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lunedì 26 novembre 2018

IMU E TASI, IL 17 DICEMBRE SCADENZA DEL SALDO 2018

Promemoria per il pagamento del saldo Imu e Tasi: il 16 dicembre, scadenza ufficiale, è domenica e quindi sarà lunedì 17 dicembre la data da segnare sul calendario per i possessori di immobili che devono versare il saldo di Imu e Tasi per l’anno 2018, con l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno.
La seconda rata potrebbe essere diversa dalla prima, se il Comune ha deliberato una variazione delle aliquote entro il 31 marzo scorso e ha provveduto a pubblicare la delibera sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre. La buona notizia è che anche per il 2018, l’aliquota stabilita dal comune non potrà essere più alta: si pagherà lo stesso importo della prima rata o un importo inferiore.

È bene ricordare che pagheranno Imu e Tasi i proprietari di prime case di lusso, accatastati in A1, A8 e A9 (con una detrazione di 200 euro) e tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.
C’è lo sconto anche per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50%, a condizione che comodante e comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che il comodante non possegga altri immobili a parte quello concesso in comodato e l’eventuale sua abitazione principale.
Nel caso di due coniugi residenti in due case diverse la differenza la fa il comune: se le due case e quindi le due residenze sono in comuni diversi entrambi gli immobili vengono considerati abitazione principale, e quindi sono esenti, se invece i due immobili sono nello stesso comune su uno dei due andranno versate le imposte.
Veniamo ora agli inquilini: se si tratta dell'abitazione di residenza, come per i proprietari anche gli inquilini sono esentati, altrimenti pagheranno una versione light, che va dal 10% al 30% che andrà a completare la quota versata dal proprietario.
Parliamo infine dei terreni: pagano sia Imu che Tasi le aree fabbricabili, mentre i terreni agricoli e incolti pagheranno l'Imu ma non la Tasi e non versano nulla i terreni ubicati in zone montane, quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

(FONTE: CAFCISL.IT)

giovedì 31 maggio 2018

TASI E IMU: 18 GIUGNO SCADENZA PER VERSARE L'ACCONTO 2018

La principale scadenza di giugno è quella per le imposte sugli immobili: entro lunedì 18 giugno va versato l'acconto (o la rata unica) di TASI e IMU per il 2018, tramite F24 o con l'apposito bollettino postale. Ricordiamo che il secondo acconto e conguaglio andranno versati entro il 17 dicembre.
La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è l'imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. L'IMU, l'imposta municipale unica è la tassa sui beni immobili di proprietà, che viene pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili come capannoni, uffici, negozi ecc.
Dal 2016 non sono più soggetti al pagamento dell'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, con eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (accatastati come A1, A8 e A9) che continuano a pagare sia la Tasi che l'Imu. 
Anche il coniuge separato che lascia la casa coniugale per andare in affitto, avrà diritto all'abolizione delle imposte, per cui sarà esente dal pagamento di IMU e TASI sulla prima casa.
Su box, cantine e soffitte, non si pagano Imu e Tasi ma solo per una "pertinenza" per tipo. Ad esempio chi ha un box e una cantina non versa nulla, ma se si tratta di due box o due cantine, uno dei due sarà soggetto sia a Tasi che Imu.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile. 
La riduzione è invece del 50% in caso di immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado). Attenzione però alle condizioni per godere della riduzione d'imposta: innanzitutto il comodato deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, chi concede l'abitazione oltre all'immobile dato in comodato deve risiedere nello stesso comune e può possedere al massimo un'altra abitazione che deve essere nello stesso comune, adibita ad abitazione principale e non di lusso. Quindi non si applicherà la riduzione se il comodante possiede 3 o più immobili ad uso abitativo (anche in percentuale), se i 2 immobili si trovano in comuni diversi, se si risiede in un comune diverso da quello dell'immobile e infine se l'abitazione data in comodato non è abitazione principale del comodante. Il comodatario però non verserà più la Tasi per gli inquilini, se si tratta di abitazione principale.
Veniamo ora agli inquilini che non essendo proprietari non pagano l'IMU ma potrebbero dover parare la TASI: se l'immobile affittato è l'abitazione principale non la pagheranno, come tutti i proprietari, se invece non è l'abitazione principale, pagheranno una Tasi "light" che va dal 10% al 30%.
I terreni sono soggetti a IMU con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Si confermano però le esenzioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola (a prescindere dall'ubicazione del terreno). Esenti anche i terreni siti in un Comune classificato come montano - mentre se il terreno è sito in un Comune parzialmente montano, l'esenzione spetta solo se il terreno ricade in una zona c.d. "svantaggiata" - e per i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori. Non pagano anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Entro il 18 giugno si deve versare il 50% dell'imposta annua, calcolata sulle aliquote ed eventuali detrazioni deliberate dai Comuni, tramite F24, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico autorizzate.
Per i Comuni che non hanno ancora deliberato per il 2018, le aliquote per il calcolo Imu Tasi da usare per l'acconto rimangono quelle in vigore nel 2017, da conguagliare poi con la scadenza del saldo di dicembre.
Non ci saranno però grosse sorprese: anche per il 2018 è stato decretato il blocco degli aumenti dei tributi per gli enti locali (articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018). Le amministrazioni locali non potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, perché la stessa misura era in vigore anche nel 2016 e 2017. 
Il blocco degli aumenti non si applicherà nei Comuni istituiti in seguito alla loro fusione. La norma della legge di Bilancio ha confermato, inoltre, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, purché già confermata nel 2016 e 2017. Sono inoltre escluse dal blocco la Tari (Tassa sui RIfiuti) e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico. 

Come sempre, la sede Caf Cisl più vicina a è disposizione per fornire assistenza nel calcolo e predisporre il bollettino. 

(FONTE:CAFCISL.IT)

domenica 20 maggio 2018

FOCUS FISCO: NON SOLO 730, IL 18 GIUGNO SCADE L'ACCONTO IMU (E DOVE PREVISTA LA TASI)

Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2018 si avvicina. Tra poco meno di un mese i possessori di immobili ubicati nel territorio italiano,dovranno tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per effettuare il versamento dell’acconto IMU/TASI 2018.   La prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per il 2018, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 18 giugno 2018 sulla base delle aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2017. Nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2018, il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2017 anche per il pagamento della prima rata 2018. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica).
Invece, la seconda rata 2018 (a saldo della prima) va pagata entro il 17 dicembre 2018 (in quanto anche il 16 dicembre cade di domenica), prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2018, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica), in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito entro il termine del 29 ottobre 2018 (in quanto il 28 ottobre cade di domenica). Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 15 ottobre 2018, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento le aliquote approvate nel 2016.

venerdì 1 dicembre 2017

SALDO IMU E TASI, QUEST'ANNO SCADE IL 18 DICEMBRE.

Si avvicina l'appuntamento con il saldo IMU. La scadenza del saldo Imu 2017 è prorogata per legge a lunedì 18 dicembre in quanto il giorno della scadenza ordinaria del 16 dicembre cade di sabato, e quindi per il gioco del fine settimana slitterà di due giorni in avanti.  Dopo che era stata eliminata l’IMU sulla prima casa, con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata anche l’abolizione la TASI per le abitazioni principali. IMU e TASI restano, a volte in abbinata se previste dal comune, invece sugli altri immobili. Ecco un piccolo vademecum su alcune casistiche che regolano il pagamento o l'esenzione di queste tasse.

Esenzione Imu e Tasi: chi ne può beneficiare? Introdotte con la IUC, Imposta Unica Comunale, l’Imu e la Tasi sono le due tasse sulla casa il cui pagamento avviene in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il saldo con scadenza il 16 dicembre prossimo. Le due tasse oggi sono molto simili visto che come ha previsto la Legge di Stabilità 2016 non si pagano sull’abitazione principale a meno che sia accatastata in categoria A1, A8 e A9. L’abitazione principale deve essere intesa come la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente con la sua famiglia.

Cosa succede se due coniugi hanno residenze distinte in due immobili diversi? Se le due case sono ubicate nello stesso Comune, solo una potrà godere dell’esenzione dal pagamento sia di Imu sia di Tasi e generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione principale quella dove questi risiedono.

La legge poi prevede una serie di casi in cui opera l’esenzione Imu e Tasi e si tratta in particolare di:
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci;
alloggi sociali;
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice;
l’unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti che appartengono alle forze armate e altri soggetti;
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero.
Oltre ai casi in cui non si pagano, possono esserci altri in cui le tasse sulla casa si pagano in misura ridotta. È il caso di un immobile che viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come il caso dei genitori che offrono la casa ai figli. In queste ipotesi il calcolo dell’Imu e della Tasi viene fatto riducendo la base imponibile alla metà, al 50%. 
Tuttavia purché operi tale riduzione occorre rispettare una serie di requisiti come:
l’immobile concesso in uso gratuito deve costituire l’abitazione principale del comodatario, ossia colui a cui viene concesso l’uso gratuito del fabbricato,
il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato,
il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato, l’altro sarà la sua abitazione principale,
la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
il contratto di comodato deve essere registrato.
Per tutte le imposte comunali che compongono la IUC e comprendono l'Imu, la  Tasi e la tari, il versamento dovrà essere effettuato per importi annuali di ogni singola imposta complessivamente dovuta, pari o superiore a 12,00 €.

Ad ogni modo ci si potrà rivolgere presso le sedi del Caf Cisl per l'assistenza, le informazioni, il calcolo e la compilazione del modello f 24 per il pagamento dell'imposta dovuta. (s.b.)

giovedì 22 giugno 2017

CI SIAMO DIMENTICATI DI PAGARE L'IMU O LA TASI? TRANQUILLI C'E' IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se ci siamo dimenticati o non abbiamo avuto la possibilità di poter pagare l'acconto imu e tasi entro il 16 giugno scorso, come possiamo fare per rimediare? Attraverso il Ravvedimento operoso. Ossia verseremo le cifre dovute, maggiorate delle sanzioni e degli interessi, che saranno tanto minori, quanto saremo rapidi nel saldare il debito.
Esistono 4 tipi diversi di ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017. 

Analizziamo nel dettaglio le 4 diverse tipologie di ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017:
Ravvedimento operoso sprint: Imu e Tasi si possono pagare in ritardo entro 14 giorni dalla scadenza (ossia il 30 giugno). In questo caso c’è una sanzione dello 0,1% giornaliero in base al valore dell’imposta. In più si devono pagare gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso breve: Imu e Tasi si possono pagare dal 15esimo al 30esimo giorno di ritardo (entro il 16 luglio), con una sanzione fissa del 1.5% dell’importo più gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso medio: si applica dopo il 30esimo giorno di ritardo, fino al 90esimo giorno. La sanzione fissa è del 1.67% e in più si devono pagare gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso lungo: le regole scattano dal 90esimo giorno di ritardo ed entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione fissa è del 3,75% e si pagano sempre gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dopo il termine ultimo previsto dal ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017, viene applicata una sanzione del 30% dell’imposta, inoltre il contribuente non potrà più utilizzare l’agevolazione del ravvedimento operoso.

L'ultima chance per fare il ravvedimento operoso per l'Imu o la Tasi è il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'omesso o insufficiente versamento e ciò vale anche per il saldo Imu e Tasi che scade il 16 dicembre. Ad esempio, per ravvedere l'omesso pagamento del saldo 2016, scaduto il 16 dicembre 2016, si potrà versare l'imposta, le sanzioni ridotte al 3,75% (30% / 8) e gli interessi legali entro il prossimo 30 giugno 2017 e non “entro un anno dall'omissione o dall'errore”, cioè entro il 16 dicembre 2017.

mercoledì 24 maggio 2017

NON SOLO 730, IL 16 GIUGNO SCADE LA PRIMA RATA DI IMU E TASI (OVE PREVISTA)

Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2017 si avvicina. Il prossimo 16 giugno si dovrà tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per il pagamento delle tasse sugli immobili. 
Ecco le informazioni necessarie al pagamento della prima rata, relative alle scadenze e alle esenzioni previste.
SCADENZE IMU-TASI 2017 – La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, quella per il saldo è il 16 dicembre. L’acconto di giugno sarà uguale al 50% dell’imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2016. E’ ovviamente possibile scegliere di versare l’intero importo in una sola rata. Il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50% e in realtà dovrà essere corrisposto entro il 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.
TASI SECONDA CASA – Come già nel 2016, anche quest’anno non pagheranno la Tasi i prorietari di prima casa. Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all’esenzione. Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.
NORMATIVA IMU – Per quanto riguarda l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.
Restano confermate le aliquote previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.
IMU 2017, LE ESENZIONI – La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. 
L’Imu non si paga nei casi di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
la casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso;
unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
IMU-TASI RESIDENTI ALL’ESTERO – Altro caso particolare, ma non infrequente, riguarda i residenti all’estero proprietari di immobile in Italia. Per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma solo per coloro che rientrano in alcune specifiche tipologie di contribuenti.

L’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha imposto che:
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

lunedì 14 novembre 2016

IL 16 DICEMBRE SALDO IMU ( E DOVE PREVISTA LA TASI) PER IL 2016

Si avvicina l'appuntamento con il saldo IMU del 16 dicembre prossimo. Dopo che era stata eliminata l’IMU sulla prima casa, con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata anche l’abolizione la TASI per le abitazioni principali. IMU e TASI restano, a volte in abbinata se previste dal comune, invece sugli altri immobili. Ecco un piccolo vademecum su alcune casistiche che regolano il pagamento o l'esenzione di queste tasse.

Esenzione Imu e Tasi: chi ne può beneficiare? Introdotte con la IUC, Imposta Unica Comunale, l’Imu e la Tasi sono le due tasse sulla casa il cui pagamento avviene in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il saldo con scadenza il 16 dicembre prossimo. Le due tasse oggi sono molto simili visto che come ha previsto la Legge di Stabilità 2016 non si pagano sull’abitazione principale a meno che sia accatastata in categoria A1, A8 e A9. L’abitazione principale deve essere intesa come la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente con la sua famiglia.

Cosa succede se due coniugi hanno residenze distinte in due immobili diversi? Se le due case sono ubicate nello stesso Comune, solo una potrà godere dell’esenzione dal pagamento sia di Imu sia di Tasi e generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione principale quella dove questi risiedono.

La legge poi prevede una serie di casi in cui opera l’esenzione Imu e Tasi e si tratta in particolare di:
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
alloggi sociali
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice
l’unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti che appartengono alle forze armate e altri soggetti
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero.
Oltre ai casi in cui non si pagano, possono esserci altri in cui le tasse sulla casa si pagano in misura ridotta. È il caso di un immobile che viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come il caso dei genitori che offrono la casa ai figli. In queste ipotesi il calcolo dell’Imu e della Tasi viene fatto riducendo la base imponibile alla metà, al 50%. 
Tuttavia purché operi tale riduzione occorre rispettare una serie di requisiti come:
l’immobile concesso in uso gratuito deve costituire l’abitazione principale del comodatario, ossia colui a cui viene concesso l’uso gratuito del fabbricato,
il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato,
il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato, l’altro sarà la sua abitazione principale,
la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
il contratto di comodato deve essere registrato.

Ad ogni modo ci si potrà rivolgere presso le sedi del Caf Cisl per l'assistenza, le informazioni, il calcolo e la compilazione del modello f 24 per il pagamento dell'imposta dovuta.

venerdì 17 giugno 2016

CI SIAMO DIMENTICATI DI PAGARE L'IMU O LA TASI DOVE PREVISTO? CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E' POSSIBILE METTERSI IN REGOLA

Presi dall'euforia dell'abolizione della Tasi sulla prima casa, ieri 16 giugno, ultima data utile, ci siamo dimenticati di pagare l'acconto Imu su un altro immobile, un'area fabbricabile oppure la stessa Tasi, se prevista dal proprio comune sugli immobili a disposizione? Niente paura, per mettersi in regola, c’è sempre la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (art.13 Dlgs nr. 472 del 1997), che permette di pagare in ritardo con sanzioni ridotte.
Se si paga entro il prossimo 30 giugno 2016 sarà possibile usufruire del ravvedimento sprint, che è esercitabile entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del versamento e permette di applicare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.  La sanzione, pari allo 0,1% giornaliero è applicabile pagando dal primo al quattrodicesimo giorno di ritardo pagando l’importo del tributo cui si applicherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera, pari allo 0,20%.
Se invece si paga entro il 16 luglio 2016 sarà possibile fruire del ravvedimento breve che si applica ai versamenti eseguiti entro il trentesimo giorno dalla scadenza del versamento ma successivi al quattordicesimo giorno, con la riduzione della sanzione a 1/10 (sanzione, quindi, del 1,5%)
Infine, se si paga, invece, entro il 14 settembre 2016, è possibile usufruire del ravvedimento intermedio, applicabile a versamenti eseguiti dopo il trentesimo giorno dopo la scadenza, ma entro il novantesimo giorno. In questo caso di applica una riduzione della sanzione a 1/9.

lunedì 16 maggio 2016

NON SOLO DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IL 16 GIUGNO SCADE L'ACCONTO TASI E IMU (QUANDO E' DOVUTO)

Mentre da alcune settimane si è nel pieno della campagna fiscale 2016, con le dichiarazioni dei redditi 2015, modello 730 o Unico 2016, entrate nel vivo, si avvicina la prima scadenza della TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Per l'anno in corso sono confermate le aliquote deliberate per il 2015. La TASI si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Ma ci sono importanti novità, contenute nella legge di stabilità 2016:
-l'eliminazione dalla TASI 2016 degli immobili destinati ad abitazioni principali ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso).
- rimangono invece soggetti al tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Anche per quanto riguarda l'Imu per l'anno 2016 si confermano le aliquote deliberate per l'anno 2015. Anche l'Imu si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Queste le principali novità:
- Immobili concessi in comodato gratuito le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi.
- Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

venerdì 1 aprile 2016

ACCONTO 2016 PER TASI E IMU, QUALI SONO LE NOVITA'

Mentre sta per entrare nel vivo la campagna per la compilazione della dichiarazione dei redditi, non bisogna dimenticare che entro il 16 giugno 2016 si dovrà versare il primo acconto per l’anno di imposta 2016 per l’IMU e la TASI.  Come ogni anno, questi due tributi sono stati sottoposti a modifiche: ecco tutte le principali novità introdotte nel 2016 per effettuare il calcolo del primo acconto.

Le novità IMU 2016
Tra le principali novità IMU del 2016:
Immobili in comodato
Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio): il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile dell'IMU al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
Il contratto deve essere regolarmente registrato
Il comodante:
deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
Presenti la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti
Per saperne di più leggi l'approfondimento sui chiairimenti che il Ministero dell'Economia e delle Finanze: Imu immobili in comodato: i chiarimenti del MEF

Esenzione IMU sui terreni agricoli
Modificando la normativa prevista per il 2015, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli bisogna seguire la circolare ministeriale 9/1993. In particolare sono esenti i terreni agricoli:
Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
Sono posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
Sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Immobili delle cooperative edilizie
La Legge di stabilità 2016 ha compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Riduzione IMU per contratti a canone concordato
La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale.

Le novità TASI 2016
Tra le principali novità TASI per il 2016
Riduzione TASI per contratti a canone concordato-
Come per l’IMU, La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% della TASI dovuta in base all’aliquota comunale.

Immobili in comodato
Come per l’Imu dal 2016 ci sono novità sulla disciplina TASI da applicare nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio). In questi casi il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile del tributo al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono le stesse di quelle previste ai fini IMU sopra illustrate.

Blocco aliquote
Con la Legge di stabilità 2016,i Comuni non possono aumentare le aliquote previste per la TASI per il 2016. Pertanto salvo casi particolari non sarà possibile aumentare l’aliquota per l’IMU e per la TASI a meno che l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il 2015.



giovedì 17 dicembre 2015

TASI E IMU, ECCO LE NOVITA' PER IL 2016

Passato in archivio da poche ore il saldo Tasi e Imu 2015, già si guarda alle novità per il prossimo anno, strombazzate per i due tributi tra i più odiati indubitabilmente degli ultimi anni. Dopo l'approvazione della legge di stabilità, da parte del Senato, vediamo di fare una panoramica delle novità che riguarderanno la fiscalità immobiliare nel 2016 e come già annunciato nei mesi scorsi, i principali cambiamenti coinvolgeranno le prime case, i terreni agricoli.
Via la Tasi sulle abitazioni principali, compresa la quota inquilini quando l'affittuario (o il comodatario a titolo gratuito) la utilizzano come prima casa.
Per i comodati, l'esenzione scatterà per gli immobili concessi a parenti disabili in linea retta o collaterale di secondo grado. Oppure nell'eventualità del comodato gratuito dai genitori ai figli, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia utilizzato la casa come abitazione principale nel 2015 e che non abbia altri immobili di proprietà. Un ultimo caso di esenzione per i comodati è quello degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari.
Riduzioni del 25%, rispetto alle aliquote 2015, sono previste, invece, per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Per i terreni agricoli, si amplia la platea dei proprietari che non saranno più tenuti al pagamento dell'imposta. L'esenzione è stata fissata per i titolari di terreni montani o collinari ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9/1993. Esonerati anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dal luogo in cui si trova il bene.

lunedì 14 dicembre 2015

IL 16 DICEMBRE TERMINE ULTIMO PER IL SALDO TASI E IMU 2015

Sotto l'albero di Natale appuntamento rituale con le tasse. Ancora 48 ore, fino a mercoledì 16 dicembre per pagare il saldo 2015 della Tasi e dell'Imu. E' bene ricordare che la tanto strombazzata abolizione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili sulla abitazione principale, andrà in vigore solamente dal prossimo anno e quindi per quest'anno il saldo è ancora dovuto. Medesima scadenza anche per il saldo Imu che riguarda tutti quegli immobili diversi dalla abitazione principale non di lusso. Se abitiamo in un Comune che nel 2015 ha mantenuto le aliquote piatte, ossia non le ha modificate e il possesso dell'immobile è stato per 12 mesi, basterà replicare quanto scritto nell' F24 o bollettino postale con il quale si è pagato l'acconto di giugno, avendo l'accortezza ovviamente di indicare che trattasi di un pagamento a saldo. Se invece il Comune ha variato le aliquote e le regole nel 2015, bisognerà calcolare l'imposta per tutto l'anno con le regole definitive e quindi sottrarre quanto versato in acconto. Infine se il possesso è durato meno di 12 mesi, il calcolo dovrà essere rapportato ai mesi di possesso dello stesso. Come sempre per informazioni, calcoli e compilazione dei modelli di pagamento, ci si potrà rivolgere presso il Caf Cisl.



lunedì 16 novembre 2015

TRA UN MESE, IL 16 DICEMBRE SI DOVRA' SALDARE LA TASI E L'IMU 2015

Entro un mese esatto, il prossimo 16 dicembre si dovrà tornare alla cassa per il saldo 2015 della Tasi e dell'Imu.
Per procedere al calcolo della TASI e dell’IMU 2015 in scadenza al 16 dicembre 2015 occorrono tre dati fondamentali:
la rendita catastale dell’immobile;
le aliquote;
il sistema di detrazioni (o agevolazioni varie) previsto.

Ecco come calcolare la base imponibile che è uguale per entrambe le imposte:
Rendita catastale * 5% * coefficiente immobile
Al risultato ottenuto occorre applicare le aliquote previste dal Comune di residenza; in più occorre leggere bene la delibera comunale di riferimento per verificare che non siano previste detrazioni fiscali, esenzioni o agevolazioni fiscali varie.

Chi deve pagare la seconda rata o saldo IMU e TASI 2015 in scadenza il 16 dicembre 2015?

In ordine alla TASI i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario ed il detentore dell’immobile, secondo quelle che sono le aliquote stabilite dai Comuni. Ad esempio, la TASI 2015 è dovuta anche dagli inquilini che abitano in affitto per una quota parte (tra il 10 ed il 30% dell’ammontare totale).
In questo senso, la Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI sulla prima casa e modificato la TASI 2016 su seconde case, inquilini e immobili merceologici.

L’IMU, a differenza della TASI, è dovuta dai possessori di immobili titolari di un diritto reale di godimento sullo stesso (proprietari, diritto di abitazione e/o uso). Dal 2014 l’IMU non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze.

CLICCA SUL LINK SOTTOSTANTE PER CONOSCERE LE ALIQUOTE DEL TUO COMUNE

lunedì 15 giugno 2015

DOMANI "TAX DAY". IL GIORNO DELLE TASSE SULLA CASA, SI PAGANO IMU E TASI

Domani martedì di fuoco per le tasse sulla casa: 19,7 milioni di proprietari di prima casa e 25 milioni di proprietari di altri immobili dovranno pagare rispettivamente l'acconto Tasi e la prima rata dell'Imu. L'acconto sia per l'Imu che per la Tasi consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014, applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Ma l'apparente semplicità del calcolo, rispetto al caos del debutto lo scorso anno, dovrà fare i conti con eventuali variazioni del proprio patrimonio immobiliare come ad esempio compravendite o eredita e variabili tra cui il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Le cose si complicano anche se l'acquisto dell'immobile è avvenuto nei primi mesi del 2015, bisognerà calcolare tutta l'imposta dovuta per quest'anno e pagare la metà.
C'è anche la possibilità di pagare di meno ma è necessario che il Comune in cui risiede il contribuente abbia già deliberato le aliquote e che queste siano più basse del 2014. Ecco un piccolo vademecum per districarsi nella giungla del fisco diventata in questi ultimi anni un vero e proprio rompicapo.
COME SI CALCOLA LA TASSA SUI SERVIZI  
La base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5 per cento e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Anche per il 2015, la Tasi sulla prima casa prevede un’aliquota base dell’1 per mille. Tuttavia, i Sindaci possono azzerarla o aumentarla fino a un livello massimo del 3,3 per mille. Sugli altri immobili – seconde case, uffici, negozi, botteghe, capannoni, etc. – si pagano sia l’Imu sia la Tasi, con un’aliquota complessiva che al massimo può arrivare all’11,4 per mille. 
IMMOBILI IN AFFITTO  
Anche in questo caso si corrisponderà sia l’Imu sia la Tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. L’Imu verrà pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi peserà anche sulle spalle dell’inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quanto disposto nella delibera del rispettivo comune. 
IMU TERRENI AGRICOLI  
Entro il 16 giugno occorre pagare anche la prima rata dell’Imu sui terreni agricoli. In base alle modifiche entrate in vigore lo scorso marzo è prevista l’esenzione competa solo per i terreni che si trovano nei comuni classificati come totalmente montani sulla base dell’elenco dei comuni italiani stilato dall’Istat. Per i terreni di collina sono previste esenzioni solo a favore dei proprietari che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi invece valgono le regole già previste in passato. Chi nel passaggio tra le vecchie e le nuove norme ha perso l’esenzione beneficia invece di un speciale detrazione pari a 200 euro. 
COME SI PAGA  
Il versamento dell’Imu si effettua come sempre in due rate, che scadono martedì 16 giugno e mercoledì 16 dicembre. Il versamento della prima rata, pari al 50% dell’importo dovuto, va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2014. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguita a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre 2015. A questo scopo il singolo comune deve effettuare l’invio delle delibere entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, la legge dispone che vengano applicate le aliquote e le detrazioni valide per il 2014. Nel caso sia già disponibile la delibera valida per il 2015 il contribuente può anche pagare entro il 16 giugno l’imposta in un’unica soluzione. Per la Tasi valgono le stesse regole e le stesse scadenze dell’Imu.  
IL GIALLO DEI BOLLETTINI PRECOMPILATI  
La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) allo scopo di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti aveva disposto che i vari enti inviassero a domicilio dei contribuenti i bollettini Tasi già precompilati. In realtà poi, l’obbligo è stato trasformato in possibilità, e solo su richiesta dei singoli cittadini. Per cui la norma è rimasta nella sostanza inapplicata. 
COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI  
Con due distinti decreti sono stati approvati a suo tempo i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’Imu (decreto 23 novembre 2012) e della Tasi (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati. Per effettuare i versamenti di Imu e Tasi, oltre al bollettino postale, si può però anche utilizzare il modello F24 pagando così anche per via telematica attraverso la propria banca. Quest’ultima soluzione, tra l’altro, consente anche di compensare gli importi dovuti con altri crediti d’imposta. 
IL VERSAMENTO MINIMO  
In linea di massima Imu e Tasi non sono dovute quando l’importo annuo non supera i 12 euro complessivi. I comuni hanno però la possibilità di fissare soglie differenti per cui è sempre bene verificare cosa è stato previsto dalle singole delibere. Per quanto concerne la Tasi, poi, va considerato che questa imposta riguarda l’immobile nel suo complesso a prescindere dal numero degli inquilini. Quindi, a prescindere dal numero degli occupanti, per verificare il rispetto della soglia minima di versamento occorre considerare l’imposta complessivamente dovuta. 

giovedì 14 maggio 2015

TORNANO LA TASI E L'IMU, SCADENZA IL 16 GIUGNO

Neanche il tempo di partire con il modello 730 precompilato e tutte le complicazioni che sono derivate dalla sua introduzione, che all'orizzonte si profilano, due tasse "incubo" degli ultimi anni, la  Tasi e l'Imu. Le tasse sulla casa che compongono, insieme alla Tari la IUC non differiscono molto da quelle dello scorso anno anche se alcune novità ci sono.  Facciamo allora un piccolo riepilogo su scadenze, aliquote, pagamento di Imu, Tasi e Tari, le tre parti della IUC che dal 2016 lascerà spazio alla Local Tax.
Imu 2015: aliquote e scadenze
L'Imu, erede della defunta Ici, va pagata dai proprietari di immobili o da chi ne ha diritti di godimento.  La scadenza della prima rata di acconto Imu è il 16 giugno e l'aliquota la stessa dello scorso anno, la scadenza della seconda rata a saldo è il 16 dicembre e l'aliquota verrà decisa in seguito dai singoli Comuni e pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanza entro il 28 ottobre, altrimenti varranno in toto le aliquote 2014.
Tasi 2015, aliquote e scadenze, chi deve pagare
Devono pagare la Tasi 2015, la tassa sui servizi indivisibili, i proprietari di immobili o chi ha un diritto di godimento; in particolare per le abitazioni in affitto, paga la Tasi anche l'inquilino in una percentuale tra il 10% ed il 30% circa a seconda delle delibere dei singoli Comuni. Scadenza prima rata Tasi 2015: 16 giugno - Scadenza seconda rata Tasi 2015: 16 ottobre (le stesse dell'Imu quindi). Aliquote Tasi 2015: come per l'Imu la prima rata sarà con le aliquote dello scorso anno, mentre per la seconda si applicano quelle del 2014 solo se il Comune ove è ubicato l'immobile di riferimento non ne delibera di nuove in tempo per la pubblicazione sul sito del MEF entro il 28 ottobre.
Tari 2015, scadenze e tariffe
La tassa sui rifiuti, anch'essa è stata  introdotta per la prima volta lo scorso anno. Deve pagare la Tari chi occupa fisicamente la casa o l'immobile qualunque esso sia, dunque il proprietario se vi risiede o lo usa a fini commerciali o altro, oppure l'inquilino/locatario/affittuario/usufruttuario ecc...
Valgono le aliquote specificate nelle delibere dei Comuni adottate entro il 30 novembre 2014, se non sono state fatte o adottate per tempo valgono le tariffe Tares 2013.
Le scadenze della Tari variano da città a città, in ogni caso sono due rate semestrali secondo le date stabilite dal Comune, che di norma dovrebbe provvedere ad inviare al contribuente il bollettino o l'F24 per il pagamento.

    



sabato 18 ottobre 2014

TASI, COSA FARE SE MI FOSSI DIMENTICATO DI PAGARLA?

Giovedì 16 ottobre è scaduto il termine ultimo per milioni di Italiani per il pagamento della tanto odiata Tasi.  Ma cosa bisogna fare se non si è fatto in tempo? E a cosa si va incontro?
Per chi non avesse pagato,  è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non pagata, ma d'altro canto c'è una buona notizia, perchè si può ridurre notevolmente il saldo da pagare regolarizzando la violazione tramite il ravvedimento operoso (previsto dalle legge). Questo significa che se vi recate a pagare la Tasi 2014 quindici giorni dopo la data fissata per la scadenza ufficiale, vi troverete ad andare incontro a quello che viene definito "ravvedimento sprint": in pratica pagherete una sanzione pari allo 0.2% in più al giorno. Poi c'è quello che è stato definito il "ravvedimento breve": si applica dai 15 ai 30 giorni immediatamente successivi alla scadenza e in questo caso andrete incontro ad una sanzione pari al 3%. Poi c'è il "ravvedimento lungo": oltre i 30 giorni dalla scadenza, sanzione del 3,75% (fino al 30 giugno 2015). Con il ravvedimento operoso si va incontro ad una serie di sanzioni decisamente  non eccessive, tuttavia in tempo di crisi il rimedio utile rimane quello di recarsi a pagare non oltre il termine ultimo di scadenza, visto che con la Tasi 2014 gli Italiani già dovranno sborsare un saldo più salato rispetto al previsto.

domenica 12 ottobre 2014

TASI, IL 16 OTTOBRE SI DOVRA' SALDARE LA PRIMA RATA

Tra qualche giorno e più precisamente il 16 ottobre, circa 15 milioni di contribuenti dovranno versare la prima rata della Tasi 2014, la Tassa sui Servizi Indivisibili: la procedura di calcolo e pagamento della Tasi 2014 coinvolgerà una grossa fetta dei contribuenti d’Italia, basti pensare che sui circa 8000 Comuni della penisola 5279 saranno chiamati al versamento del 50% dell’imposta da dover effettuare, lo ricordiamo, entro il 16 ottobre (circa 2000 hanno già pagato la prima rata della Tasi 2014 a giugno, i territori situati nella provincia di Bolzano seguono un regime normativo differenziato mentre 190 amministrazioni non hanno provveduto a deliberare aliquote e detrazioni entro il termine del 10 settembre).Trattandosi di un tributo in autoliquidazione il calcolo della Tasi 2014 su prima e seconda casa è interamente demandato ai cittadini. Parlando di pagamento Tasi 2014 rilevano a nostro avviso due elementi fondamentali: il calcolo del tributo e la compilazione del modello F24 necessario per effettuare il versamento. Andiamo dunque ad analizzare passo dopo passo i passaggi necessari per effettuare il calcolo della Tasi 2014 avendo poi cura di soffermarci sulla compilazione del modello F24.
Il calcolo della Tasi 2014 non è complesso ma certo si tratta di un’operazione delicata: una volta assunta la rendita catastale come valore fondamentale è necessario rivalutarla al 5% e dunque moltiplicarla per 1,05. Dopo di che bisogna moltiplicare la risultanza per un coefficiente che varia da immobile a secondo il seguente schema - Tasi 2014 prima e seconda casa e pertinenze: coefficiente = 160 / Tasi 2014 uffici (categoria A/10) e banche (D/5): coefficiente = 80 / Tasi 2014 immobili strumentali (da D/1 a D/10): coefficiente = 65 / Tasi 2014 negozi - coefficiente = 55 -, conteggiare le aliquote comunali Tasi 2014 e scomputare le detrazioni spettanti. Quindi non resterà che compilare il modello F24 con i relativi codici tributo e presentarsi alla cassa presso le poste e le banche per saldare quanto dovuto.

venerdì 24 gennaio 2014

ABBIAMO DIMENTICATO DI PAGARE LA MINI IMU? ECCO COME FARE PER RIMEDIARE

Oggi scadeva il pagamento della mini Imu sulla prima casa, come si può fare per rimediare al mancato pagamento, qualora ci fossimo dimenticati? Semplice, possiamo ricorrere al ravvedimento operoso. Ma come funziona?
Niente paura: fin da domani (25 gennaio) sarà possibile regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto entro 14 giorni, con una mini sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo accumulato, oltre agli interessi legali dell’1 per cento annuo (tasso di interessi legali dall’1° gennaio 2014).
Ravvedimento anche per parziale pagamento
Spazio al ravvedimento non solo per chi oggi non potrà pagare, ma anche per tutti coloro che commetteranno errori nel saldare l’intero importo: il ravvedimento operoso è infatti previsto non solo per mancato o tardivo versamento, ma anche per quello parziale. La sanatoria, però, è più conveniente se effettuata entro 14 giorni: prima si paga, più bassa è la penale.
Il ravvedimento breve
In alternativa, c’è comunque l’opzione del ravvedimento breve, da effettuare entro 30 giorni dalla violazione: in questo caso la sanzione salirà al 3 per cento (rispetto però al 30 per cento previsto dal decreto legislativo 471/1997), oltre al solito 1 per cento annuo di interessi legali.
Ultimo rimedio per i più ritardatari, la sanatoria lunga entro un anno, nel cui caso, invece, la sanzione è dovuta nella misura del 3,75 per cento.
Sanzione del 30 per cento senza adempimento spontaneo
E’ necessario ricordare, tuttavia, che queste mini sanzioni sono possibili solo in caso di adempimento spontaneo, da effettuare prima che la violazione di omesso, tardivo o parziale versamento venga accertata dal Comune. In caso contrario, non sarà possibile sottrarsi alla sanzione prevista del 30 per cento, con anche l’aggravio di tutti gli interessi maggiorati (gli enti locali possono deliberarne fino alla misura massima del 5,5 per cento).
Per evitarlo, quindi, basterà effettuare il pagamento comprensivo di tributo, interessi e sanzioni maturate entro le scadenze previste (14 giorni, 30 giorni o 1 anno).

giovedì 23 gennaio 2014

IMU, MINI IMU, TASI, TARI E TARES: ECCO TUTTE LE SCADENZE DEL 2014

Mentre domani, 24 gennaio ultimo giorno utile per pagare, la mini mini IMU 2014 e la maggiorazione standard della Tares, ecco tutte le scadenze 2014 per la IUC, Tasi, Tari ricapitolate dal Minsitero dell’economia e delle finanze, guidato da Saccomanni in un comunicato stampa del 10 gennaio scorso.
IUC: ecco la nuova tassa sulla casa 2014
Innanzitutto si ricorda che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, la Stabilità 2014 ha previsto l’imposta unica comunale, la cosiddetta IUC che si compone dell’IMU, della TARI e della Tasi.
Pagamento IMU 2014: le novità
L’Imu è l’imposta municipale unica introdotta dal decreto salva Italia che il recente decreto legge n. 133 ha cancellato sulla prima casa. In particolare è stata cancellata l’IMU per:
gli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85. Si tratta dell’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
gli immobili appartenenti al personale delle forze dell’ordine.
Scadenza IMU 2014: le date
Per tutti gli altri immobili l’Imu così come inserita nella IUC dalla legge di stabilità 2014 si continuerà a pagare entro scadenze precise che sono il 16 giugno e il 16 dicembre prossimo.
Scadenza Tasi e Tari 2014
Per la componente della Tasi, la tassa sui servizi comunali e della Tari, la tassa sui rifiuti, ci saranno, secondo il comunicato stampa del MEF, almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. Si potrà anche pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.