cioè le medie e le superiori, secondo quanto si evince dalla circolare numero
3/E del 2 marzo 2016, alla risposta 1.15.Non sono detraibili neanche le spese
inerenti al servizio di trasporto scolastico, anche se resosi necessario per
sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento scuola
– abitazione, secondo quanti riportato dalla risoluzione numero 68/E del 4
agosto 2016.
Tra le spese ammesse alla detrazione con modello 730/2017 o
modello Unico PF 2017 rientrano tutti gli importi riguardanti:
tasse d’iscrizione e frequenza,
spese relativa al servizio di mensa scolastica, anche quando
esse viene fornito tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola,
contributi obbligatori,
contributi volontari e erogazioni liberali, deliberati dagli
istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica,
i servizi integrativi pre e post scuola,
le spese sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione
alla scuola e ogni altro contributo scolastico mirato all’ampliamento dell’offerta
formativa, deliberato dagli organo d’istituto e svolti anche al di fuori dell’orario
scolastico e senza obbligo di frequenza.
Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare la
documentazione relativa alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute
di bollettini postali o bonifici.
Per la detrazione relativa al servizio di mensa, il
bollettino postale o bonifico bancario dovranno contenere i seguenti dati:
beneficiario dell’importo;
causale del versamento - servizio mensa scolastica;
scuola frequentata e nome dell’alunno.
Le nuove soglie di detrazione massima spese scolastiche sono
quindi:
Spese scolastiche 2016 da dichiarare nel 2017: l’importo
della spesa massima aumenta da 400 euro a 564 euro per singolo alunno, portando
lo sconto unitario da 76 euro a figlio, con la nuova soglia, il tetto sale a
107,1 euro a figlio. L’aumento è recepito dal modello 730/2017 anche a seguito
di quanto enunciato, dalla legge di Stabilità.
giovedì 4 maggio 2017
BUSTA PAGA PESANTE, NOVE RATE PER RESTITUIRLA
Prorogata al 31 dicembre 2017 la durata della busta paga pesante, ma la restituzione avverrà in 9 rate. Questa è una delle norme contenute nel decreto legge 50/2017 recante disposizioni in materia finanziaria, enti locali e iniziative per le zone colpite dal sisma. Per quanto riguarda la restituzione, il decreto stabilisce che la ripresa della riscossione, senza sanzioni e interessi, dei tributi sospesi e non versati (inclusa l’IRPEF sospesa per effetto della “busta paga pesante”) avverrà entro il 16 febbraio 2018 limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine posto dalla normativa previgente del 16 dicembre 2017).Viene inoltre specificato che i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare le somme oggetto di sospensione, inclusa l’IRPEF sospesa con la “busta paga pesante”, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.Nel testo del d.l. 189 modificato rimane comunque il rinvio alla possibilità di intervento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, Riteniamo la misura di rateizzazione introdotta assolutamente insufficiente e per questo stiamo continuando a sollecitare il Parlamento affinché in sede di conversione in legge la rateizzazione sia estesa almeno al numero di rate massimo previsto per queste fattispecie dallo Statuto del Contribuente (18 rate mensili) e l’avvio della restituzione sia ulteriormente dilazionato nel tempo.
FONTE: cislmarche.it
Etichette:
BUSTA PAGA PESANTE,
DECRETO SISMA 189/OTTOBRE 2016,
TERREMOTO 24 AGOSTO 2016,
TERREMOTO 26 E 30 OTTOBRE 2016
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
Iscriviti a:
Post (Atom)