sabato 5 gennaio 2019

IL FIGLIO NON CONVIVENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA PUO' FRUIRE DELLA LEGGE 151 PER ASSISTERE IL GENITORE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; ed in particolare la parte dove non si prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre. La Corte Costituzionale ha stabilito quindi che anche il figlio non convivente può godere del congedo straordinario Legge 151/2001 per assistenza dei genitori. 
L’ordine di priorità indicato dalla legge per godere del congedo è il seguente: innanzitutto il coniuge convivente; in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi; successivamente i figli conviventi; poi i fratelli e le sorelle conviventi; e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi. Alla luce della sentenza, l’ordine di priorità degli aventi diritto, non subisce variazioni, resta quello stabilito dal comma 5 art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001 e sopra elencato.
Pertanto, la corte dispone che il figlio, qualora al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l’obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto, che consiste lo ricordiamo in un permesso retribuito fino a due anni, nell'arco della vita lavorativa e che conseguentemente possa garantire al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.

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