Il congedo per cure disciplinato dall' Articolo 7 del Decreto Legislativo 119/2011, è l'unico congedo lavorativo che è legato al riconoscimento dell'invalidità civile, non a quello dello stato di handicap (Legge n. 104/1992), né ad altre forme di congedo ordinario e straordinario (previsti con Legge n. 53/2000 e Decreto legislativo n. 151/2001). Si tratta di un congedo poco conosciuto e raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di cure.
Il congedo per cure viene riconosciuto al lavoratore che possiede un riconoscimento di una percentuale di invalidità civile superiore al 50% che necessitano di cure correlate alla menomazione per la quale è stata accertata l'invalidità civile (cicli di fisioterapia, chemioterapia, ginnastiche respiratorie, ecc.).
Le cure - che non devono superare i 30 giorni all'anno - devono essere autorizzate e prescritte dal medico specialista della ASL. I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La richiesta del congedo per cure va inoltrata al datore di lavoro il quale non ha alcuna discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione della durata. Il congedo per cure è considerato a tutti gli effetti un'assenza per malattia per la quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione.
Il congedo, tuttavia, si pone come periodo ulteriore a quello "di comporto" previsto per la malattia (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2006 Prot. 25/l/0006893).
Il datore di lavoro ha il dovere di prendere atto della comunicazione del lavoratore, che è obbligato a trasmettere nelle forme previste dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o qualora non vi siano indicazioni a riguardo, in modalità analoga alle comunicazioni relative alla "ordinaria" malattia.
Nel comparto privato i congedi sono retribuiti ed indennizzabili dall'INPS. Nel comparto pubblico, è necessario verificare le modalità previste nei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per le modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione e il recupero del lavoratore con disabilità (come previsto dall'articolo 18 del DPR n. 395/1988).
Requisiti
Può godere del congedo per cura il lavoratore con il riconoscimento della percentuale di invalidità civile superiore al 50%.
Documentazione da presentare
La domanda di congedo per cura deve essere presentata al proprio datore di lavoro insieme alla prescrizione del medico specialista della ASL. A termine del congedo, il lavoratore deve comprovare che il periodo è stato adoperato per specifiche cure.
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