Visualizzazione post con etichetta MODELLO 730 PRECOMPILATO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MODELLO 730 PRECOMPILATO. Mostra tutti i post

sabato 14 marzo 2026

TUTTE LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2026


Pubblicato il modello definitivo, vediamo insieme cosa c'è di nuovo nel 730 2026

Il Modello recepisce le novità introdotte nell'ultimo anno che hanno effetto su redditi e spese del 2025.

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: per il 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 

  • Fino a 28.000 euro: 23%
  • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%
  • Oltre 50.000 euro: 43%

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

  • innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro e con importo decrescente tra i 32.000 euro e i 40.000 euro.

Figli e altri familiari a carico: 

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

 

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
 

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: 

  • dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
  • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Nuovi crediti d’imposta per favorire il ripopolamento dei Comuni di montagna: 

  • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 (FONTE: CAFCISL.IT)

venerdì 12 marzo 2021

MODELLO 730/2021 REDDITI 2020, OCCHIO ALLA TRACCIABILITA' DELLE SPESE DA DETRARRE


Stiamo preparando documenti, spese per la compilazione del 730/2021 redditi 2020? Bene, però per alcune spese non basterà produrre semplicemente la fattura o lo scontrino, ma bisognerà presentare anche la prove del pagamento effettuato "non in contanti", ma anche l'identificazione del suo autore e di chi incassa. Infatti. dal 1° gennaio del 2020 è entrata in vigore la novità riguardante l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per alcune spese detraibili. In pratica per avere diritto alla detrazione fiscale che resta fissata sempre al 19%, occorre che si sia evitato il pagamento in contanti. Come stabilito dalla legge di Bilancio 2020 che ha introdotto la norma che stabilisce che “Ai fini dell’imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  la detrazione dall’imposta lorda nella misura del  19  per  cento  degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e in altre  disposizioni  normative  spetta  a condizione che  l’onere  sia  sostenuto  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

In pratica, restano fuori dalla novità e quindi sono detraibili a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato (anche i contanti quindi), le seguenti spese:

Spese per l’acquisto di medicinali, anche veterinari e dei dispositivi medici;

Spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, ad esclusione delle spese sostenute in farmacie e parafarmacie, o di quelle sostenute per visite specialistiche, analisi di laboratorio e analisi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, tutte le altre devono sottostare alla regola che prevede l’uso di moneta elettronica, come ad esempio locazioni per studenti fuori sede, spese badanti per persone non autosufficienti, o anche spese mediche al di fuori del ssn e strutture pubbliche, ma anche la visita dal veterinario del nostro amico a quattro zampe..

Per strumenti tracciabili si intendono: Bancomat, Carta di credito, Carte prepagate, Assegni bancari, Assegni circolari, Bonifici bancari, Bonifici postali, Giroconto, ossia tutto quello che convenzionalmente viene definita moneta elettronica. 

Per dimostrare il pagamento con carta di credito : è sempre necessario l’estratto conto della carta per individuare i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la ricevuta Pos;

per il pagamento con carta di debito (bancomat): si ritiene sufficiente la ricevuta Pos ma si consiglia l’esibizione anche dell’estratto conto bancario collegato. Nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l’estratto conto salva comunque la detrazione;

per il pagamento con carte prepagate: basta la ricevuta Pos, se questa non fosse disponibile (ad esempio per pagamento effettuato online) dovrebbe essere sufficiente la stampa dei movimenti dal sito o dall’app collegati alla carta;

per il pagamento con app o altri sistemi elettronici: non è necessario la ricevuta del Pos ma occorre sempre esibire l’estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.

lunedì 16 novembre 2020

Novità sui pagamenti tracciabili per le spese sanitarie 2020 da detrarre nella dichiarazione dei redditi 2021


Come sappiamo, dal 1 gennaio 2020, le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegno.

Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

Rispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha dato un chiarimento importante riguardo alle modalità di pagamento delle spese sanitarie, in particolare ai casi in cui la carta di credito utilizzata non sia intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione (il caso era del marito che paga la spesa medica della moglie con la sua carta di credito).

L'Agenzia ha risposto che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV.

Altro chiarimento importantissimo per non perdere la possibilità di detrarre la spesa è che in mancanza di queste ricevute, la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha effettuato la prestazione.

(FONTE: CAFCISL.IT)

lunedì 22 aprile 2019

FISCO TIME - DETRAZIONE AFFITTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, PIU' VANTAGGIOSA PER I RESIDENTI IN COMUNI MONTANI O DISAGIATI

Tra le tante detrazione e deduzioni che danno diritto ad un risparmio di imposta in sede di dichiarazione dei redditi c'è anche quella relativa agli affitti degli studenti universitari fuori sede, così come lo scorso anno particolarmente vantaggiosa per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati. 
Limitatamente agli anni di imposta 2017-2018, la detrazione per il 2017 e per il 2018 è stata estesa dalla legge di Bilancio 2018 anche agli studenti iscritti a università situate nella stessa provincia di quella di residenza e con distanza pari ad almeno 50 chilometri nel caso di residenza in zone montane o disagiate. Per beneficiare della detrazione del 19% dell’affitto pagato è necessario che università e casa presa in affitto siano situati nello stesso Comune.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che la detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir) è pari al 19%, per un importo non superiore a 2.633 euro. Per avere diritto al bonus, gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.
La legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina della detrazione prevedendo che, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (articolo 15 del Tuir, comma 1, lettera i-sexies.01). La modifica, quindi, consente di beneficiare dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia situato in una zona montana o disagiata.

giovedì 28 marzo 2019

FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MODELLO 730/2019



Sta per scattare la campagna fiscale 2019, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 15 aprile, il 730 precompilato. (s.b.)

martedì 19 febbraio 2019

MODELLO 730/2019, COMINCIAMO A PREPARARE I DOCUMENTI


Si avvicina a grandi falcate la stagione delle dichiarazioni dei redditi, che come noto comincerà il 15 aprile (per concludersi il 23 luglio), giorno in cui sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello precompilato. Anche se saranno diversi gli oneri ed i redditi caricati online con il modello 730 precompilato, ecco uno specchietto riepilogativo  dei documenti che se presentati daranno diritto a detrazioni e deduzioni di imposta. (s.b.)


venerdì 4 gennaio 2019

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA BOZZA DEL MODELLO 730/2019

L’Agenzia delle Entrate ha avviato nei giorni scorsi la stagione della dichiarazione dei redditi 2019, relativa al periodo di imposta 2018, pubblicando, nel proprio sito istituzionale, la prima versione del modulo per lavoratori dipendenti e pensionati.
Quali saranno le scadenze? Il 15 aprile 2019 sarà messo a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
il 7 luglio 2019 è la scadenza per l’invio del 730 tramite il sostituto d’imposta (termine che slitta a lunedì 8 essendo di domenica);
il 23 luglio 2019 è la scadenza per l’invio del modello 730 precompilato o ordinario.
Ricordiamo inoltre  che sarà la CU 2019 (l’ex modello CUD) a dare il via ufficiale alla stagione di dichiarazione dei redditi: il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno trasmetterla all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione del 730 precompilato. Ci saranno parecchie novità, tra le quali tornerà la detrazione del 19% per abbonamenti a bus e treni.



lunedì 17 settembre 2018

FISCO TIME - ENTRO IL 1° OTTOBRE SI PUO' BLOCCARE O RIDURRE L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE DA MODELLO 730. COME FARE

Scadrà il prossimo 1 Ottobre, ultimo giorno utile (il 30 settembre è domenica) il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef .
L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2018, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Chi, dunque, si rende conto di avere una situazione reddituale sostanzialmente differente – in negativo – rispetto a quella avuta nel 2017, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.
La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef  e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.
Bisogna però fare attenzione agli errori. Qualora le previsioni reddituali risultassero sbagliate e, quindi, venisse pagato un acconto inferiore al dovuto, scatterebbe, oltre agli interessi, la sanzione per versamento insufficiente.

Per informazioni e la compilazione del modello relativo ci si potrà rivolgere al Caf Cisl più vicino.

giovedì 10 maggio 2018

730 2018, TUTTE LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi i contribuenti possono portare in detrazione o deduzione compilazione alcune spese od oneri eri sostenuti nell'anno precedente. Per non perdere nessuna opportunità di risparmio riepiloghiamo le spese che danno diritto ad una riduzione delle tasse dovute: detraendole, che significa sottraendole dalle imposte da versare, o deducendole e quindi sottraendole dal reddito complessivo sul quale si calcola l'imposta. 
Vediamo quali sono le principali detrazioni previste dal 730 a partire da quella per i familiari a carico: per essere considerati a carico, coniuge figli o altri familiari non devono aver avuto un reddito superiore a euro 2.840,51. Per tutti i familiari a carico è possibile portare in detrazione le spese sostenute: in particolare per i figli si potranno detrarre le spese di istruzione, dal nido al diploma (136,23 massimo per ogni figlio) e le spese per le tasse universitarie, e anche le spese per l'iscrizione ad attività sportive dilettantistiche per i figli tra i 5 e i 18 anni (massimo 39.9 euro a figlio). 
Anche l'abitazione è oggetto di numerose opportunità di risparmio fiscale, sia per chi sta in affitto sia per i proprietari. Chi acquista casa può detrarre il 19% sia le spese di intermediazione immobiliare (fino a 190 euro) che gli interessi passivi del mutuo (massimo 760 euro). Ci sono poi i bonus legati a ristrutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) il bonus mobili (50%) e il bonus sicurezza (50%). Anche gli inquilini in affitto possono godere di detrazioni che variano in base al reddito dell'inquilino e dal tipo di contratto. Prevista anche una detrazione del 19% fino a 2633 euro per gli studenti fuori sede. Veniamo alla detrazione più frequente: le spese mediche, che possono essere detratte nella misura del 19% con una franchigia di 129,11 euro. Con un limite massimo di 387,34 euro, godono della stessa detrazione anche le spese veterinarie. 
Si detrae anche la generosità: beneficienza ed erogazioni a favore di onlus, ong, istituti religiosi, partiti, università, ed enti di ricerca sono tutti detraibili. Queste invece sono le spese deducibili: Ticket del Servizio Sanitario Nazionale; assegni periodici per il mantenimento dell'ex coniuge (ma non quelli per il mantenimento dei figli). Sono inoltre deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico come i contributi per fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, forme pensionistiche complementari e individuali (fino a 5.164,57 euro), l'assicurazione casalinghe, il riscatto degli anni di laurea o la ricongiunzione dei contributi, contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro (fino a 1.549,37 euro). 
Nel caso di persone disabili, sono deducibili le spese sanitarie, per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (con prescrizione medica). In caso di ricovero non è deducibile la retta, ma solo le spese mediche e di assistenza specifica. 

(FONTE: CAFCISL.IT)

domenica 8 aprile 2018

FISCO TIME - CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MODELLO 730


Nonostante presentare la dichiarazione dei redditi sia obbligatorio se si debbono pagare le tasse o possa risultare conveniente se si hanno crediti d'imposta da recuperare, non sempre si può utilizzare il canale del modello 730, ed allora si dovrà utilizzare il modello Unico, oggi chiamato anche Modello REDDITI Persone Fisiche. Ecco i casi in cui si deve utilizzare.

martedì 3 aprile 2018

FISCO TIME - IN QUALI CASI SI E' ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria. Tuttavia in linea di massima l'obbligo viene meno quando si sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perché già trattenute dal sostituto, o perché già tassati alla fonte o perché esenti.
La dichiarazione può però comunque essere presentata, anche in caso di esonero, in quanto conveniente farlo, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017. (s.b.)

giovedì 29 marzo 2018

FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MOD. 730/2018

Sta per scattare la campagna fiscale 2018, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 16 aprile, il 730 precompilato. 




martedì 2 gennaio 2018

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRESENTA LA BOZZA DEL MODELLO 730/2018

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), ha pubblicato negli ultimi giorni del 2017 la bozza del modello 730/2018 e le relative istruzioni per la compilazione, recependo anche le novità introdotte nel corso dell'anno che si è appena concluso, come ad esempio le nuove detrazioni per gli interventi antisismici e sulle parti comuni degli edifici, le modifiche alla disciplina sulla tassazione agevolata dei premi di risultato e del welfare aziendale. Inoltre la nuova scadenza, introdotta con la legge di bilancio 2018, è fissata al 23 luglio, sia per coloro che utilizzano la precompilata, che per coloro che si avvalgono per la compilazione e l'invio dell'assistenza di intermediari abilitati, come caf e professionisti.
Cliccando sui due link sottostanti puoi visualizzare e scaricare la bozza del modello 730/2018 e le relative istruzioni per la compilazione. (s.b.)

VISUALIZZA E SCARICA LA BOZZA DEL 730/2018

VISUALIZZA E SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2018

mercoledì 1 giugno 2016

MODELLO 730/2016, ARRIVA LA PROROGA AL 22 LUGLIO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sposta dal 7 al 22 luglio la data di scadenza per presentare il modello 730: un rinvio che riguarda però l’invio della dichiarazione tramite Caf e professionisti abilitati, a patto però che abbiano già trasmesso l’80% delle dichiarazioni a loro carico entro il 7 luglio. Un allungamento dei termini di cui beneficeranno, anche coloro che sceglieranno la modalità "fai-da-te". Questa condizione dovrebbe consentire di evitare un accumulo di presentazioni della dichiarazione dei redditi e permettere ai contribuenti che si sono mossi per tempo di avere l’eventuale credito d’imposta già nella busta paga di luglio.
La decisione era comunque ampiamente prevista giacché il medesimo provvedimento era stato consumato lo scorso anno, e le modalità sono state le stesse, cioè dietro sollecitazione della Commissione Finanze della Camera e della Consulta dei Centri di assistenza fiscale.
È una concessione utile per chi si è attardato nella compilazione e nella modifica dei dati dopo avere scaricato il modello precompilato per il quale il 2 maggio è stata aperta la fase di trasmissione alle Agenzie delle Entrate così come è stato reso disponibile (online dal 15 aprile scorso) oppure modificato e integrato con nuovi dati.
Il Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal presidente del Consiglio e attende solo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

sabato 7 maggio 2016

DETRAZIONE SPESE UNIVERSITARIE PER ATENEI PRIVATI, FISSATE NUOVE REGOLE

Con l'avvio della modifica del 730 precompilato, oltre alla detrazione per le mense scolastiche, l'altra questione rimasta in sospeso, era quella del tetto massimo alle spese per le università private. Infatti fino allo scorso anno, era possibile utilizzare dei calcoli empirici, sulla base delle spese richieste dalle università più vicine. Ma da quest'anno non è più possibile e si deve utilizzare l'importo indicato dal decreto. Con decreto n. 288 del 29 aprile 2016, il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio - l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015.
Modificando l'art. 15, comma 1, lettera e), TUIR, la legge di Stabilità 2016 ha previsto che siano detraibili - a partire dall’anno d’imposta 2015 - "le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".
Con decreto n. 288 del 29 aprile 2016, il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio - l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015.


La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all'importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a:
- 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede in regioni del Nord,
- 2.900 euro per il Centro
- 1.800 euro per il Sud e le isole.
Agli importi - che verranno aggiornati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre di ogni anno - va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.