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venerdì 1 aprile 2016

ACCONTO 2016 PER TASI E IMU, QUALI SONO LE NOVITA'

Mentre sta per entrare nel vivo la campagna per la compilazione della dichiarazione dei redditi, non bisogna dimenticare che entro il 16 giugno 2016 si dovrà versare il primo acconto per l’anno di imposta 2016 per l’IMU e la TASI.  Come ogni anno, questi due tributi sono stati sottoposti a modifiche: ecco tutte le principali novità introdotte nel 2016 per effettuare il calcolo del primo acconto.

Le novità IMU 2016
Tra le principali novità IMU del 2016:
Immobili in comodato
Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio): il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile dell'IMU al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
Il contratto deve essere regolarmente registrato
Il comodante:
deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
Presenti la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti
Per saperne di più leggi l'approfondimento sui chiairimenti che il Ministero dell'Economia e delle Finanze: Imu immobili in comodato: i chiarimenti del MEF

Esenzione IMU sui terreni agricoli
Modificando la normativa prevista per il 2015, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli bisogna seguire la circolare ministeriale 9/1993. In particolare sono esenti i terreni agricoli:
Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
Sono posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
Sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Immobili delle cooperative edilizie
La Legge di stabilità 2016 ha compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Riduzione IMU per contratti a canone concordato
La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale.

Le novità TASI 2016
Tra le principali novità TASI per il 2016
Riduzione TASI per contratti a canone concordato-
Come per l’IMU, La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% della TASI dovuta in base all’aliquota comunale.

Immobili in comodato
Come per l’Imu dal 2016 ci sono novità sulla disciplina TASI da applicare nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio). In questi casi il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile del tributo al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono le stesse di quelle previste ai fini IMU sopra illustrate.

Blocco aliquote
Con la Legge di stabilità 2016,i Comuni non possono aumentare le aliquote previste per la TASI per il 2016. Pertanto salvo casi particolari non sarà possibile aumentare l’aliquota per l’IMU e per la TASI a meno che l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il 2015.



giovedì 17 dicembre 2015

TASI E IMU, ECCO LE NOVITA' PER IL 2016

Passato in archivio da poche ore il saldo Tasi e Imu 2015, già si guarda alle novità per il prossimo anno, strombazzate per i due tributi tra i più odiati indubitabilmente degli ultimi anni. Dopo l'approvazione della legge di stabilità, da parte del Senato, vediamo di fare una panoramica delle novità che riguarderanno la fiscalità immobiliare nel 2016 e come già annunciato nei mesi scorsi, i principali cambiamenti coinvolgeranno le prime case, i terreni agricoli.
Via la Tasi sulle abitazioni principali, compresa la quota inquilini quando l'affittuario (o il comodatario a titolo gratuito) la utilizzano come prima casa.
Per i comodati, l'esenzione scatterà per gli immobili concessi a parenti disabili in linea retta o collaterale di secondo grado. Oppure nell'eventualità del comodato gratuito dai genitori ai figli, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia utilizzato la casa come abitazione principale nel 2015 e che non abbia altri immobili di proprietà. Un ultimo caso di esenzione per i comodati è quello degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari.
Riduzioni del 25%, rispetto alle aliquote 2015, sono previste, invece, per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Per i terreni agricoli, si amplia la platea dei proprietari che non saranno più tenuti al pagamento dell'imposta. L'esenzione è stata fissata per i titolari di terreni montani o collinari ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9/1993. Esonerati anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dal luogo in cui si trova il bene.

lunedì 15 giugno 2015

DOMANI "TAX DAY". IL GIORNO DELLE TASSE SULLA CASA, SI PAGANO IMU E TASI

Domani martedì di fuoco per le tasse sulla casa: 19,7 milioni di proprietari di prima casa e 25 milioni di proprietari di altri immobili dovranno pagare rispettivamente l'acconto Tasi e la prima rata dell'Imu. L'acconto sia per l'Imu che per la Tasi consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014, applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Ma l'apparente semplicità del calcolo, rispetto al caos del debutto lo scorso anno, dovrà fare i conti con eventuali variazioni del proprio patrimonio immobiliare come ad esempio compravendite o eredita e variabili tra cui il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Le cose si complicano anche se l'acquisto dell'immobile è avvenuto nei primi mesi del 2015, bisognerà calcolare tutta l'imposta dovuta per quest'anno e pagare la metà.
C'è anche la possibilità di pagare di meno ma è necessario che il Comune in cui risiede il contribuente abbia già deliberato le aliquote e che queste siano più basse del 2014. Ecco un piccolo vademecum per districarsi nella giungla del fisco diventata in questi ultimi anni un vero e proprio rompicapo.
COME SI CALCOLA LA TASSA SUI SERVIZI  
La base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5 per cento e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Anche per il 2015, la Tasi sulla prima casa prevede un’aliquota base dell’1 per mille. Tuttavia, i Sindaci possono azzerarla o aumentarla fino a un livello massimo del 3,3 per mille. Sugli altri immobili – seconde case, uffici, negozi, botteghe, capannoni, etc. – si pagano sia l’Imu sia la Tasi, con un’aliquota complessiva che al massimo può arrivare all’11,4 per mille. 
IMMOBILI IN AFFITTO  
Anche in questo caso si corrisponderà sia l’Imu sia la Tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. L’Imu verrà pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi peserà anche sulle spalle dell’inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quanto disposto nella delibera del rispettivo comune. 
IMU TERRENI AGRICOLI  
Entro il 16 giugno occorre pagare anche la prima rata dell’Imu sui terreni agricoli. In base alle modifiche entrate in vigore lo scorso marzo è prevista l’esenzione competa solo per i terreni che si trovano nei comuni classificati come totalmente montani sulla base dell’elenco dei comuni italiani stilato dall’Istat. Per i terreni di collina sono previste esenzioni solo a favore dei proprietari che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi invece valgono le regole già previste in passato. Chi nel passaggio tra le vecchie e le nuove norme ha perso l’esenzione beneficia invece di un speciale detrazione pari a 200 euro. 
COME SI PAGA  
Il versamento dell’Imu si effettua come sempre in due rate, che scadono martedì 16 giugno e mercoledì 16 dicembre. Il versamento della prima rata, pari al 50% dell’importo dovuto, va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2014. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguita a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre 2015. A questo scopo il singolo comune deve effettuare l’invio delle delibere entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, la legge dispone che vengano applicate le aliquote e le detrazioni valide per il 2014. Nel caso sia già disponibile la delibera valida per il 2015 il contribuente può anche pagare entro il 16 giugno l’imposta in un’unica soluzione. Per la Tasi valgono le stesse regole e le stesse scadenze dell’Imu.  
IL GIALLO DEI BOLLETTINI PRECOMPILATI  
La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) allo scopo di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti aveva disposto che i vari enti inviassero a domicilio dei contribuenti i bollettini Tasi già precompilati. In realtà poi, l’obbligo è stato trasformato in possibilità, e solo su richiesta dei singoli cittadini. Per cui la norma è rimasta nella sostanza inapplicata. 
COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI  
Con due distinti decreti sono stati approvati a suo tempo i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’Imu (decreto 23 novembre 2012) e della Tasi (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati. Per effettuare i versamenti di Imu e Tasi, oltre al bollettino postale, si può però anche utilizzare il modello F24 pagando così anche per via telematica attraverso la propria banca. Quest’ultima soluzione, tra l’altro, consente anche di compensare gli importi dovuti con altri crediti d’imposta. 
IL VERSAMENTO MINIMO  
In linea di massima Imu e Tasi non sono dovute quando l’importo annuo non supera i 12 euro complessivi. I comuni hanno però la possibilità di fissare soglie differenti per cui è sempre bene verificare cosa è stato previsto dalle singole delibere. Per quanto concerne la Tasi, poi, va considerato che questa imposta riguarda l’immobile nel suo complesso a prescindere dal numero degli inquilini. Quindi, a prescindere dal numero degli occupanti, per verificare il rispetto della soglia minima di versamento occorre considerare l’imposta complessivamente dovuta. 

lunedì 26 gennaio 2015

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, VERIFICA SE DEVI PAGARE OPPURE NO

Con Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU, sono stati ridefiniti i parametri precedentemente fissati, per l’esenzione dell’imposta IMU per i terreni agricoli.
Nel link in allegato è possibile verificare se il proprio Comune, in base a quanto stabilito dall'Istat ha mantenuto l'esenzione dal pagamento. Consultando il link, nella colonna montani, se a fianco del proprio comune risulta la lettera T (totalmente montani), non si dovrà pagare nulla di imposta municipale sui terreni agricoli, sia per il 2014 che in futuro, eccezion fatta per le aree edificabili. Se invece risultasse caratterizzato dalla lettera P (parzialmente montani), l'Imu  è dovuta dai proprietari, che non risultano essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Infine i terreni situati in comuni catalogato con le lettere NM (non montani), l'imposta dovrà essere pagata entro il prossimo 10 febbraio.
 
 
Consulta il link sottostante per verificare la classificazione del tuo comune:

venerdì 23 gennaio 2015

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, FORSE TROVATA LA SOLUZIONE

Il governo, con un Consiglio dei ministri straordinario, ha corretto in "zona Cesarini" il pasticciaccio brutto dell’Imu agricola montana, riscrivendo i criteri per il pagamento e prevedendo l’esenzione totale per 3.456 comuni (prima erano 1.498) e l’esenzione parziale per altri 655. Il  pagamento dallo scorso 12 dicembre era stato fatto slittare al 26 gennaio. In pratica, con questa decisione, tutti i comuni montani non dovranno pagare l’Imu sui terreni agricoli. Per tutti gli altri è stato deciso un ulteriore slittamento dei pagamenti, questa volta l’ultimo, al 10 febbraio.  
Sotto accusa, fin dal suo debutto avvenuto molto a ridosso della prima scadenza di pagamento poi fatta slittare, è il parametro altimetrico adottato per l’imposta 2014 che non tiene conto delle peculiarità territoriali (il riferimento altimetrico era infatti quello della sede del municipio) e delle coltivazioni. L’applicazione del tributo prevedeva, infatti, un’esenzione in modo indifferenziato solo per i terreni montani al di sopra di 600 metri d’altitudine; esenti invece quelli coltivati da imprenditori agricoli professionisti e coltivatori diretti tra i 600 metri e i 281 metri d’altitudine, mentre al di sotto erano tutti tenuti all’intero versamento.  
I nuovi criteri adottati ieri si rifanno all’elenco dei comuni della cosiddetta “montagna legale” elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, e quindi ripristinando la situazione originaria di totale esenzione dal pagamento dei terreni agricoli montani, che fissa tra i suoi parametri che almeno l’80% del territorio comunale sia posto sopra i 600 metri di altitudine, e da più parti indicato come il criterio più corretto da applicare. Questi terreni saranno completamente esentati. Come pure saranno esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani dagli elenchi Istat. Tutti gli altri dovranno invece pagare. Anche se la nota di palazzo Chigi precisa che “per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Mef del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dei criteri sopra elencati”.  
 
Nel link sottostante l'elenco dei comuni della "montagna legale", per verificare se si è esentati dal pagamento:
 
 
 
 

mercoledì 21 gennaio 2015

IMU TERRENI AGRICOLI, IL TAR DEL LAZIO CONFERMA LA SCADENZA DEL 26 GENNAIO, MA....

La seconda sezione del Tar del Lazio, ha deciso, oggi gennaio 21 Gennaio 2015, respingendo il ricorso presentato dall'Anci di Umbria, Veneto, Liguria e Abruzzo, e dal alcuni Comuni, che non vi sarà nessuna proroga ulteriore per l'Imu terreni agricoli e non 2014-2015 e che si dovrà pagare il 26 Gennaio, data in cui la scadenza sarà ufficiale, anche se ovviamente sembra essere insostenibile viste le tempistiche. Saranno ufficiali e rimangono inalterati anche i metodi di calcolo, le regole e le esenzioni e le detrazioni e, dunque, gli importi da pagare per tutti i terreni e i Comuni sia montani che non.
Come già detto, comunque, c'è già una nuova sentenza di ricorso a questa decisione che si attende al 4 Febbraio. La confusione regna quindi più che mai sovrana, a cinque giorni dalla deadline del pagamento.
Totalmente esenti dal pagamento Imu tutti i terreni agricoli montani. Ricordiamo che per il calcolo Imu sui terreni bisogna seguire le stesse modalità di calcolo dell’imposta seguite per gli altri immobili, considerando l’aliquota fissa del 7,6 per mille. 

lunedì 12 gennaio 2015

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, SCADENZA IL 26 GENNAIO, FORSE SI, FORSE NO....

Passato il clima spensierato delle festività natalizie, si torna alla realtà di tutti i giorni a volte poco piacevole, perché costellata di tasse, balzelli e tartufismi vari che complicano la nostra quotidianità. Si discute infatti da dicembre della novità Imu che ha visto l'introduzione  del pagamento anche sui terreni agricoli, fino a quest’anno sempre stati esenti dal versamento della tassa. La decisione scatenò non poche polemiche tanto che il primo pagamento inizialmente previsto per lo scorso 16 dicembre venne prorogato al prossimo 26 gennaio, anche se il condizionale è quanto mai d'obbligo visto che Il Tar del Lazio ha sospeso, qualche settimana fa, il decreto sull’Imu dei terreni agricoli, accogliendo il ricorso presentato dall’Anci di quattro regioni: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. L’udienza collegiale chiamata a confermare la sospensiva è fissata per il 21 gennaio: cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, fissata per il 26 gennaio dal D.L. 16 dicembre 2014 n. 185.  Ricordiamo che il decreto dello scorso novembre, aveva diviso in tre fasce i terreni secondo il quale gli unici terreni che avrebbero continuato a non pagare l’Imu sarebbero stati solo e soltanto quelli situati in Comuni sopra i 600 metri di altitudine; i terreni situati in Comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine avrebbero goduto di esenzioni parziali valide per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; mentre per tutti gli altri la tassa avrebbe dovuto essere regolarmente calcolata e pagata, come per gli altri immobili, con bollettino postale o con modello F24.
 


 

sabato 13 dicembre 2014

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, IN EXTREMIS ARRIVA LA "MINI" PROROGA AL 26 GENNAIO 2015

E' arrivato in extremis il rinvio  e per il momento solo quello, della mini dell'Imu sui terreni agricoli. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera al decreto per lo slittamento del pagamento dell’Imu agricola al 26 gennaio prossimo. Ci sarebbe inoltre l’impegno del governo a una revisione dei criteri per l’esenzione dei comuni montani. Inizialmente il pagamento dell’Imu sui terreni agricoli era previsto per decreto per il 16 dicembre, ma la scorsa settimana il Governo, aveva annunciato il possibile slittamento dopo che da giorni si erano sollevate le barricate da parte del mondo agricolo.
Sotto contestazione, innanzitutto, il parametro altimetrico adottato che non tiene conto delle peculiarità territoriali e delle coltivazioni: l’applicazione del tributo prevede un’esenzione in modo indifferenziato solo per i terreni montani al di sopra di 600 metri d’altitudine; esenti invece quelli coltivati da imprenditori agricoli professionisti e coltivatori diretti tra i 600 metri e i 281 metri d’altitudine, mentre al di sotto dei 281 metri sono tutti tenuti all’intero versamento.
A conti fatti l’esenzione Imu passa dai precedenti 3500 comuni a 1500, con il rischio sottolineato dagli addetti ai lavori che terreni molto vicini tra loro, ma appartenenti a comuni diversi, paghino tasse differenti.

lunedì 8 dicembre 2014

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, LE ALTEZZE DEI COMUNI DI MARCHE ED UMBRIA (FONTE ISTAT)

Certo il rinvio della discussa ed inattesa Imu 2014 sui terreni agricoli ai primi mesi del 2015, al fine di rivedere i criteri applicativi, ecco le liste dei comuni classificati in base all'altezza del centro sul livello del mare, in base a quanto stabilito dall'ISTAT. Come noto,  il decreto interministeriale 28.11.2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rimodula,  con effetto retroattivo dall’1 gennaio 2014,  l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani (http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm), tenendo conto  dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789.
 
Cliccando nel link seguente, potrete trovare elencati i comuni di Marche ed Umbria e la lista nazionale secondo la classificazione Istat :

sabato 6 dicembre 2014

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Stando ad alcune indiscrezioni, ma sarebbe ormai certo (fortunatamente), il Governo sarebbe intenzionato a rinviare al 2015 il termine per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli che hanno perso il beneficio dell'esenzione in base alle nuove regole stabilite dal D.M. 28 novembre 2014.
E' quindi da escludere che entro il 16 dicembre 2014 i contribuenti siano chiamati alla cassa per versare l’IMU sui terreni agricoli destinati a perdere il regime di esenzione (previsto sulla base delle vecchie regole ICI) in virtù delle nuove regole stabilite dal D.M. 28 novembre 2014.Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha rimodulato l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
-  i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
 
Ma  le proteste sollevate da Comuni, enti locali ed altre categorie interessate, in maniera quasi trasversale, hanno spinto per lo spostamento del pagamento di una imposta, arrivata di sorpresa, quasi in maniera vessatoria, in quanto si configurerebbe l'ennesima violazione dello statuto del contribuente, sulle spalle del medesimo. Il pagamento dovrebbe essere rinviato a fine gennaio o al prossimo mese di giugno, previa una rimodulazione dell'imposta stessa.