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sabato 10 settembre 2016

FISCO TIME - ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI PUO' BLOCCARE O RIDURRE L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE DA MODELLO 730. COME FARE

Scadrà il prossimo venerdì 30 settembre il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca.
L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2016, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Chi, dunque, si rende conto di avere una situazione reddituale sostanzialmente differente – in negativo – rispetto a quella avuta nel 2015, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.

La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.

Bisogna però fare attenzione agli errori. Qualora le previsioni reddituali risultassero sbagliate e, quindi, venisse pagato un acconto inferiore al dovuto, scatterebbe, oltre agli interessi, la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% delle somme omesse (ridotta al 10%, se la conseguente comunicazione di irregolarità viene pagata nei trenta giorni successivi al suo ricevimento).

Per informazioni e la compilazione del modello relativo ci si potrà rivolgere al Caf Cisl più vicino.

martedì 26 luglio 2016

ABBIAMO DIMENTICATO CON IL MODELLO 730 DI SCARICARE UNA SPESA SOSTENUTA NEL 2015? NIENTE PAURA SI PUO' SEMPRE RIMEDIARE

La campagna fiscale del modello 730 è ormai da qualche giorno passata in archivio. Infatti, il 22 luglio scorso è stato l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi, mediante un Caf, un professionista o anche “fai da te” per chi in possesso di un po’ di dimestichezza, di conoscenza delle norme fiscali e soprattutto del pin per l’accesso al proprio cassetto fiscale online, poteva essere in grado di compilarsela autonomamente.
Ma potrebbe sempre succedere di accorgersi di essersi dimenticati di inserire in sede di dichiarazione dei redditi una spesa sostenuta nel 2015 che avrebbe dato diritto a una detrazione o deduzione in sede di rimborso.
Niente paura, si può sempre rimediare, utilizzando la dichiarazione integrativa fino al prossimo 25 ottobre 2016. La correzione può essere eseguita da un CAF o da un professionista, ottenendo generalmente il rimborso dal sostituto d’imposta entro dicembre. 
Comunque resta una successiva possibilità per porre rimedio a errori, omissioni o dimenticanze, utilizzando il modello Unico Persone Fisiche 2016 da utilizzare come termine ultimo il periodo d’imposta successivo, ossia fino alla consecutiva dichiarazione dei redditi ed eventuali differenze d’imposta che dovessero essere rilevate a favore del contribuente, possono essere utilizzate anche in compensazione con la prossima dichiarazione dei redditi 2017.


sabato 25 giugno 2016

PROROGA 730/2016 IN GAZZETTA UFFICIALE: C'E' TEMPO FINO AL 22 LUGLIO

Il 24 maggio era stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno è ormai ufficiale la proroga al 22 luglio per la presentazione del 730 2016 tramite Caf e professionisti abilitati.
Più tempo quindi per consegnare ai contribuenti la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, a condizione che entro il 7 luglio siano però state elaborate almeno l'ottanta per cento delle dichiarazioni del 2016.

mercoledì 1 giugno 2016

MODELLO 730/2016, ARRIVA LA PROROGA AL 22 LUGLIO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sposta dal 7 al 22 luglio la data di scadenza per presentare il modello 730: un rinvio che riguarda però l’invio della dichiarazione tramite Caf e professionisti abilitati, a patto però che abbiano già trasmesso l’80% delle dichiarazioni a loro carico entro il 7 luglio. Un allungamento dei termini di cui beneficeranno, anche coloro che sceglieranno la modalità "fai-da-te". Questa condizione dovrebbe consentire di evitare un accumulo di presentazioni della dichiarazione dei redditi e permettere ai contribuenti che si sono mossi per tempo di avere l’eventuale credito d’imposta già nella busta paga di luglio.
La decisione era comunque ampiamente prevista giacché il medesimo provvedimento era stato consumato lo scorso anno, e le modalità sono state le stesse, cioè dietro sollecitazione della Commissione Finanze della Camera e della Consulta dei Centri di assistenza fiscale.
È una concessione utile per chi si è attardato nella compilazione e nella modifica dei dati dopo avere scaricato il modello precompilato per il quale il 2 maggio è stata aperta la fase di trasmissione alle Agenzie delle Entrate così come è stato reso disponibile (online dal 15 aprile scorso) oppure modificato e integrato con nuovi dati.
Il Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal presidente del Consiglio e attende solo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

sabato 7 maggio 2016

DETRAZIONE SPESE UNIVERSITARIE PER ATENEI PRIVATI, FISSATE NUOVE REGOLE

Con l'avvio della modifica del 730 precompilato, oltre alla detrazione per le mense scolastiche, l'altra questione rimasta in sospeso, era quella del tetto massimo alle spese per le università private. Infatti fino allo scorso anno, era possibile utilizzare dei calcoli empirici, sulla base delle spese richieste dalle università più vicine. Ma da quest'anno non è più possibile e si deve utilizzare l'importo indicato dal decreto. Con decreto n. 288 del 29 aprile 2016, il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio - l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015.
Modificando l'art. 15, comma 1, lettera e), TUIR, la legge di Stabilità 2016 ha previsto che siano detraibili - a partire dall’anno d’imposta 2015 - "le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".
Con decreto n. 288 del 29 aprile 2016, il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio - l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015.


La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all'importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a:
- 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede in regioni del Nord,
- 2.900 euro per il Centro
- 1.800 euro per il Sud e le isole.
Agli importi - che verranno aggiornati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre di ogni anno - va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

DETRAIBILITA' DELLE SPESE DELLA MENSA SCOLASTICA, CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, e visto che la campagna fiscale del modello 730 è partita da alcune settimane, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.
Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.
La detrazione spese mensa scolastica 2016 è pari al 19% per un limite massimo di spesa pari a 400 euro, per cui 76 euro all’anno per ogni studente. Tale detrazione spetta a prescindere dal livello di scuola frequentato ossia, se primaria o secondaria, se statale o privata.

martedì 16 febbraio 2016

730 E MODELLO UNICO 2016, ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE



Si avvicina a grandi falcate la stagione delle dichiarazioni dei redditi, che come noto comincerà il 15 aprile, giorno in cui sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello precompilato. Anche se saranno diversi gli oneri ed i redditi caricati online con il modello 730 precompilato, ecco uno specchietti riepilogativo  dei documenti che se presentati daranno diritto a detrazioni e deduzioni di imposta.  Oltre alle spese sanitarie, fra le detrazioni precompilate nel modello 730/2016 esordiscono in dichiarazione dei redditi anche quelle relative a spese funebri, costi universitari e bonus ristrutturazioni edilizie. Le detrazioni appena elencate si aggiungono a quelle che erano già contenute nel 730 precompilato 2015, relative a interessi dei mutui, premi assicurativi, e contributi previdenziali e assistenziali. C’erano anche alcuni dati ricavati dalle dichiarazioni degli anni precedenti, ad esempio in materia di ristrutturazione edilizie e bonus energia: su questo punto, la differenza è che da quest’anno queste detrazioni sono sempre inserite, perché la fonte non è più la dichiarazione dell’anno precedente ma sono le comunicazioni di banche e poste. In pratica, lo scorso anno il Fisco era in grado di inserire solo le rate successive alla prima, mentre quest’anno inserirà anche la prima quota della detrazione.
Per quest’anno il 730 precompilato non conterrà gli acquisti di medicinali da banco effettuati in farmacia: in pratica, nel 730/2016 bisognerà inserire da sé una parte consistente delle spese mediche e sanitarie da portare in detrazione.
I dati relativi alle spese per acquisto di farmaci con ricetta medica, ovvero quelli per i quali è necessaria la prescrizione del medico, rientreranno dunque nel 730 precompilato.
Come accaduto lo scorso anno, anche quest'anno saranno sostanzialmente tre le vie percorribili per inviare alle Entrate il 730 una volta ricevuta la versione precompilata, che sarà resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile. In particolare, il modello 730 può essere trasmesso: tramite invio diretto, tramite il sostituto d'imposta o tramite Caf o professionista abilitato.
Da non dimenticare, infine, la possibilità di continuare a gestire il 730 con le modalità tradizionali, attraverso il canale Caf/intermediario o del sostituto d'imposta, “ignorando” di fatto il modello precompilato.

domenica 24 gennaio 2016

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016, PUBBLICATA LA VERSIONE DEFINITIVA DEL MODELLO 730

Stagione fiscale 2016 relativamente ancora lontana e nel frattempo, come consuetudine l’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli definitivi e le relative istruzioni per la compilazione di Certificazione Unica (ex Cud), 730, 770 e IVA per la dichiarazione dei redditi, tutti approvati attraverso sette diversi provvedimenti che recepiscono le novità normative in vigore da quest’anno, a partire dalle spese sanitarie nel 730 precompilato con relative scadenze. 
Oltre al modello 730/2016 con relative istruzioni, sono stati pubblicati 730-1 (destinazione otto, cinque e due per mille), 730-2 (ricevuta avvenuta consegna), 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale), 730-4, 730-4 integrativo (comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile del sostituto d’imposta), bolla per la consegna dei modelli 730/2016 e 730-1.
Il 730/precompilato sarà a disposizione dei contribuenti dal 15 aprile nell’apposita sezione del sito web delle Entrate e conterrà: dati Certificazione Unica, deduzioni e detrazioni (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonus ristrutturazione e bonus energia, contributi versati per lavoratori domestici e da quest’anno anche spese sanitarie), alcune informazioni contenute nella dichiarazione 2015 (ad esempio, relative a terreni e fabbricati), altri dati presenti in Anagrafe tributaria (ad esempio, catasto e banche dati immobiliari). Il modello 730, precompilato o ordinario, si presenta entro il 7 luglio.
Inoltre è stato reso disponibile anche il modello ordinario e quello sintetico di Certificazione Unica 2016, con relative istruzioni. La CU certifica i redditi da lavoro dipendente, quelli da pensione, l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (articoli 53 e 67 del TUIR). Fra le novità, la possibilità di inserire nella Certificazione il codice fiscale del coniuge dei dipendenti, anche se non fiscalmente a carico. Nell’ex-CUD trovano dunque spazio più informazioni rispetto a quelle previste nel 2015: questo si traduce in una semplificazione degli adempimenti relativi al 770 per i sostituti d’imposta, che devono trasmettere la CU 2016 ai lavoratori entro il 28 febbraio e all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016 (esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario).

SCARICA IL MODELLO 730 E LE ISTRUZIONI