Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26.11.2016 da Federmeccanica, Assistal, FIM. FIOM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019, contiene interessanti ed innovative novità anche in materia di welfare, delle quali, in alcune circostanze potranno usufruire anche i familiari dei lavoratori metalmeccanici.
Previdenza Complementare COMETA
I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.
A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.
A decorrere dall’1/6/2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate. Cometa, rappresenta uno strumento fondamentale per le pensioni del futuro,soprattutto per i giovani.
Assistenza Sanitaria Integrativa METASALUTE
A decorrere dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza alla medesima data, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa MètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta.
I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di mètaSalute.
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dall’1/10/2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali.
La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ovvero che beneficiano della NASPI.
Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.
In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dall’1/10/2017 a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).
Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui entro il 31/12/2017.
WELFARE
Inoltre ci sono i servizi di welfare contrattuale o meglio definiti come "flexible benefits", soldi netti da spendere, che sono stati disciplinati da un accordo del 27 febbraio scorso.
L’accordo dello scorso 27 febbraio ha definito l’articolo 17 – Sezione Quarta – Titolo IV, e specifica i beni e i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017. Il valore dei beni e servizi sarà pari a:
• euro 100 dal 1° giugno 2017,
• euro 150 dal 1° giugno 2018,
• euro 200 dal 1° giugno 2019,
che andranno utilizzati sempre entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.
Si specifica che per i lavoratori part time i valori definiti non sono riproporzionabili .
Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.
Nell'accordo integrativo vengono forniti esempi dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi , e ai beni in natura come carburante ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo