Nella busta paga di gennaio, abbiamo trovato una voce in meno, quella relativa al “trattamento integrativo”, ovvero gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, e poi diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, pari a 100 euro. Che fine ha fatto? La risposta su cosa è cambiato si trova nelle novità entrate in vigore con la legge di Bilancio 2022. A spiegarlo è la Circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 2022 .
Quanto al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura il bonus spetta (al massimo fino all’importo di 1200 euro), occorre considerare le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.
In ogni caso, il lavoratore dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell’eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.
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