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mercoledì 29 gennaio 2025

MASSIMALI INPS AMMORTIZZATORI SOCIALI 2025

Con la circolare 25 del 29 gennaio 2025l'Inps fornisce  come di consueto, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso, secondo la normativa prevista dall'’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015).  Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene, quindi, indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali. 


MESE

DIVISORE MOBILE

VALORE ORARIO NETTO

GENNAIO

168

7.86

FEBBRAIO

160

8.26

MARZO

168

7.86

APRILE

160

8.26

MAGGIO

168

7.86

GIUGNO

160

8.26

LUGLIO

184

7.18

AGOSTO

160

8.26

SETTEMBRE

176

7.51

OTTOBRE

184

7.18

NOVEMBRE

160

8.26

DICEMBRE

160

8.26

mercoledì 4 marzo 2020

MASSIMALI INPS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E SOLIDARIETA' 2020


Vale anche per il conteggio del contratto di solidarietà. Vale la pena ricordare che ogni mese il valore orario può variare perchè è calcolato in funzione delle ore lavorabili del mese di riferimento.

giovedì 13 febbraio 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020


L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2020. La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene nel caso della rivalutazione delle pensioni. Dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dello 0,5% i valori sono stati rivisti al rialzo. A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni, che poi valgono anche per i contratti di solidarietà nel 2020 raggiunge quota 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l'importo sarà di 939,89 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. Nella determinazione del valore orario mensile, che può differire di mese in mese, ba inoltre tenuto conto delle ore lavorabili mensili.

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 

(FONTE:INPS)

mercoledì 30 gennaio 2019

AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGGIORNATI I MASSIMALI PER IL 2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, con la quale comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2019. La perequazione delle prestazioni erogate dall'ente, avviene in base al costo della vita e cresceranno quindi dell' 1,1%.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
L’Inps sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1, D.L. n. 726/84, convertito dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13, L. n. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76 (lo scorso anno, era pari a 1.314,30 €).
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra imponibile  e il massimale di 1,221,44 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

(FONTE :INPS)

sabato 27 febbraio 2016

RINNOVATO IL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANTICIPO DELLA CASSA INTEGRAZIONE E LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI


È stato sottoscritto nelle scorse settimane il rinnovo per l’anno tutto il 2016 del protocollo di intesa tra Regione, istituti di credito, CISL, CGIL e UIL e organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, per il sostegno ai lavoratori e alle imprese nelle situazioni di crisi. L’accordo, già siglato nel 2009 ed aggiornato nel 2012, prevede diversi livelli di anticipazione, secondo quale tipologia di ammortizzatore sociale si stia usufruendo. Infatti perdurando le condizioni di generale difficoltà economica, molte aziende, non sono nelle condizioni di poter anticipare ai propri dipendenti il trattamento mensile di CIG, che poi viene corrisposto dopo alcuni mesi dall'Inps. Questo protocollo, permette quindi di alleviare le difficoltà dei lavoratori e delle loro famiglie.