Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI, erogata dall'Inps, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno della prestazione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (ossia il decalage secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
La novità, varrà anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sarà quindi sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Infine, l’INPS precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
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