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sabato 9 maggio 2026

Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sulle modalità di rientro al lavoro. Le nuove regole vanno verso una  semplificazione dei rapporti tra istituto, aziende e lavoratori, anche grazie alla digitalizzazione degli accertamenti medico-legali.

Rientro al lavoro  Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva”.

Ogni certificazione medica, inviata telematicamente da qualunque medico o struttura sanitaria competente, dovrà infatti indicare sin dall’inizio la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente, integrando i requisiti della certificazione stabiliti all’ art. 102 del decreto n. 1124/1965 ossia l’attestazione dell’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi.
Pertanto, qualora al primo certificato o ai successivi non facciano seguito nuove formulazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità assoluta. In sostanza è l’ultima certificazione ricevuta in ordine di tempo ad attestare il giorno in cui si conclude la prognosi, cessa l’indennità erogata ed è possibile il rientro al lavoro.

Rientro anticipato  Più rigorosa è invece la procedura da seguire nel caso in cui il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi. In tal caso il lavoratore può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi , anticipandolo, il termine della prognosi originariamente indicata.

Sorveglianza sanitaria  In ogni caso, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, il datore di lavoro può attuare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, in applicazione dell’ art. 41 e 42 del D.Lgs. n.81/2008

giovedì 2 novembre 2017

ABC SINDACALE -Comunicazione Inail infortunio sul lavoro: le regole per lavoratore e datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:
 rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo   di lavoro;
recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso  
nell’ospedale più vicino;
rivolgersi al suo medico curante.
Il medico che presta prima assistenza al lavoratore dovrà rilasciare obbligatoriamente il certificato al lavoratore, nel quale sarà indicata diagnosi e prognosi, ovvero numero di giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà il certificato in via telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il datore di lavoro è invece obbligato a inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico, non soltanto per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni ma, a partire dal 12 ottobre 2017, anche per quelli di un solo giorno.
La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio in modalità telematica è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Ad essere interessati dalle novità in vigore dal 12 ottobre 2017 saranno tutti i datori di lavoro per eventi di infortuni in franchigia, ovvero non coperti da assicurazione Inail e che comportano prognosi e assenza dal luogo di lavoro per un numero di giorni compreso tra uno e tre successivi a quello dell’evento.
In caso di mancata comunicazione Inail di infortuni anche se di solo un giorno al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail



mercoledì 19 agosto 2015

BONUS CONTRIBUTIVO AI LAVORATORI INVALIDI

Ai lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuta, dall’anno 2002, in base all'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 una maggiorazione contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Il beneficio consiste in un incremento dell’anzianità contributiva figurativa di due mesi per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 60 mesi, cioè 5 anni e risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
 Possono ottenere la maggiorazione:
• gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%;
• i sordi civili, vale a dire i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato;
• gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con un’invalidità che rientri nelle prime 4 categorie della Tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità riconosciuti dall’Inps, in quanto per tali trattamenti non è prevista una valutazione in percentuale del grado di invalidità.
La maggiorazione contributiva spetta per gli anni di lavoro prestati come invalido alle dipendenze di aziende private, pubbliche amministrazioni e cooperative. Non sono utili i periodi di lavoro precedenti al riconoscimento dell’invalidità e neppure i periodi non lavorati, anche se coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Il beneficio, riconosciuto solo al momento della liquidazione della pensione o del supplemento, è utile anche per il calcolo della stessa, limitatamente alla quota calcolata con il sistema retributivo. Non è rilevante, invece, per determinare la quota calcolata con il metodo contributivo dei trattamenti di pensioni liquidati con il sistema misto, ovvero di quelli liquidati integralmente con il sistema contributivo.
L'attribuzione del beneficio è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002).

mercoledì 22 ottobre 2014

CASSAZIONE: INFORTUNIO IN ITINERE, TUTELATO SOLO SE L'UTILIZZO DI MEZZI PROPRI E' NECESSARIO

La Corte di Cassazione, bocciando il ricorso del lavoratore metalmeccanico contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva avallato la posizione dell'INAIL nel non riconoscere l'indennità per inabilità temporanea, ha confermato l'orientamento secondo il quale l'infortunio in itinere non è riconosciuto al lavoratore che andando al lavoro subisce un incidente in auto, laddove avrebbe potuto servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro.
La Sentenza n. 22154, depositata il 20 ottobre 2014 dalla Suprema Corte, pone in risalto che ai fini della configurazione dell'infortunio in itinere è necessario valutare che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa,  elemento non provato nel caso in specie.