L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2020. La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene nel caso della rivalutazione delle pensioni. Dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dello 0,5% i valori sono stati rivisti al rialzo. A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni, che poi valgono anche per i contratti di solidarietà nel 2020 raggiunge quota 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l'importo sarà di 939,89 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. Nella determinazione del valore orario mensile, che può differire di mese in mese, ba inoltre tenuto conto delle ore lavorabili mensili.
Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
(FONTE:INPS)
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