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martedì 7 febbraio 2023

MASSIMALI INPS, CIGO, CIGS, NASPI, L'INFLAZIONE 2022 FA CRESCERE I VALORI

I livelli record dell'inflazione nel 2022, fa crescere in maniera significativa  i massimali Inps dei trattamenti integrativi, Cigo, Cigs, Naspi, Fis.  L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023 è di 1321,53 euro (importo lordo) e di 1.244,36 (importo netto). L'aumento del valore unico infatti tocca quasi i 100 €. (da 1222,51€ del 2022 a 1321,53 € per il 2023).  È quanto ha chiarito l’Inps con una circolare (la numero 14 del 3 febbraio). L’ente di previdenza ricorda che l’indennità è rivalutata al 100% rispetto all’aumento dei prezzi. L’importo della cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimo che è diventato unico a partire dal 2022 (prima erano due a seconda del livello della retribuzione). Per quanto riguarda la Cassa integrazione, di conseguenza aumenterà il valore orario di ogni ora effettuata.

CIGO, CIGS E FIS

Trattamenti di integrazione salariale 

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.321,53                               1.244,36

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.585,84                                1.493,23

NASPI E DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

CONSULTA QUI LA CIRCOLARE INPS

venerdì 9 febbraio 2018

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E NASPI - INFOGRAFICA FIM-CISL

ANNO 2018    ORE LAVORABILI 
Gennaio                    184
Febbraio                    160
Marzo                        176
Aprile                        168
Maggio                        184
Giugno                         168
Luglio                         176
Agosto                         184
Settembre                 160
Ottobre                          184
Novembre                  176
Dicembre                  168

   Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. (s.b.)

sabato 3 febbraio 2018

CRESCONO I MASSIMALI CIG E NASPI INPS PER IL 2018


L'inflazione nel 2017 rialza la testa e a beneficiarne sono anche gli importi degli ammortizzatori sociali (Cig, Naspi) dopo che per un paio di anni erano rimasti al palo a causa della "deflazione", ossia l'inflazione negativa. Lo certifica  l'Inps nella Circolare numero 19/2018, pubblicata nei giorni scorsi. Ogni anno gli importi delle suddette prestazioni devono essere rivalutati in base all'andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dell'1,1% i valori sono stati rivisti al rialzo.
A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni nel 2018 raggiunge quota 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro, mentre per salari inferiori a 2.125,36 euro l'importo sarà di 925,03 euro. I valori tengono conto della riduzione contributiva prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.314,3 euro dai 1300 euro precedenti. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2018, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il 1.208 e il massimale di 1.314 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

giovedì 23 febbraio 2017

IMPORTI MASSIMI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO - CIGS - NASPI) RELATIVI ALL'ANNO 2017, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016.
Nella Circolare n. 36 del 21-02-2017 sono riportate le misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo,  dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

martedì 20 settembre 2016

ABC SINDACALE - RAPPORTO TRA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E ALTRI ISTITUTI

Dopo aver visto l'interazione tra la Cassa Integrazione Straordinaria e i permessi spettanti per la 104, oggi vediamo quale è il rapporto con altri istituti.
Il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha i seguenti obblighi e diritti:
Richiesta ANF: l’assegno per il nucleo familiare è dovuto durante i periodi autorizzati di CIGS.
Cessione del Quinto: durante il trattamento CIGS non è possibile effettuare la trattenuta sulle integrazioni salariali erogate dall’INPS che andranno quindi interamente corrisposte ai lavoratori.
Congedo Matrimoniale: essendo un trattamento più favorevole, prevale sulla CIGS (circ. n. 248 del 23/10/1992) a differenza di quanto previsto per i C.D.S.
Congedo Parentale: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare (o rientrare) in CIGS anche se in astensione prima dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Congedo Straordinario: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare in CIGS; Il lavoratore può chiedere il congedo durante periodo di CIGS.
Lavoratore in Aspettativa NON retribuita: non può essere messo in CIG/S
Donazioni di Sangue: al  lavoratore spetta il trattamento a carico dell’INPS
Richiesta e maturazione FERIE: durante il periodo di cassa integrazione straordinaria a zero ore, il lavoratore non matura nessun giorno di ferie mentre se è in CIGS a rotazione, maturerà le ferie solo nei giorni in cui ha prestato la normale attività lavorativa in base alle ore effettivamente lavorate a regime.
Festività: Le festività che ricadono all’interno del periodo di CIGS e in giorni lavorativi, non sono integrabili per i lavoratori ad orario ridotto (circ. n. 64183 del 19/10/1972) in quanto sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa ma con paga oraria: le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, sono a carico del datore di lavoro. Le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) sono a carico del datore di lavoro se cadono nei primi 15 giorni di CIGS. Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile, le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.
Inforunio: prevale sulla cassa integrazione, pertanto il lavoratore infortunato non può essere posto in CIGS.
Malattia: Come normato dall’articolo 3, co. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e precisato da parte dell’Inps nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015:
Lavoratore che si ammala prima della cassa integrazione prevale la CIGS: nel caso in di sospensione totale dell’attività aziendale mentre prevale la malattia nel caso di sospensione parziale dell’attività aziendale.
Lavoratore che si ammala durante il periodo CIGS: spetta il trattamento CIGS in sostituzione dell’indennità di malattia.
Lavoratore che si ammala durante il periodo di CIGS ad orario ridotto: spetta l’indennità di malattia.
Maternità: prevale sul trattamento CIGS.
Sciopero: Il lavoratore che intende aderire allo sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIGS, deve presentare apposita dichiarazione di rinuncia alla CIGS al datore di lavoro.
Scatti di Anzianità: continuano a maturare regolarmente.
Seggio elettorale: Le indennità percepite da coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali si aggiungono alla ordinaria retribuzione mensile e quindi anche alle integrazioni salariali. Non c’è quindi incompatibilità né incumulabilitàtra le suddette indennità e la CIG.
T.F.R: durante il periodo di CIGS, le quote di TFR corrispondenti a tale periodo sono a carico dell’INPS e spettano ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato.
Contributi Figurativi: I periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
CIGS e Tredicesima: i ratei della tredicesima sono a carico dell’INPS per la Cassa Integrazione a zero ore mentre in CIGS a rotazione sono a carico del datore di lavoro, le quote corrispondenti alle ore lavorate.

sabato 10 settembre 2016

ABC SINDACALE - CASSA INTEGRAZIONE E PERMESSI LEGGE 104/92, COME CALCOLARE I GIORNI SPETTANTI

Uno dei dilemmi che attanagliano i lavoratori, che mensilmente sono interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro perchè la propria azienda alle prese con la crisi o ad una ristrutturazione, ricorre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è il calcolo dei giorni di permesso inerenti la legge 104/92, in relazione alle giornate lavorative. Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 46 del 3 ottobre 2008 aveva fornito indicazioni sul criterio di riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile per assistenza a familiari disabili in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa in pendenza di CIG ordinaria.
In particolare il Ministero aveva assimilato la condizione del lavoratore in CIG ordinaria a quella del lavoratore impiegato con orario di lavoro part-time verticale, richiamando la circolare Inps n. 133/2000 che prevedeva la necessità di un ridimensionamento proporzionale delle giornate di permesso spettanti. Per quanto riguarda il criterio di riproporzionamento, il Ministero aveva rinviato al metodo di calcolo di cui alla circolare Inps n. 128/2003, in base al quale "per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex Legge n. 104/1992".
L'Inps con Messaggio n. 026411 del 18 novembre 2009 è ritornata sull'argomento precisando che il criterio da applicare per riproporzionare il numero dei giorni di permesso nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione è quello indicato per il part-time verticale nella circolare n. 133/2000, cioè la proporzione:
x : a = b : c  
dove:
-     "a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivo;
-     "b" corrisponde ai tre giorni di permesso teorici;
-     "c" corrisponde al numero dei giorni lavorativi.

Il risultato deve essere arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia pari o inferiore allo 0,50 o superiore.
Ovviamente in caso di collocazione in cassa a zero ore per l'intero mese, non si matura nessun rateo.

Normativa di riferimento
Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 - "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92";
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie";
Interpello 3 ottobre 2008, n. 46 - Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - applicabilità dei permessi ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria";
Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 026411 - "Applicabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni - chiarimenti su criterio di riproporzionamento".


domenica 26 luglio 2015

MARTEDI SI TORNA A ROMA PER LA CIGS

Neanche il tempo di mettere in archivio la ratifica definitiva dell'intesa, avvenuta a Palazzo Chigi lo scorso venerdì, che già si pensano ai prossimi appuntamenti per la gestione pratica degli aspetti dell'accordo quadro, raggiunto il 2 luglio al Mise. Infatti martedì 28 si tornerà a Roma, questa volta presso la sede del Ministero del Lavoro, dove alle 14,00 ci sarà l'esame congiunto, secondo quanto previsto dalla legge per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, il cui intervento l'azienda lo richiederà per riorganizzazione aziendale per 24 mesi a decorrere dal prossimo 1° settembre. Ad essere interessati, saranno i siti produttivi di Caserta e quelli di Albacina e Melano per un totale di 1795 lavoratori, operai ed impiegati (828 in Campania e 967 a Fabriano).
Nei giorni scorsi inoltre sono state consegnate anche le procedure di avvio del contratto di solidarietà per il settore impiegatizio e della mobilità.

martedì 16 dicembre 2014

E' ONLINE IL NUOVO SITO DI METASALUTE

Dal 15 dicembre è on line il nuovo sito del Fondo (www.fondometasalute.it) con una nuova grafica e con più ricchi e completi contenuti che siamo sicuri possono essere un importante contributo all’ulteriore sviluppo di mètaSalute e ad una migliore informazione dei vantaggi che il fondo offre ai lavoratori iscritti.

lunedì 27 ottobre 2014

POLO MELALBA: ASSETTO DEL MESE DI NOVEMBRE

Mentre è fissato in agenda per mercoledì 29 ottobre il consiglio di amministrazione di Indesit Company per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre dell'anno, il periodo luglio-settembre, la direzione aziendale del polo fabrianese Melalba, ha comunicato alle Rsu degli stabilimenti di Melano ed Albacina l'assetto per il mese di Novembre. Per quello che concerne il plant di Melano, per il prossimo mese non sono previste chiusure collettive e quindi sarà nullo il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, dopo che anche le previsioni del mese di ottobre avevano subito una limata al ribasso, con la soppressione di due dei sei giorni di stop produttivo inizialmente stabiliti.
Invece le fermate che riguarderanno l'altro sito, quello di Albacina per il mese di novembre, sono state fissate in sette giornate collettive di cassa integrazione straordinaria per le giornate del 3-10-11-12-13-14 e 21.
Il bilancio del 2014 sarà quindi al mese di novembre pari a 30 giorni di chiusura per Melano e 80 per Albacina, mentre nel 2013 nello stesso intervallo di tempo si erano verificate 41 giornate di chiusura e Melano e 70 ad Albacina.