La Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto Legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, entrata in vigore il 19 dicembre 2012 all'art.7 commi 3 e 3 bis, prevede che la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire del congedo per la malattia del figlio sia inviata all'INPS per via telematica direttamente dal medico curante del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato; sarà cura dell'INPS inoltrarlo al datore di lavoro interessato ed all’indirizzo della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Ai fini della fruizione di tali congedi, la lavoratrice ed il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato medico, le proprie generalità.
Con un successivo decreto da adottare entro il 30 giugno 2013 saranno definite le disposizioni attuative, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
Lavoratrice e lavoratore non sono più tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo
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