E’ legittima l’attività degli investigatori privati diretta ad accertare i motivi del mancato svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 8373/18 depositata lo scorso 4 aprile.
Secondo i giudici, nel caso esaminato, l’attività degli investigatori rientrava tra i poteri di controllo del datore di lavoro in quanto esercitata in luoghi pubblici. Inoltre dai controlli, era stato accertato il mancato rispetto, da parte del lavoratore, dell’orario di lavoro, nonché lo svolgimento di altre attività, non inerenti al lavoro, compiute dal dipendente al di fuori dell’ufficio, durante le ore lavorative.
Lo Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prefigurazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione