giovedì 26 ottobre 2017

RESTITUZIONE DELLA BUSTA PAGA PESANTE, A CHE PUNTO SIAMO?

Con la recente pubblicazione del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n.148, la restituzione dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria, il cui versamento è stato sospeso a decorrere dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, fino a settembre 2017, è prevista a partire da maggio 2018, anche mediante rateizzazione, e comunque fino ad un massimo di 24 rate mensili, sarà poi l’INPS, con apposita circolare, a fornire indicazioni rispetto alle modalità di restituzione.
Per quanto concerne invece la sospensione IRPEF, la così detta “busta paga pesante”, stando  alla normativa tutt’ora in vigore, la sospensione terminerà il prossimo 31 dicembre 2017 e la restituzione inizierà a febbraio 2018  e dovrà avvenire con un massimo di 9 rate mensili (sulla restituzione dell’IRPEF non versata potrà comunque intervenire il Ministro Dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto da adottarsi entro il 30 novembre 2017).
Così come  per i contributi, il sindacato ha fortemente chiesto che il governo intervenga per sanare un'evidente ingiustizia spostando in avanti l’inizio della restituzione e aumentando almeno fino a 18 le rate della restituzione. 
Ricordiamo che nei Comuni di Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata nelle Marche, Spoleto in Umbria, Rieti nel Lazio e Teramo in Abruzzo, la sospensione delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d'imposta si applica, così come previsto dal  decreto 189/2016, limitatamente ai singoli soggetti direttamente danneggiati, mentre per gli abitanti degli altri comuni del cosidetto "cratere sismico", la richiesta è svincolata dall'avere subito danni diretti.

mercoledì 25 ottobre 2017

A NOVEMBRE UNA GIORNATA PAGATA IN PIU', LA FESTIVITA' SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

Il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate è una festività della Repubblica Italiana, che ricorre il 4 novembre di ogni anno, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia  e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione è stata spostata nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. In pratica avremo una giornata pagata in più, con le competenze di Novembre che percepiremo a dicembre.
La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:
nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006);
nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;

una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari  alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese). (s.b.)

domenica 22 ottobre 2017

INFORMAZIONI UTILI. BUONI PASTO: NON SE NE POSSONO UTILIZZARE PIÙ DI 8 INSIEME


Dallo scorso 9 settembre sono entrate in vigore alcune novità in base alle quali viene stabilito che i buoni pasto non sono cedibili; non se ne possono utilizzare più di 8 tutti insieme; possono essere utilizzati oltre che nei negozi, bar, ristoranti, anche nei mercatini, negli agriturismi, ittiturismi.

giovedì 19 ottobre 2017

CORSO GRATUITO CAF CISL MARCHE PER OPERATORE FISCALE.


Anche per il 2018 il Caf Cisl Marche organizza un corso gratuito per la compilazione del Modello 730 finalizzato all’assunzione di personale.
Chi fosse interessato può:
aderire, attraverso l'invio del curriculum compilando la richiesta di adesione sul sito:   www.cislmarche.it/corsocaf2018 .

Scadenza adesioni 15 novembre 2017

domenica 15 ottobre 2017

METASALUTE, LE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME RIMBORSUALE. COME CHIEDERE IL RIMBORSO.

Per ottenere il rimborso, l’Assistito, al termine del ciclo di cure, non appena disponibile tutta la documentazione medica completa, dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta di rimborso ed allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa:
- documentazione medica
a) prescrizione con indicazione del quesito diagnostico e/o della diagnosi. La prescrizione deve essere predisposta da un medico diverso dal medico specializzato che ha effettuato (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche erogatore delle prestazioni effettuate, le stesse devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto;
In caso di infortunio fornire in aggiunta il referto del Pronto Soccorso, in quanto deve essere oggettivamente documentabile. In caso di cure dentarie da infortunio le stesse dovranno essere congrue con le lesioni subite e l’infortunio dovrà essere oggettivamente comprovato con idonea documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie e fotografie). Inoltre la documentazione di spesa quietanzata dovrà riportare il dettaglio delle cure eseguite.
Si precisa che non sono ammessi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche e alle relative prove di allenamento.
b) cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero sia con pernottamento che diurno (Day Hospital). Si precisa che non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.
c) relazione medica attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di Intervento Ambulatoriale, con eventuale referto istologico, se eseguito;
d) certificato del medico oculista o optometrista regolarmente abilitato, attestante la modifica del visus, in caso di acquisto lenti (se previste dall’opzione prescelta). Si precisa che andrà specificato se si tratta di prescrizione per prime lenti; si precisa inoltre che è necessario presentare il certificato di conformità rilasciato dall’ottico, come da D. Lgs del 24.02.97 n.46.La richiesta di rimborso per le lenti a contatto dovrà essere presentata in una unica soluzione entro la fine dell’anno.
e) le richieste di rimborso per cure dentarie dovranno essere presentate al termine del piano di cura, fatto salvo che il piano non sia previsto per più di una annualità. In tal caso dovrà essere inviato il preventivo di spesa unitamente alla prima richiesta di rimborso
f) copia del tesserino “esenzione 048” in caso di prestazioni oncologiche di followup (visite, accertamenti, ecc.)
g) prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, in caso di trattamenti fisioterapici;
h) certificato medico attestante la diagnosi di Trisomia 21 in caso di richiesta di indennità.
quant’altro necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri.
- documentazione di spesa quietanzata (fatture, notule, ricevute), emessa da Istituto di Cura, da Centro Medico, inteso per tale la Struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. La fattura emessa da studio medico o medico specialista, dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi. Inoltre la documentazione di spesa quietanzata dovrà riportare il dettaglio delle cure eseguite.
Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge e redatta in lingua italiana, o comunque corredata da traduzione in lingua italiana. Non sono ammessi documenti di spesa che presentino cancellature e correzioni.
Ai fini di una corretta valutazione delle richieste di rimborso o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia,
rimane la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione.
Qualora l’Assistito riceva rimborso da parte di Fondi o Enti è necessario l’invio della documentazione di liquidazione di tali Enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso.
La somma spettante all’Assistito è calcolata con detrazione di eventuali scoperti/franchigie/limiti di indennizzo.
Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, sopravvenga il decesso dell’Assistito titolare della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi devono darne immediatamente avviso al Fondo mètaSalute e gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere assolti dagli eredi aventi diritto.
Nell’eventualità descritta, sarà necessario esibire ulteriori documenti quali:
• certificato di morte dell’assicurato,
• copia autenticata dell’eventuale testamento, ovvero Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà che ne riporti gli estremi e che dia menzione che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato; inoltre, la suddetta Dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di quali siano gli eredi testamentari, le loro età e relative capacità di agire);
• in assenza di testamento, Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (in originale o in copia autenticata) resa dal soggetto interessato dinanzi a pubblico ufficiale dalla quale risulti che l’assicurato è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l’età e la capacità di agire degli eredi legittimi e che non vi siano altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità;
• eventuale copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza il Fondo mètaSalute alla liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate ai beneficiari minorenni/incapaci di agire
• fotocopia di un documento d’identità valido e del tesserino fiscale di ciascun erede;
• dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi, indicante il codice IBAN di un unico conto corrente su cui effettuare i bonifici relativi ai rimborsi dei sinistri presentati o ancora da presentare fino alla scadenza della copertura.

LA RICHIESTA DI RIMBORSO CARTACEA
L’Assistito, ricevuta la prestazione, dovrà compilare il Modulo di richiesta di rimborso reperibile sul sito internet
www.fondometasalute.it (sezione: Modulistica) compilandolo in ogni sua parte ed allegando fotocopia della documentazione
giustificativa di cui sopra.
Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo:
Fondo mètaSalute
Presso RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. – Ufficio liquidazioni c/o Previmedical S.p.A.
Via E. Forlanini, 24 – Località Borgo Verde – 31022 Preganziol (TV)

LA RICHIESTA DI RIMBORSO ONLINE
In alternativa alla procedura di cui alla precedente lettera C.2, l’Assistito, se in possesso dei dati di accesso potrà trasmettere online le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A tal fine l’Assistito dovrà accedere alla propria area riservata dal sito www.fondometasalute.it (AREA RISERVATA).
La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla giuridicamente equivalente all’originale. La Compagnia si riserva di effettuare, con i medici e con le Strutture Sanitarie, tutti i controlli necessari al fine di prevenire possibili abusi all’utilizzo di tale canale.
La trasmissione delle informazioni avviene con la garanzia di un elevatissimo grado di riservatezza e sicurezza (prot. SSL a 128 bit).
Per coloro che non dispongano di un accesso ad internet, le richieste di rimborso potranno essere comunque avanzate attraverso il canale tradizionale (cartaceo), con le modalità descritte al precedente § II, lett. C.2).

lunedì 9 ottobre 2017

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2017



Ancora un passettino in avanti per i comparti di Cometa, eccezion fatta per Monetario Plus, che al contrario fa registrare un lieve  arretramento. Sicurezza 2015, invece prosegue nella sua lenta ma costante crescita da inizio 2017, toccando il suo massimo dalla data di creazione ad oggi.

domenica 8 ottobre 2017

APE PRECOCI E APE SOCIAL, INFOGRAFICA RIASSUNTIVA


CONSULTA CAF: REI – REDDITO DI INCLUSIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce il Reddito di inclusione (REI), provvedimento che sostituendosi al precedente "Sia" (sostegno all'inclusione attiva) a decorrere dal 1 gennaio 2018 sarà la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il REI parte da un importo minimo di 190 euro per una situazione mononucleare fino a un massimo di 485 euro al mese, per un nucleo familiare di 5 o più persone; l'entità dell'importo varierà dunque in base al numero dei componenti del nucleo familiare e dalla situazione patrimoniale, sempre previa presentazione del modello ISEE. Il beneficio economico del REI verrà distribuito su 12 mensilità e comunque non oltre 18 e non potrà infine essere richiesto nuovamente, prima di 6 mesi dall'ultima erogazione.

I requisiti economici sono individuati sulla base dell'Isee e delle sue componenti reddituali e patrimoniali, ne consegue che per accedere al REI, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

Un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000;
Un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a € 3.000;
Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000;
Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a € 10.000 (ridotto a € 8.000 per la coppia e a € 6.000 per la persona sola).

Priorità nell'accesso al REI, in sede di prima applicazione, è stata accordata alle famiglie con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati over 55 e sempre a patto che nessuno dei membri del nucleo goda già di altro sussidio di disoccupazione involontaria (vd. Naspi, AsDi o simili).

La domanda dovrà essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l'accesso al REI che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali. Comuni che, inoltre dovranno avviare Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale lavorativa costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni nonché dell'eventuale presenza di fattori ambientali di sostegno.

Il REI rappresenta sicuramente un'iniziativa concreta nei confronti di quei cittadini che vivono in una condizione di disagio sociale; verso questi nuclei il sistema-CAF è pronto ad assicurare quell'assistenza capillare sul versante della certificazione ISEE su tutto il territorio nazionale, forte di una rete di competenze che in questi anni hanno rappresentato un punto di riferimento per milioni di italiani che hanno avuto diritto a provvidenze sociali.

(FONTE: CAFCISL.IT)

sabato 7 ottobre 2017

"HO SBAGLIATO IL 730!": C'È TEMPO FINO A FINE MESE PER CORREGGERE GLI ERRORI

Chi si fosse reso conto solo dopo la scadenza dell'invio del 730 di aver commesso un errore o di aver scordato di inserire ulteriori documenti che certificano detrazioni o redditi ha tempo fino a fine ottobre per sistemare la dichiarazione. In base al tipo di correzione da effettuare, andranno presentati modelli diversi, vediamo quali:
Il 730 Integrativo : se il modello è stato compilato in modo corretto, ma mancano degli oneri deducibili o detraibili, ed in genere tutti i dati che possono far cambiare l'imposta da versare o da recuperare a vantaggio del contribuente, si può presentare il 730 integrativo entro mercoledì 25 ottobre rivolgendosi al Caf o a un professionista anche se il 730 originariamente inviato era stato fatto usando altri canali di trasmissione come ad esempio il precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il datore di lavoro a "integrare" il maggior credito entro il mese di dicembre. Il 730 integrativo viene presentato anche nel caso in cui debbano essere corretti solo i dati del sostituto d'imposta.
Modello Unico PF: nel caso in cui la "dimenticanza" riguardi dei redditi, oppure siano stati indicati oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella corretta (quindi si è avuto di più di quanto spettava), va presentato obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e vanno versate direttamente le somme dovute tramite F24, restituendo così quanto percepito "ingiustamente" compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. 

Insomma, se hai appena trovato l'ultimo scontrino da inserire o qualcosa nel tuo 730 non ti torna, contatta la tua sede Caf Cisl di fiducia all'800 800 730. Ti aspettiamo!

(FONTE: CAFCISL.IT)

martedì 3 ottobre 2017

FONDO METASALUTE: NUOVE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA LAVORATORI

Dal 1 ottobre tutti i lavoratori, VECCHI E NUOVI aderenti a mètaSalute, dovranno registrarsi nuovamente sul sito www.fondometasalute.it e generare le NUOVE credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno gestire la propria adesione, aggiornare l’anagrafica, prenotare le prestazioni sanitarie ed inserire l’adesione gratuita dei familiari.
Le vecchie credenziali non saranno più valide.
Per accedere alla nuova Area Riservata è necessario cliccare sul tasto “Area riservata” sul sito www.fondometasalute.it .Il numero verde Contact Center di mètaSalute per prenotare le prestazioni sanitarie e chiedere informazioni sul Fondo è:


Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00