In caso di infortunio
sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità, il lavoratore è
tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:
rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso
nell’ospedale più vicino;
rivolgersi al suo medico curante.
Il medico che
presta prima assistenza al lavoratore dovrà rilasciare obbligatoriamente il certificato
al lavoratore, nel quale sarà indicata diagnosi e prognosi, ovvero
numero di giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà il certificato in
via telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto
a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato
medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il datore di lavoro
è invece obbligato a inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio
all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico, non
soltanto per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni ma, a partire
dal 12 ottobre 2017, anche per quelli di un solo giorno.
La comunicazione dovrà
essere effettuata in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a
comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio
in modalità telematica è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione
all’autorità di pubblica sicurezza.
Ad essere interessati
dalle novità in vigore dal 12 ottobre 2017 saranno tutti i datori di lavoro per
eventi di infortuni in franchigia, ovvero non coperti da assicurazione Inail e
che comportano prognosi e assenza dal luogo di lavoro per un numero di giorni
compreso tra uno e tre successivi a quello dell’evento.
In caso di mancata
comunicazione Inail di infortuni anche se di solo un giorno al datore di lavoro
potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo
che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni
di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da
assicurazione Inail
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