giovedì 13 gennaio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA DICEMBRE 2021


Il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni per gli investitori, in particolare per chi ha puntato sull'azionario. Neanche la tanto temuta variante Omicron che nelle settimane, mesi scorsi ha condizionato a tratti le borse mondiali, e si ipotizzava potesse condizionare la ripresa dell'economia ha impedito ai comparti Reddito (+3,78%) e Crescita (+ 5,20%) che nei loro portafogli hanno una significativa presenza azionaria, di chiudere appunto quest'anno in maniera brillante. (s.b.)

mercoledì 12 gennaio 2022

NASPI, NOVITA' PER IL 2022 DALLA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto molti cambiamenti sugli ammortizzatori sociali.

Requisiti Naspi, le novità del 2022

Con la circolare Inps numero 2 del 4 gennaio 2022 sono recepite le novità contenute nella legge di bilancio. Sostanzialmente cambiano i requisiti di accesso alla Naspi che diventa così meno stringente. E’ inoltre esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i requisiti, dal 1° gennaio 2022, per avere diritto alla Naspi non è più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione.

Resta però fermo il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. A ciò deve essere associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego.

Il decalage scatta dal sesto mese

Dal 1 gennaio 2022 cambia anche il sistema di calcolo della Naspi. Il meccanismo di decalage che prevede una riduzione dell’assegno Inps del 3% al mese a partire dal quarto subisce uno slittamento in base all’età.

Per chi ha fino a 54 anni compiuti al momento della domanda di Naspi il decalage scatta a partire dal sesto mese di pagamento. Mentre per chi ha compiuto i 55 anni, il decalage parte dall’ottavo mese.

Resta confermata la durata della Naspi che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo 24 mesi).

domenica 9 gennaio 2022

Covid-19, obbligo vaccinale dai 50 anni di età

In Gazzetta ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il provvedimento mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale 

In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. 

Green pass base, estensione obbligo

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

  • Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

  • Scuola primaria

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

  • Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Consulta

(FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE)

ASSEGNO UNICO, VOLANTINO CISL

martedì 4 gennaio 2022

COVID 19 - FAQ DEL GOVERNO SULLE NORME SULLA QUARANTENA

 NORME SULLA QUARANTENA

  1. Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?
    Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

    Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
    - alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
    - alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
    - alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

    A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

    Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

    Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

    Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

    In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
(FONTE: GOVERNO.IT)

COVID 19 - FAQ DEL GOVERNO SULL' USO DELLA MASCHERINA

 MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
  2. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

    L’obbligo non è comunque previsto per:
    -    bambini sotto i 6 anni di età;
    -    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    -    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    -    mentre si effettua l’attività sportiva;
    -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  3. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
    - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
    - per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
    - per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
    - per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

    Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

    In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
(FONTE: GOVERNO.IT)

domenica 2 gennaio 2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: LE ISTRUZIONI

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Le prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

I tempi per presentare le domande

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo varia in base all’ ISEE

L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF , è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’assegno temporaneo.

Assegno unico compatibile con il Reddito di Cittadinanza

L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Il simulatore dell’Assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno Unico.


(FONTE: INPS.IT)

STRUMENTI PER CAPIRE, L'ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO

Con la retribuzione del mese di dicembre 20, che percepiremo nel mese di gennaio 20, troveremo, tra le competenze la voce: "Elemento individuale annuo". Esclusivamente per i lavoratori operai metalmeccanici in forza alla data del 31 dicembre 2008, a fronte della nuova normativa, a partire dal 2009, viene erogata annualmente con la retribuzione del mese di dicembre una somma annua pari a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008. Tale elemento, deriva dal calcolo della differenza tra il pagamento mensilizzato e quello precedente ad ore, per gli operai, che calcolato in un ciclo completo (28 anni) è appunto di 11 ore e 10 minuti mediamente.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo. (s.b.)


sabato 1 gennaio 2022

FESTIVITA' 2022


Il 2022 ha emesso i primi vagiti e già si scruta il calendario per cercare di capire come cadranno le festività alla ricerca di possibilità di fare qualche vacanza. A parte Pasqua, sempre di domenica, saranno altre due le feste che cadranno di domenica (il 1° maggio e Natale), tutto il resto saranno infrasettimanali. Buon 2022 a tutte e a tutti. (s.b.)