domenica 17 settembre 2017

CURE TERMALI INPS 2017, IL 30 SETTEMBRE ULTIMO GIORNO PER LA DOMANDA. ISTRUZIONI PER L'USO.

Si sta per chiudere la stagione, cominciata il 1° gennaio scorso, delle cure balneo-termali riconosciute dall’INPS. Scade infatti il prossimo 30 settembre, secondo quanto enunciato nel messaggio Inps 1274 del 21/3/2017, il termine entro il quale è possibile presentare all’INPS la relativa domanda per l’anno in corso, la cui attività, cominciata lo scorso 27 marzo, terminerà il 1 dicembre prossimo. La domanda va inoltrata sui moduli INPS, esclusivamente in modalità telematica, all'ufficio Inps di residenza dei richiedente, compreso anche il certificato del medico curante, che il medico deve trasmettere prima della domanda dell’interessato. Le cure sono riconosciute ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori parasubordinati e anche ai lavoratori licenziati in mobilità.
I requisiti per accedere alle prestazioni sanitarie sono due:
1. contributivo: almeno cinque anni di assicurazione INPS e tre anni di contributi versati nel quinquennio precedente la domanda;
2. sanitario: malattie artropatiche (reumatismi) o delle vie respiratorie (bronco-catarrali).
Non sono concesse alle persone che sono:
1. in pensione di vecchiaia o di anzianità, fatta eccezione per i titolari di assegno di invalidità;
2. familiari degli assicurati;
3. dipendenti di imprese e aziende di Stato, enti pubblici ed enti locali privatizzati, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e ai lavoratori dello spettacolo.
Ogni turno dura due settimane: da un lunedì fino al sabato della seconda settimana. In pratica 12 giorni completi di cure su 13 giorni, tenendo conto che occorre presentarsi la domenica pomeriggio.
Le cure sono riconosciute per un massimo di cinque anni e da quest’anno non sono più permessi ulteriori cicli. Anzi, da quest’anno i cicli quattro e cinque saranno autorizzati solo se è documentato il reale beneficio raggiunto con i cicli uno, due e tre. Quest’anno, il calendario INPS ha iniziato con il primo ciclo del 27 marzo e terminerà con il 18° turno (20 novembre- 2 dicembre).
Sul costo del servizio c’è una ripartizione delle spese:
a. il Servizio sanitario nazionale passa le cure;
b. l’INPS passa vitto e alloggio in un albergo di almeno tre stelle;
c. il lavoratore paga a proprio carico il ticket sanitario e le spese di viaggio.
La domanda va presentata all’INPS di residenza del lavoratore in modalità telematica, tramite sito web www.inps.it, telefonando al call-center (numeri 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento), oppure rivolgendosi a Patronati e intermediari dell’INPS.
Il certificato medico di prescrizione delle cure deve essere inoltrato telematicamente dal medico curante dell’assicurato, dipendente Asl o convenzionato, indicando la patologia per la quale sono chieste le cure termali. Successivamente all’istruttoria il cittadino è convocato a visita medica da parte del Centro medico legale della Direzione INPS competente. Il lavoratore potrà presentare ulteriore documentazione certificazione sanitaria relativa alle patologie per le quali si richiedono le cure termali. È confermato che la malattia del soggetto deve essere nella cosiddetta “fase termale”, vale a dire in uno stato clinico in cui le cure possano davvero arrecare un beneficio. Da ciò deriva che non saranno riconosciute le patologie che sono in fase iniziale o in fase avanzata.
Con la lettera di accoglimento della domanda l’interessato riceve il calendario dei turni e sceglierà il turno in cui praticare le cure, da iniziare entro 90 giorni e la struttura alberghiero-termale. Dovrà prendere direttamente contatto con tale struttura almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno, anche al fine di verificare la disponibilità. Ricevuta conferma dalla struttura comunicherà tutto ciò all’INPS almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. Nel caso in cui la domanda non sia accolta per motivi amministrativi è possibile presentare istanza di riesame, entro 60 giorni, da inoltrare per il tramite della sede dalla quale è giunta la comunicazione di reiezione della domanda. Se il provvedimento di reiezione è relativo a motivi di ordine sanitario non è più consentito il riesame.

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