venerdì 30 dicembre 2022

FESTIVITA' ANNO 2023


Con il 2022 agli sgoccioli, si guarda con impazienza e perchè no un po' di speranza al 2023, all'anno che verrà. Il calendario del 2023 vedrà quasi tutte le festività cadere in giorni feriali, ad eccezione di Capodanno ormai alle porte  che cadrà di domenica.

domenica 18 dicembre 2022

ISEE 2023: ELENCO DOCUMENTI NECESSARI


Come detto per ottenere l'assegno universale unico nel 2023, per chi nel 2022 ha già ottenuto il benefico della prestazione, sarà sufficiente rinnovare l'ISEE, in quanto avverrà in automatico. Ma anche coloro che faranno la domanda per la prima volta, sarà necessario comunque compilare  il modello Isee. Ma il modello, serve anche per altre agevolazioni.

Assegno unico e universale 2023: stop alle domande di rinnovo, INPS liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegno nel 2022

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

Il rinnovo automatico dell’Assegno unico è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132 per ulteriori approfondimenti.


CONSULTA QUI LA CIRCOLARE


FONTE:INPS.IT




mercoledì 14 dicembre 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2022


Sembra tenere la ripartenza di Cometa, iniziata nel mese di Ottobre scorso grazie alle buone performance dei mercati che spinge alla crescita i rendimenti per il secondo mese consecutivo. Cosicchè si riduce, per tutti i comparti del fondo il rosso del negativo accumulato da inizio 2022. (s.b.)
 

venerdì 11 novembre 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA DI OTTOBRE 2022


In questa specie di annus horribilis che si sta rivelando fino a questo momento il 2022, dovuta alla tempesta perfetta provocata dalla miscela di inflazione, rallentamento economico, guerra in Ucraina, il mese di ottobre vede i comparti avere un piccolo sussulto positivo, con una lieve crescita. 
Inoltre, stanno quasi per partire i nuovi comparti di Cometa, definiti nell’ambito del periodico rinnovo dei mandati di gestione. Vediamo quali sono le novità, comparto per comparto:

MONETARIO PLUS

Si conferma il comparto di uscita per gli aderenti vicini al pensionamento. Per questo motivo, ha l’obiettivo di conservare il capitale su un orizzonte temporale non superiore a 5 anni.

Una delle novità è l’aumento della fetta di obbligazioni corporate (ovvero obbligazioni emesse dalle società, non dagli Stati) in cui investe, che sale dal 23% al 30%


REDDITO

Resta il comparto di default per chi aderisce al Fondo. Si conferma infatti il suo obiettivo di realizzare un rendimento in linea con la rivalutazione del TFR su un arco temporale di 6-10 anni.

Il comparto, per conseguire al meglio l’obiettivo, incrementa la diversificazione dell’investimento e alza la quota massima di azioni dal 40% al 50%. I corporate bond salgono dal 28% al 32%.

CRESCITA

Il comparto avrà l’obiettivo di massimizzare il rendimento su un arco temporale di non meno di 10 anni: è il comparto pensato per quegli aderenti, in particolare i più giovani, che hanno davanti un orizzonte di lungo periodo.

Per questo motivo, rispetto alla precedente gestione viene introdotta una quota minima di azioni del 45% cui si aggiunge un’ancora più ampia diversificazione globale dell’investimento, per puntare a ottenere maggiori rendimenti.

domenica 23 ottobre 2022

DA AGOSTO 2022 NOVITA' PER I FRUITORI DEI PERMESSI LEGGE 104/92


Dallo scorso agosto sono entrate in vigore alcune novità importanti che mirano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e a favorire la condivisione delle responsabilità e la parità di genere.
 Scompare il sistema del "referente unico" per la fruizione dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente, come sopra detto misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022. Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.  

Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. 

mercoledì 12 ottobre 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2022




Speculazione, rialzo dei prezzi, inflazione, sono termini entrati ormai nel nostro lessico quotidiano. Il calo delle borse e la crisi finanziaria continuano ad imperversare negativamente anche sui rendimenti dei fondi pensione. In questo anno di crisi il Tfr, lasciato in azienda, complice l'impennata dell'inflazione, ha reso più dei fondi pensione. Unica soluzione, come già detto in precedenza, mantenere la calma e aspettare che passi la bufera, che vede i mercati finanziari registrare un andamento assai negativo. Unica strategia per proteggere il risparmio è quella di non  farsi guidare nelle scelte dall'emotività. E' altresì avere sempre bene in mente che l'andamento del valore della quota, non materializza una perdita effettiva, se non si richiede una prestazione al fondo, come un anticipo, un riscatto o lo switch, ossia il cambio di comparto da uno con maggiore quota azionaria, verso uno ad esempio garantito, ciò implica rendere definitive le perdite, date dal minor valore della quota, rendendo difficile o impossibile recuperare le perdite stesse. (s.b.)

martedì 13 settembre 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI AGOSTO 2022


Quando si pensava che il mese di luglio avesse rappresentato  la quiete dopo la tempesta e la seconda metà del 2022 fosse partita, in virtù degli ottimi risultati ottenuti dai comparti di Cometa, con il sole, dopo un inizio d’anno complicato, derivante dal combinato disposto delle turbolenze dei mercati e dal difficile contesto macroeconomico e geopolitico, ecco invece che agosto fa registrare una nuova frenata. Questo dimostra come questi prodotti debbano essere giudicati sempre nel lungo periodo, senza farsi prendere ne dall'entusiasmo del recupero del mese precedente, ne dalla paura dei cali dei rendimenti, di questo difficile 2022. Come abbiamo sempre detto bisogna evitare di farsi prendere dall'emotività e dalla paura, con azioni controproducenti, come smobilizzi, cambio di comparto, che potrebbero impedire di recuperare le perdite. (s.b.)

giovedì 11 agosto 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA LUGLIO 2022


Finalmente nel mese di luglio i comparti del fondo Cometa invertono il trend negativo del primo semestre e fanno registrare dei risultati positivi. E' ancora presto per dire se la tempesta sia finita ad ogni modo come dimostra il passato, anche le crisi del 2001, 2008, 2011 sono state superate consentendo di recuperare le perdite accusate, senza  dimenticare che i Fondi pensione, come noto sono strumenti "long", ossia che basano  la propria strategia su periodi di lungo termine. (s.b.)

venerdì 15 luglio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI GIUGNO 2022





Le borse hanno fatto registrare il peggior semestre dell'ultimo mezzo secolo. Volatilità e inflazione sono i fattori che condizionano negativamente i listini. Così come gli anni settanta l'inflazione oggi è all'8%, c'è la crisi energetica derivante da una guerra, allora quella del kippur, oggi quella tra Russia e Ucraina e i mercati si riverberano, pesantemente sui rendimenti dei comparti del fondo Cometa. E' difficile prevedere quanto durerà l'incertezza, forse per parecchio tempo, ma ad ogni modo in questi momenti di paura, bisogna aspettare tempi migliori, infatti uno switch in questo momento significherebbe solo portare a casa le perdite. Come abbiamo sempre detto,  il panico, il nervosismo e le valutazioni di breve periodo sono i peggiori nemici della previdenza complementare.

sabato 2 luglio 2022

Rimborso 730 e bonus 200 euro: il calendario dei pagamenti

Da luglio buste paga e pensioni più pesanti grazie al pagamento del bonus di 200€ previsto dal Decreto Aiuti per chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro, che si somma ai primi rimborsi dei crediti fiscali per chi ha presentato il 730 2022 entro fine maggio.

Per molti lavoratori dipendenti quindi a luglio si sommeranno i due importi del rimborso 730 e bonus: i 200 euro arriveranno in automatico ai lavoratori pubblici e ai pensionati residenti in Italia (titolari di pensione o assegno sociale, invalidità civile, trattamenti di accompagnamento alla pensione). I lavoratori del settore privato devono compilare una autocertificazione nella quale dichiarano al datore di lavoro di non avere fatto domanda presso eventuali altri datori e non essere titolari di pensione o di reddito di cittadinanza.

pensionati riceveranno con la pensione di luglio il bonus 200€ e con la pensione di agosto i primi rimborsi fiscali.

Sempre in automatico e sempre a luglio riceveranno il bonus anche i percettori di reddito di cittadinanza.

Da luglio bonus anche per anche i lavoratori domestici che però per ottenerlo devono presentare la domanda all’Inps (si può fare gratis al patronato) entro il 30 settembre.

Vediamo ora chi invece dovrà aspettare, sia per il 730 che per il bonus.

Chi ha presentato o presenterà il 730 tra giugno e settembre avrà il rimborso sul primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione e dal secondo mese successivo per i pensionati:

  • il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno,
  • il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio,
  • il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto,
  • il 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Tempi lunghi anche per chi fa il 730 senza sostituto d’imposta: il rimborso verrà versato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicativamente tra novembre e dicembre.

Slitta ad ottobre l’erogazione del bonus 200€ per i titolari indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll) ed ex indennità Covid 2021 e per i lavoratori delle categorie chiamate a presentare domanda entro il 31 ottobre: co.co.co, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che non l’hanno ricevuto a luglio.

Se ancora non hai fatto il 730 non rimandare, prenota l’appuntamento al Caf CISL 

mercoledì 15 giugno 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI MAGGIO 2022


Continua la Bear Market, la " fase Orso" dei mercati alle prese con una "economia di guerra". La volatilità da incertezza, esplosa sui mercati, insieme alle fiammate dell'inflazione e alle decisioni della Fed americana, condizionano negativamente i mercati che si riverberano di conseguenza sui rendimenti dei comparti del fondo, che fanno rilevare l'ennesimo mese con segno negativo. Vale sempre la pena comunque ricordare anche in questi momenti cupi, quanto sia importante mantenere calma e prudenza, non smobilizzare  la posizione, con anticipi, cambi di comparto, e attendere il recupero di valore degli investimenti, che potrebbero pregiudicare il recupero delle perdite. (s.b.)
 

mercoledì 11 maggio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA APRILE 2022


Cometa è ancora nella morsa degli effetti causati sui mercati finanziari dagli eventi bellici in Ucraina scoppiati il mese di febbraio. Gli investimenti, risentono del complessivo andamento negativo dei mercati e ciò si traduce in un abbassamento del valore della quota dei Comparti, in misura diversa in base alla politica di investimento e, in linea generale, correlata al loro profilo di rischio/rendimento Storicamente in passato, ci sono stati  periodi di forte turbolenza dei mercati finanziari come nel 2008 con la crisi dei mutui subprime e del mercato immobiliare negli Usa, nel 2010/2011 con la crisi del debito sovrano e nel 2020 con il Covid, ma sono stati brillantemente superati. Sulla base di queste esperienze, l'importante è, mantenendo calma e prudenza, non smobilizzare  la posizione, con anticipi, cambi di comparto, e attendere il recupero di valore degli investimenti. (s.b.)

mercoledì 13 aprile 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MARZO 2022


Le bombe in Ucraina echeggiano pesantemente anche nelle sedi dei mercati finanziari che inevitabilmente sono finiti totalmente in preda della volatilità, complice la fuga dei capitali dagli asset a rischio e la ridotta  capitalizzazione. E inevitabilmente anche i comparti di Cometa ne hanno risentito in maniera negativa. Ma come recita il manuale del buon investitore, e come abbiamo più volte consigliato anche in questo luogo, anche in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari è opportuno operare con calma e prudenza, senza farsi prendere dal panico, ponderando adeguatamente le scelte e assumendo decisioni informate e consapevoli. Cambiare comparto in questo momento, o chiedendo anticipi, riscatti, trasferimenti significherebbe in maniera deleteria rendere definitive le perdite e non poterle recuperare più. Lucidità, freddezza, informazione e consapevolezza sono gli ingredienti principali per evitare scelte dolorose e sbagliate. L'investimento, ha di fatti per sua natura un orizzonte temporale, di medio e lungo termine e non settimanale e mensile. (s.b.)

domenica 27 marzo 2022

Innalzata a 12.000 euro la soglia ISEE per accedere al Bonus Sociale elettricità e gas


Con il Decreto Ucraina bis approvato dal Consiglio dei ministri il 18 marzo e pubblicato  in Gazzetta ufficiale oltre 5 milioni di famiglie in Italia potranno accedere al Bonus sociale elettricità e gas, che permette di ricevere uno sconto sulle bollette energetiche. La misura approvata ha difatti ampliato la platea dei beneficiari del Bonus, innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12mila euro, per il periodo primo aprile-31 dicembre 2022.

Per ricevere lo “sconto in bolletta” non serve presentare la domanda, è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere così un'attestazione ISEE.

Per il tuo Isee rivolgiti gratuitamente alla tua sede CAF CISL più vicina! 

sabato 12 marzo 2022

SEI DEL 2003? DAL 17 MARZO PUOI RICHIEDERE IL BONUS CULTURA


 VAI AL SITO

CHE FINE HA FATTO IL BONUS 100 EURO?

Nella busta paga di gennaio, abbiamo trovato  una voce in meno, quella relativa al “trattamento integrativo”, ovvero gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, e poi diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, pari a 100 euro. Che fine ha fatto? La risposta su cosa è cambiato si trova nelle novità entrate in vigore con la legge di Bilancio 2022. A spiegarlo è la Circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 2022 .

Quanto al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura il bonus spetta (al massimo fino all’importo di 1200 euro), occorre considerare le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.

In ogni caso, il lavoratore dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell’eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.

giovedì 10 marzo 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2022


Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia, ha inevitabilmente avuto impatto con la grande volatilità generata sui mercati economici e finanziari,  anche sui rendimenti dei fondi pensione italiani, Cometa compreso. Infatti i valori delle quote sono tornati ai livelli ai livelli temporali circa di un anno fa. Ma così come sperimentato all'epoca della pandemia di due anni fa, in queste circostanze è sempre bene non farsi travolgere dall'emotività, dalla paura e dal panico, soprattutto quando si parla di prodotti, come quelli previdenziali che vanno valutati in un orizzonte temporale medio-lungo, che può consentire, come già avvenuto in passato, il superamento di picchi negativi, per quanto importanti possano essere, consentendo un pieno recupero. L'errore quindi da non commettere ora è quello di evitare di uscire ora da i comparti con la maggiore quota azionaria o anche chiedere degli anticipi economici, questo infatti significherebbe  accettare e rendere definitiva la perdita, data dal minor valore quota, e rendendo, alla ripresa dei mercati comunque più difficile, se non impossibile recuperare la perdita stessa. (s.b.)

lunedì 21 febbraio 2022

MASSIMALI AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS 2022

Domanda disoccupazione 2022, la circolare dell'INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'importo. Nuovi importi per le indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e ALAS, agricola, nonché per assegni e trattamenti di integrazione salariale. 

Gli importi indicati nella circolare dell’INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 sono il riferimento per l’erogazione dei trattamenti a partire dal 1° gennaio 2022.

Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.222,51 euro lordi al mese pari a 1.151,12 euro netti. L'aumento lordo rispetto all'anno scorso è di poco più di 22 euro al mese.

È quanto emerge da una circolare dell'Inps che ricorda come quest'anno scatti la soglia limite unica per cui ci saranno vantaggi rispetto all'anno scorso per coloro che rientravano nella soglia più bassa ora abolita. Da quest'anno - si legge - per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito "il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori".

Massimali e legge di Bilancio

Il superamento dei due massimali è stato previsto dalla legge di Bilancio che con la riforma degli ammortizzatori sociali ha anche ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.


CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CIRCOLARE INPS

giovedì 10 febbraio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA GENNAIO 2022


Dopo gli ottimi risultati del 2021, a proposito proprio in questi giorni il Consiglio di Amministrazione di Cometa ha ratificato i rendimenti annuali dei comparti del Fondo per lo scorso anno, la partenza del 2022 è con il freno a mano tirato. A farla da padrone la grande volatilità, derivante dalla fluttuazione dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni. Le tensioni geopolitiche in atto in Ucraina, la politica monetaria della Fed americana ed anche l'incertezza per le elezioni del Presidente della Repubblica in casa nostra, hanno generato molti timori, Ma niente paura, questi prodotti, infatti come detto tante volte, vanno valutati con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, e le oscillazioni positive e negative, sono fisiologiche, come insegna il 2020 con l'impatto del Covid, e poi con un grande recupero dei rendimenti.

sabato 5 febbraio 2022

Quota 102, opzione donna e ape sociale: le novità sulle pensioni

Quota 102, ape sociale, opzione donna: sono queste le formule pensionistiche per cui la legge di bilancio ha previsto le maggiori novità. Vediamole nel dettaglio.

Quota 102

Per accedere alla pensione con quota 102, il lavoratore dovrà aver compiuto almeno 64 anni di età e maturato almeno 38 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2022.

È questa la novità principale, mentre restano validi gli altri requisiti già previsti per quota 100, tra cui l’essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) oppure a forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie) o sostitutive (ex Enpals, ex fondi speciali Inps) della stessa, o alla gestione separata.

Ape sociale

L’ape sociale è prorogata per il 2022, ma per accedere a questa forma di accompagnamento alla pensione di vecchiaia ora non è più necessario aver terminato la Naspi da almeno 3 mesi: è sufficiente essere disoccupati e aver usufruito dell’indennità di disoccupazione.

Aumentano anche i tipi di attività gravose che danno diritto a ottenere l’ape: si sono aggiunte altre 8 categorie, ampliando così la platea di lavoratori che ora potranno lasciare un po’ prima il lavoro e, per gli addetti ad alcuni tipi di attività gravose, come edili, ceramisti, conduttori di impianti per la produzione di ceramica e terracotta, sarà possibile accedere all’ape sociale con soli 32 anni di contributi, invece che con 36 anni.

Anche quest’anno, inoltre, potranno chiedere l’ape sociale i caregiver che assistono un parente stretto, convivente, con handicap grave e i lavoratori con invalidità uguale o superiore al 74%.

Opzione donna

Confermata anche opzione donna: le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2021 almeno 35 anni di contributi utili (cioè a esclusione di quelli ottenuti per disoccupazione o malattia) e 58 o 59 anni di età, a seconda che siano dipendenti o autonome, potranno scegliere di andare in pensione in anticipo, con il sistema di calcolo contributivo dell’importo.

Per scegliere la strada più giusta per ottenere la pensione, grazie a una valutazione professionale e attenta, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.


(FONTE: INASCISL.IT)

giovedì 13 gennaio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA DICEMBRE 2021


Il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni per gli investitori, in particolare per chi ha puntato sull'azionario. Neanche la tanto temuta variante Omicron che nelle settimane, mesi scorsi ha condizionato a tratti le borse mondiali, e si ipotizzava potesse condizionare la ripresa dell'economia ha impedito ai comparti Reddito (+3,78%) e Crescita (+ 5,20%) che nei loro portafogli hanno una significativa presenza azionaria, di chiudere appunto quest'anno in maniera brillante. (s.b.)

mercoledì 12 gennaio 2022

NASPI, NOVITA' PER IL 2022 DALLA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto molti cambiamenti sugli ammortizzatori sociali.

Requisiti Naspi, le novità del 2022

Con la circolare Inps numero 2 del 4 gennaio 2022 sono recepite le novità contenute nella legge di bilancio. Sostanzialmente cambiano i requisiti di accesso alla Naspi che diventa così meno stringente. E’ inoltre esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i requisiti, dal 1° gennaio 2022, per avere diritto alla Naspi non è più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione.

Resta però fermo il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. A ciò deve essere associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego.

Il decalage scatta dal sesto mese

Dal 1 gennaio 2022 cambia anche il sistema di calcolo della Naspi. Il meccanismo di decalage che prevede una riduzione dell’assegno Inps del 3% al mese a partire dal quarto subisce uno slittamento in base all’età.

Per chi ha fino a 54 anni compiuti al momento della domanda di Naspi il decalage scatta a partire dal sesto mese di pagamento. Mentre per chi ha compiuto i 55 anni, il decalage parte dall’ottavo mese.

Resta confermata la durata della Naspi che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo 24 mesi).

domenica 9 gennaio 2022

Covid-19, obbligo vaccinale dai 50 anni di età

In Gazzetta ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il provvedimento mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale 

In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. 

Green pass base, estensione obbligo

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

  • Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

  • Scuola primaria

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

  • Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Consulta

(FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE)

ASSEGNO UNICO, VOLANTINO CISL

martedì 4 gennaio 2022

COVID 19 - FAQ DEL GOVERNO SULLE NORME SULLA QUARANTENA

 NORME SULLA QUARANTENA

  1. Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?
    Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

    Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
    - alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
    - alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
    - alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

    A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

    Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

    Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

    Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

    In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
(FONTE: GOVERNO.IT)

COVID 19 - FAQ DEL GOVERNO SULL' USO DELLA MASCHERINA

 MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
  2. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

    L’obbligo non è comunque previsto per:
    -    bambini sotto i 6 anni di età;
    -    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    -    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    -    mentre si effettua l’attività sportiva;
    -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  3. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
    - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
    - per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
    - per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
    - per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

    Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

    In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
(FONTE: GOVERNO.IT)

domenica 2 gennaio 2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: LE ISTRUZIONI

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Le prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

I tempi per presentare le domande

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo varia in base all’ ISEE

L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF , è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’assegno temporaneo.

Assegno unico compatibile con il Reddito di Cittadinanza

L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Il simulatore dell’Assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno Unico.


(FONTE: INPS.IT)