Visualizzazione post con etichetta MASSIMALI INPS INTEGRAZIONE SALARIALE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MASSIMALI INPS INTEGRAZIONE SALARIALE. Mostra tutti i post

mercoledì 29 gennaio 2025

MASSIMALI INPS AMMORTIZZATORI SOCIALI 2025

Con la circolare 25 del 29 gennaio 2025l'Inps fornisce  come di consueto, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso, secondo la normativa prevista dall'’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015).  Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene, quindi, indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali. 


MESE

DIVISORE MOBILE

VALORE ORARIO NETTO

GENNAIO

168

7.86

FEBBRAIO

160

8.26

MARZO

168

7.86

APRILE

160

8.26

MAGGIO

168

7.86

GIUGNO

160

8.26

LUGLIO

184

7.18

AGOSTO

160

8.26

SETTEMBRE

176

7.51

OTTOBRE

184

7.18

NOVEMBRE

160

8.26

DICEMBRE

160

8.26

martedì 7 febbraio 2023

MASSIMALI INPS, CIGO, CIGS, NASPI, L'INFLAZIONE 2022 FA CRESCERE I VALORI

I livelli record dell'inflazione nel 2022, fa crescere in maniera significativa  i massimali Inps dei trattamenti integrativi, Cigo, Cigs, Naspi, Fis.  L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023 è di 1321,53 euro (importo lordo) e di 1.244,36 (importo netto). L'aumento del valore unico infatti tocca quasi i 100 €. (da 1222,51€ del 2022 a 1321,53 € per il 2023).  È quanto ha chiarito l’Inps con una circolare (la numero 14 del 3 febbraio). L’ente di previdenza ricorda che l’indennità è rivalutata al 100% rispetto all’aumento dei prezzi. L’importo della cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimo che è diventato unico a partire dal 2022 (prima erano due a seconda del livello della retribuzione). Per quanto riguarda la Cassa integrazione, di conseguenza aumenterà il valore orario di ogni ora effettuata.

CIGO, CIGS E FIS

Trattamenti di integrazione salariale 

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.321,53                               1.244,36

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.585,84                                1.493,23

NASPI E DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

CONSULTA QUI LA CIRCOLARE INPS

lunedì 21 febbraio 2022

MASSIMALI AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS 2022

Domanda disoccupazione 2022, la circolare dell'INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'importo. Nuovi importi per le indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e ALAS, agricola, nonché per assegni e trattamenti di integrazione salariale. 

Gli importi indicati nella circolare dell’INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 sono il riferimento per l’erogazione dei trattamenti a partire dal 1° gennaio 2022.

Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.222,51 euro lordi al mese pari a 1.151,12 euro netti. L'aumento lordo rispetto all'anno scorso è di poco più di 22 euro al mese.

È quanto emerge da una circolare dell'Inps che ricorda come quest'anno scatti la soglia limite unica per cui ci saranno vantaggi rispetto all'anno scorso per coloro che rientravano nella soglia più bassa ora abolita. Da quest'anno - si legge - per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito "il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori".

Massimali e legge di Bilancio

Il superamento dei due massimali è stato previsto dalla legge di Bilancio che con la riforma degli ammortizzatori sociali ha anche ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.


CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CIRCOLARE INPS

mercoledì 4 marzo 2020

MASSIMALI INPS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E SOLIDARIETA' 2020


Vale anche per il conteggio del contratto di solidarietà. Vale la pena ricordare che ogni mese il valore orario può variare perchè è calcolato in funzione delle ore lavorabili del mese di riferimento.

giovedì 13 febbraio 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020


L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2020. La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene nel caso della rivalutazione delle pensioni. Dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dello 0,5% i valori sono stati rivisti al rialzo. A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni, che poi valgono anche per i contratti di solidarietà nel 2020 raggiunge quota 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l'importo sarà di 939,89 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. Nella determinazione del valore orario mensile, che può differire di mese in mese, ba inoltre tenuto conto delle ore lavorabili mensili.

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 

(FONTE:INPS)

mercoledì 30 gennaio 2019

AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGGIORNATI I MASSIMALI PER IL 2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, con la quale comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2019. La perequazione delle prestazioni erogate dall'ente, avviene in base al costo della vita e cresceranno quindi dell' 1,1%.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
L’Inps sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1, D.L. n. 726/84, convertito dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13, L. n. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76 (lo scorso anno, era pari a 1.314,30 €).
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra imponibile  e il massimale di 1,221,44 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

(FONTE :INPS)

venerdì 9 febbraio 2018

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E NASPI - INFOGRAFICA FIM-CISL

ANNO 2018    ORE LAVORABILI 
Gennaio                    184
Febbraio                    160
Marzo                        176
Aprile                        168
Maggio                        184
Giugno                         168
Luglio                         176
Agosto                         184
Settembre                 160
Ottobre                          184
Novembre                  176
Dicembre                  168

   Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. (s.b.)

sabato 3 febbraio 2018

CRESCONO I MASSIMALI CIG E NASPI INPS PER IL 2018


L'inflazione nel 2017 rialza la testa e a beneficiarne sono anche gli importi degli ammortizzatori sociali (Cig, Naspi) dopo che per un paio di anni erano rimasti al palo a causa della "deflazione", ossia l'inflazione negativa. Lo certifica  l'Inps nella Circolare numero 19/2018, pubblicata nei giorni scorsi. Ogni anno gli importi delle suddette prestazioni devono essere rivalutati in base all'andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dell'1,1% i valori sono stati rivisti al rialzo.
A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni nel 2018 raggiunge quota 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro, mentre per salari inferiori a 2.125,36 euro l'importo sarà di 925,03 euro. I valori tengono conto della riduzione contributiva prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.314,3 euro dai 1300 euro precedenti. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2018, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il 1.208 e il massimale di 1.314 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

mercoledì 16 marzo 2016

MASSIMALI INPS 2016 PER LA CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA' E NASPI

L’INPS ha emanato la Circolare numero 48 del 14 marzo 2016 con la quale rende noti gli importi massimi di CIG, mobilità e disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 e tra di esse:
§  trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS);
§  mobilità;
§  indennità di disoccupazione NASpi;
§  ndennità di disoccupazione DIS-COLL;
§  assegno per le attività socialmente utili.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi dei trattamenti elencati sopra c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Dato che per il 2015 l’indice da prendere in considerazione è stato negativo e la legge prevede che per questo calcolo l’indice non può essere negativo, l’INPS rende noto che sulla base di questo principio gli importi su elencati rimarranno invariati rispetto allo scorso anno.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
 971,71
 914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
 1.167,91
1.099,70 

Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
 971,71
  914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
 1.167,91
1.099,70 

Indennità di disoccupazione NASpI - La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpI è pari ad euro 1.195 per il 2016. L’importo massimo della indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL - La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della DIS-COLL è 1.195 euro per il 2016. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

domenica 1 febbraio 2015

NUOVI MASSIMALI CIG- MOBILITA'- DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI PER IL 2015

L’INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpI e mini-ASpI e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2015.
L'INPS con Circolare n.19 del 30 gennaio 2015 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art.26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Come previsto dalla legge 427/1980, infatti, i cosiddetti “tetti” dei trattamenti di cui sopra sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.