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domenica 15 febbraio 2026

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA', GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE





Dalle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e di ausili tecnici e informatici, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche: tutto quello che c’è da sapere per ottenere i benefici fiscali.
Numerose sono, infatti, le misure tributarie di vantaggio riservate alle persone con disabilità e per i loro familiari. Tra queste, quelle relative alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli, l’assistenza personale e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Agevolazioni particolari sono riservate all’acquisto e al mantenimento del cane guida per i non vedenti, ai servizi di interpretariato dei sordi, agli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Un ulteriore beneficio è previsto per le spese sanitarie con la deduzione dal reddito dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica oltre ai figli a carico che beneficiano di un maggiore sconto sull’Irpef. Possono usufruire dei benefici fiscali le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, quelle con disabilità psichico o mentale, non vedenti e sordi. Per questi ultimi sono previste altre specifiche agevolazioni, come l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi. Altri benefici sono destinati ai familiari delle persone con disabilità. Favorire la mobilità dentro e fuori la propria abitazione, potenziare l’assistenza sanitaria, facilitare gli scambi e l’interazione sociale e, più in generale, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.


CLICCA QUI PER VISUALIZZARE O SCARICARE LA GUIDA 

sabato 2 luglio 2022

Rimborso 730 e bonus 200 euro: il calendario dei pagamenti

Da luglio buste paga e pensioni più pesanti grazie al pagamento del bonus di 200€ previsto dal Decreto Aiuti per chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro, che si somma ai primi rimborsi dei crediti fiscali per chi ha presentato il 730 2022 entro fine maggio.

Per molti lavoratori dipendenti quindi a luglio si sommeranno i due importi del rimborso 730 e bonus: i 200 euro arriveranno in automatico ai lavoratori pubblici e ai pensionati residenti in Italia (titolari di pensione o assegno sociale, invalidità civile, trattamenti di accompagnamento alla pensione). I lavoratori del settore privato devono compilare una autocertificazione nella quale dichiarano al datore di lavoro di non avere fatto domanda presso eventuali altri datori e non essere titolari di pensione o di reddito di cittadinanza.

pensionati riceveranno con la pensione di luglio il bonus 200€ e con la pensione di agosto i primi rimborsi fiscali.

Sempre in automatico e sempre a luglio riceveranno il bonus anche i percettori di reddito di cittadinanza.

Da luglio bonus anche per anche i lavoratori domestici che però per ottenerlo devono presentare la domanda all’Inps (si può fare gratis al patronato) entro il 30 settembre.

Vediamo ora chi invece dovrà aspettare, sia per il 730 che per il bonus.

Chi ha presentato o presenterà il 730 tra giugno e settembre avrà il rimborso sul primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione e dal secondo mese successivo per i pensionati:

  • il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno,
  • il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio,
  • il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto,
  • il 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Tempi lunghi anche per chi fa il 730 senza sostituto d’imposta: il rimborso verrà versato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicativamente tra novembre e dicembre.

Slitta ad ottobre l’erogazione del bonus 200€ per i titolari indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll) ed ex indennità Covid 2021 e per i lavoratori delle categorie chiamate a presentare domanda entro il 31 ottobre: co.co.co, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che non l’hanno ricevuto a luglio.

Se ancora non hai fatto il 730 non rimandare, prenota l’appuntamento al Caf CISL 

sabato 12 marzo 2022

CHE FINE HA FATTO IL BONUS 100 EURO?

Nella busta paga di gennaio, abbiamo trovato  una voce in meno, quella relativa al “trattamento integrativo”, ovvero gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, e poi diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, pari a 100 euro. Che fine ha fatto? La risposta su cosa è cambiato si trova nelle novità entrate in vigore con la legge di Bilancio 2022. A spiegarlo è la Circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 2022 .

Quanto al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura il bonus spetta (al massimo fino all’importo di 1200 euro), occorre considerare le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.

In ogni caso, il lavoratore dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell’eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.

lunedì 16 novembre 2020

Novità sui pagamenti tracciabili per le spese sanitarie 2020 da detrarre nella dichiarazione dei redditi 2021


Come sappiamo, dal 1 gennaio 2020, le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegno.

Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

Rispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha dato un chiarimento importante riguardo alle modalità di pagamento delle spese sanitarie, in particolare ai casi in cui la carta di credito utilizzata non sia intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione (il caso era del marito che paga la spesa medica della moglie con la sua carta di credito).

L'Agenzia ha risposto che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV.

Altro chiarimento importantissimo per non perdere la possibilità di detrarre la spesa è che in mancanza di queste ricevute, la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha effettuato la prestazione.

(FONTE: CAFCISL.IT)

sabato 9 maggio 2020

BUSTA PAGA PESANTE: ISTANZA DI RIMBORSO ANCHE PER CHI NON L'AVEVA RICHIESTA

Non hai richiesto la busta paga pesante?
La CISL compilerà per lavoratori e pensionati l'istanza per il rimborso del 60% dell'IRPEF pagata nel 2017 da inviare all'Agenzia delle Entrate.
L'istanza è un primo passo necessario per avere la possibilità di farsi riconoscere il diritto al rimborso, utile anche nel caso in cui l'istanza non abbia esito positivo.
Ti aspettiamo presso le sedi Cisl del "cratere" dove troverai il modulo dell'istanza da compilare, persone competenti che ti aiuteranno nella compilazione e tutte le informazioni più aggiornate e precise sulla busta paga pesante.
Per fissare un appuntamento:
- invia la richiesta di contatto dal sito www.cislmarche.it cliccando su "Istanza IRPEF Sisma"
- telefona alla sede CISL più vicina (trovi i contatti di tutte le sedi nel nostro sito)

(FONTE : CISLMARCHE.IT)

giovedì 28 marzo 2019

FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MODELLO 730/2019



Sta per scattare la campagna fiscale 2019, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 15 aprile, il 730 precompilato. (s.b.)

domenica 13 gennaio 2019

BOZZA MODELLO 730/2019, NOVITA' RIGUARDANTI LE DETRAZIONI DI IMPOSTA


All'inizio dell'anno l'Agenzia delle Entrate ha reso note le bozze del 730/2019. Vediamo le novità riguardanti le detrazioni di imposta delle quali sarà possibile usufruire.

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: la legge di bilancio 2018, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, ha reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro (detrazione massima 47,50 euro), inclusi eventuali spese sostenute per i familiari a carico. Ricordate di portare lo scontrino/ricevuta per la spese sostenute nel 2018!

Casa: entrano in dichiarazione il bonus verde (detrazione 36% fino a un massimo di 36.000 euro per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili,  e la detrazione del 19% sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. Per i condomini nelle zone sismiche 1, 2 e 3. entrano in dichiarazione le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni che riducono il rischio sismico insieme alla riqualificazione energetica, spettante nella misura dell’80%, se ne consegue il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il passaggio è a due classi di rischio

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento): è prevista una detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. 

Erogazioni a favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato: il nuovo 730 premia la generosità: si potrà detrarre si  detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per  le erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli  enti  del  Terzo settore non commerciali, per  un  importo complessivo non superiore a 30.000 euro, elevato al 35% se a favore di organizzazioni di volontariato.

(FONTE:CAFCISL.IT)

venerdì 14 settembre 2018

BONUS TRASPORTO, CONSERVIAMO LE RICEVUTE PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE!!!

L'Agenzia delle Entrate con un tweet dei giorni scorsi ci ricorda che è stato ripristinato il bonus trasporti. Quindi attenzione a non gettare le ricevute per le spese sostenute quest'anno se si vorrà usufruire delle detrazione relativa in sede di dichiarazione dei redditi 2019!!!.
La legge di Bilancio 2018 ha, infatti reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro, con un risparmio fiscale effettivo massimo di 47,50 €. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento, da esibire al momento della dichiarazione dei redditi 2019.
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari. (s.b.)

mercoledì 25 luglio 2018

ABBIAMO DIMENTICATO DI COMPILARE IL MODELLO 730? TRANQUILLI C'E' IL MODELLO REDDITI (EX UNICO)

Dopo oltre tre mesi, tutto era cominciato il 16 aprile scorso, lunedì 23 luglio a mezzanotte è stata la scadenza del termine di presentazione del modello  730/2018. Ma se abbiamo dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi in quanto avevamo oneri detraibili e deducibili o peggio dovevamo pagare le tasse, nulla è perduto in quanto c'è ancora la possibilità di  rimediare presentando il modello Redditi (ex Unico), anche in modalità precompilata, entro il 31 ottobre 2018 prossimo. Però in questo caso, a differenza del 730 se vanteremo un credito a nostro favore, non potremo incassarlo nella busta paga con il nostro datore di lavoro che fa da sostituto d'imposta, ma chiederlo all'Agenzia delle Entrate che ce lo rimborserà dopo qualche anno o nella migliore delle ipotesi utilizzarlo in compensazione e riscuoterlo nel 730/2019 dell'anno prossimo. Se invece dovremmo pagare le tasse non potremo farcele trattenere in busta paga, sempre dal datore di lavoro. ma dovremo recarci in posta o banca con il modello F24. Inoltre sempre ad ottobre ci sono altre due importanti scadenze, come sotto descritto.

1 ottobre 2018 – Ultimo giorno utile (il 30 settembre è domenica) per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore;
730 integrativo del 25 ottobre 2018 – Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata;

venerdì 4 maggio 2018

TERREMOTO: RISPOSTE IMMEDIATE SU BUSTA PAGA PESANTE. PROROGARE A FINE ANNO LA RISCOSSIONE DELLE RITENUTE

Restituire certezze alle popolazioni colpite dagli eventi sismici partendo da risposte immediate su tempi e criteri di restituzione della busta paga pesante. È quanto chiedono Cgil Cisl e Uil delle Marche a poche settimane dalla scadenza del 31 maggio indicata per l’avvio della restituzione dell’Irpef e dei contributi sospesi nelle aree del cratere sismico.
I sindacati hanno inviato una richiesta formale ad Inps e Agenzia delle Entrate regionali per avere una indicazione corretta circa le modalità di restituzione: il rischio, che Cgil Cisl e Uil intendono in ogni modo scongiurare, è che si opti per una restituzione in unica soluzione. Ma anche nel caso sia confermato il pagamento in 24 mensilità, i contribuenti delle zone colpite dal terremoto si troveranno a versare la normale Irpef, la cui riscossione è ripresa da gennaio 2018, maggiorata della rata di restituzione delle imposte sospese. In sostanza per un lavoratore o un pensionato questo significherà pagare ogni mese almeno il 50% in più di imposte sul reddito.
Le poche indicazioni pervenute ad oggi dall’Agenzia delle Entrate non danno indicazioni complete sulle modalità della restituzione. Non ci sono codici tributo e modelli per il versamento autonomo delle imposte sospese da parte del contribuente e dalle amministrazioni pubbliche arrivano indicazioni discordanti sulla possibilità o meno di far detrarre direttamente dallo stipendio le imposte da restituire. Ad oggi il dipendente privato e il pensionato non hanno ancora strumenti per comunicare la volontà di rateizzazione, il numero delle rate prescelto e per effettuare i relativi versamenti.
Come se non bastasse, il 31 maggio scade anche la sospensione dei termini di pagamento per le utenze di acqua, luce e gas delle abitazioni inagibili ed entro il 31 agosto i gestori emetteranno per tutti gli utenti del cratere un’unica fattura di conguaglio relativa a tutto il periodo di sospensione e rateizzabile in 36 mesi.
Un vero e proprio effetto stangata, con le buste paga e le pensioni che rischiano di risultare insufficienti a far fronte alla ripresa in contemporanea di tutte le riscossioni. È un pericolo che denunciamo da tempo e che, proprio ora che la terra non smette di tremare, si sta facendo sempre più concreto.
Proprio per questo motivo, Cgil Cisl e Uil nazionali hanno chiesto al Governo che venga prorogata fino alla fine dell'anno la riscossione delle ritenute. Per le organizzazioni sindacali, «è opportuno valutare, come è avvenuto in precedenti occasioni legate a eventi sismici, una riconsiderazione del termine previsto per la ripresa della riscossione. La richiesta considerata congrua dai territori sarebbe quella di dicembre 2018 (invece di maggio 2018) per l'inizio del versamento attraverso un intervento urgente. Occorre utilizzare strumenti nazionali o regionali per consentire di posticipare il termine e dare quindi una risposta alle necessità delle popolazioni colpite dal sisma».

(FONTE: CISLMARCHE.IT)

domenica 8 aprile 2018

FISCO TIME - CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MODELLO 730


Nonostante presentare la dichiarazione dei redditi sia obbligatorio se si debbono pagare le tasse o possa risultare conveniente se si hanno crediti d'imposta da recuperare, non sempre si può utilizzare il canale del modello 730, ed allora si dovrà utilizzare il modello Unico, oggi chiamato anche Modello REDDITI Persone Fisiche. Ecco i casi in cui si deve utilizzare.

giovedì 29 marzo 2018

FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MOD. 730/2018

Sta per scattare la campagna fiscale 2018, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 16 aprile, il 730 precompilato. 




mercoledì 28 marzo 2018

IL BONUS RISTRUTTURAZIONI - VIDEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell'Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all'Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.
Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all'Enea - Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.
La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.
L'agevolazione per box e posti auto - La detrazione spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
L'Iva ridotta - Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell'aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Le altre novità - Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.
È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.
In tema di Iva agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l'intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all'autonomia funzionale delle "parti staccate" rispetto al manufatto principale.
Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

Dove trovare la Guida - La Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L'Agenzia > L'Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.


domenica 11 marzo 2018

BUSTA PAGA PESANTE SISMA CENTRO ITALIA DEL 2016 , CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E dello scorso 6 marzo 2018, fornisce chiarimenti sulle modalità di riscossione della cosiddetta “busta paga pesante”, ossia l’agevolazione consistente nella sospensione delle ritenute prevista a favore dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal disastroso terremoto nel 2016.
La busta paga pesante prevedeva la possibilità, per coloro risiedono nei Comuni terremotati individuati ed elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016, di chiedere al proprio sostituto d’imposta, indipendentemente dal suo domicilio fiscale  di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge (“busta paga pesante” - articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016 e successive modificazioni).
La richiesta di sospensione riguardava più precisamente le seguenti ritenute:
sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, Dpr 600/1973);
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24, Dpr 600/1973);
sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29, Dpr 600/1973).
La legge di bilancio 2018 ha previsto, inoltre, che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018. Più precisamente è stato stabilito che il versamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni e interessi) in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 (articolo 1, comma 736, legge 205/2017, che ha modificato il comma 11, articolo 48, Dl 189/2016).
I sostituti d’imposta che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. Questo è quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018.
Inoltre, sempre in relazione agli eventi sismici del 2016, la rateizzazione delle ritenute è possibile anche per chi è senza lavoro.
I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.
Per quanto riguarda l’ipotesi di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, si evidenzia che l’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
Il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Resta ferma, altresì, l’applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi prevista dal menzionato articolo 65 del DPR n. 600 del 1973.

lunedì 12 febbraio 2018

BONUS ARREDI (MOBILI ED ELETTRODOMESTICI) PROROGATO PER IL 2018, ISTRUZIONI PER L'USO


L'infografica edita dall'Agenzia delle Entrate, sintetizza in 3 step il funzionamento del bonus arredi. Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2018 è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2018, approvata a fine dicembre 2017, fino al prossimo 31 dicembre 2018.
Per cui chi nell'anno corrente eseguirà interventi di ristrutturazione edilizia sulla propria casa o altro tipo di immobile, in caso di acquisto di nuovi mobili, complementi di arredo ed elettrodomestici, potrà continuare a beneficiare di uno sconto IRPEF pari al 50% delle spese dei mobili per un massimo di 10.000 euro dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o Unico.
Il bonus mobili arredi ed elettrodomestici spetta, a patto che i lavori di ristrutturazione, requisito primo per beneficiare del bonus sull'acquisto dei mobili, siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2017 in poi. 
L'inizio dei lavori deve quindi essere certificto con la Dia, Scia, Cil o Cila o da un'autocertificazione se i lavori sono in edilizia libera. (s.b.)

martedì 2 gennaio 2018

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRESENTA LA BOZZA DEL MODELLO 730/2018

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), ha pubblicato negli ultimi giorni del 2017 la bozza del modello 730/2018 e le relative istruzioni per la compilazione, recependo anche le novità introdotte nel corso dell'anno che si è appena concluso, come ad esempio le nuove detrazioni per gli interventi antisismici e sulle parti comuni degli edifici, le modifiche alla disciplina sulla tassazione agevolata dei premi di risultato e del welfare aziendale. Inoltre la nuova scadenza, introdotta con la legge di bilancio 2018, è fissata al 23 luglio, sia per coloro che utilizzano la precompilata, che per coloro che si avvalgono per la compilazione e l'invio dell'assistenza di intermediari abilitati, come caf e professionisti.
Cliccando sui due link sottostanti puoi visualizzare e scaricare la bozza del modello 730/2018 e le relative istruzioni per la compilazione. (s.b.)

VISUALIZZA E SCARICA LA BOZZA DEL 730/2018

VISUALIZZA E SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2018

sabato 8 luglio 2017

SPESE SANITARIE, ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida che scioglie i dubbi di milioni di contribuenti sullo sconto per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi. Da quelle per prestazioni chirurgiche a quelle per l’acquisto di farmaci o sostenute per i familiari a carico, il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La guida è disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito dell’Agenzia, pensata per garantire un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse per i cittadini.
La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.
Spese sanitarie al top degli sconti Irpef - Le spese sanitarie rappresentano la tipologia di sconto fiscale più richiesta tra le numerose detrazioni e deduzioni previste dalla normativa italiana. Sono quasi 700 milioni, per il periodo d’imposta 2016, i documenti fiscali, come ad esempio scontrini per l’acquisto di farmaci o fatture per visite specialistiche, preinseriti dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata.
Detrazione al 19% ma non solo - Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici. La guida chiarisce, tra le altre cose, che le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Un capitolo a parte è dedicato alle spese sostenute per familiari con patologie esenti, che possono essere detratte anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L’ultima sezione della guida è, invece, dedicata alle persone con disabilità, che possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

(FONTE: AGENZIADELLEENTRATE.IT)

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

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sabato 13 maggio 2017

GUIDA AL "SISMA BONUS"

Il terremoto di agosto e fine ottobre del 2016, oltre alla paura e purtroppo le vittime, ha lasciato sul campo tanti edifici distrutti e danneggiati, nonchè la necessità, che riemerge puntuale in queste circostanze di mettere in sicurezza preventivamente le strutture edili private, le abitazioni, oltre che quelle pubbliche, quelli addetti ad attività produttive ed i monumenti e le chiese. Nella Guida dell'Agenzia delle entrate alle detrazioni per le ristrutturazioni in edilizia, un capitolo è dedicato al cosiddetto "Sisma Bonus". Cerchiamo di approfondire e capire in cosa consiste, questa agevolazione fiscale.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo a gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:
quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70%della spesa sostenuta
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

La detrazione per gli interventi condominiali

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:

75%, nel caso di passaggio a una classe di rischi o inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.