giovedì 11 ottobre 2018

PERMESSI LEGGE 104, SI PUO' UTILIZZARE PER FARE LA SPESA

Ben venga la caccia ai cosiddetti furbetti della "104", ossia quella legge che permette di usufruire, secondo quanto previsto dalla normativa di tre giorni al mese di congedo, regolarmente retribuiti coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per poter assistere i propri congiunti affetti da gravi forme di disabilità.  Purtroppo sempre più frequentemente le cronache portano alla ribalta casi di “centoquattristi” che in  realtà utilizzano i suddetti congedi, come giorni di ferie extra, per vacanze e attività personali che nulla hanno a che fare con l'assistenza a disabili, mentre in alcune circostanze, quelle di vera sofferenza, capita che i tre giorni non bastano neanche. Un malcostume tutto italiano, sempre difficile da estirpare, al cui debellamento a volte contribuisce il voyeurismo fotografico dei social che permette di incastrare i furbetti, anche grazie alle fotografie delle malefatte, “inconsapevolmente” postate sui social network, che si trasformano in un vero e proprio boomerang. E negli ultimi anni, con il crescere del ricorso a questo tipo di permessi sono aumentati in maniera esponenziale anche i casi di abusi perpetrati. Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato in svariate circostanze la Corte di Cassazione con diverse sentenze. Chi usufruisce della 104 per assistere un familiare disabile può svolgere però anche una serie di commissioni fuori casa, se strettamente connesse all’attività di assistenza.  A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 23891/2018, dello scorso 2 ottobre, in cui è stata chiamata a pronunciarsi a proposito di un lavoratore, che era stato licenziato, per aver fatto la spesa "nell'orario di fruizione del permesso" e "che poi aveva portato a casa della madre, convivente con la sorella", entrambe disabili. La Suprema Corte, nel suo pronunciamento, ha infine "dato conto dell'insussistenza dell'addebito contestato al lavoratore attraverso la ricostruzione delle incombenze svolte" perché "l'assistenza" va intesa "in una eccezione più ampia". In poche parole, se non c’è scopo personale nell’utilizzo dei permessi, non c’è abuso di diritto. (S.B.)

Nessun commento:

Posta un commento