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lunedì 22 dicembre 2025

LEGGE N.106 DEL 18 LUGLIO 2025, LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2026


 

  • Permessi retribuiti aggiuntivi: 10 ore annue (con copertura contributiva) per visite, esami e terapie, oltre ai 3 giorni mensili della Legge 104, per chi ha patologie oncologiche, croniche o invalidanti (≥ 74%).
  • Congedo straordinario: Fino a 24 mesi non retribuiti, con conservazione del posto, per le stesse categorie di lavoratori.
  • Smart Working prioritario: Diritto di precedenza assoluta per i lavoratori fragili nell'accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni.
  • Estensione agli autonomi: Per la prima volta, professionisti e partite IVA possono sospendere l'attività fino a 300 giorni per malattie gravi, mantenendo il posto. 
Chi ne beneficia
  • Lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti (invalidità pari o superiore al 74%).
  • Genitori di figli minori nelle stesse condizioni di salute.
  • Caregiver e lavoratori autonomi (con le estensioni previste). 
Aspetti importanti
  • La legge affianca, non sostituisce, la Legge 104.
  • Il congedo biennale non è retribuito e non matura ferie, contributi o TFR.

domenica 23 ottobre 2022

DA AGOSTO 2022 NOVITA' PER I FRUITORI DEI PERMESSI LEGGE 104/92


Dallo scorso agosto sono entrate in vigore alcune novità importanti che mirano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e a favorire la condivisione delle responsabilità e la parità di genere.
 Scompare il sistema del "referente unico" per la fruizione dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente, come sopra detto misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022. Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.  

Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. 

mercoledì 24 aprile 2019

LEGGE 104: I PERMESSI SE IL DISABILE E' RICOVERATO

In generale, chi ha un familiare disabile grave ricoverato a tempo pieno, non ha diritto ai permessi e al congedo straordinario per assisterlo, previsti dalla legge 104 e da altre norme.
In alcuni casi specifici, però, è possibile usarli comunque: in situazioni eccezionali si possono utilizzare permessi mensili, congedo straordinario, prolungamento del congedo parentale, riposi orari e permessi giornalieri.
Legge 104: quando chiedere i permessi se il disabile è ricoverato
È possibile richiedere i permessi legge 104 e gli altri benefici nei seguenti casi:

quando il ricovero viene interrotto per consentire al disabile grave di effettuare visite e terapie certificate al di fuori della struttura che lo ospita;
se il disabile grave è in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
se i sanitari della struttura che ospita il disabile grave  certificano che è necessaria l’assistenza di un genitore o di un familiare.
Permessi legge 104: cosa serve quando il disabile è ricoverato
Nel caso si presenti una delle eccezioni elencate sopra, è necessario farsi rilasciare dalla struttura che ospita il familiare disabile grave un documento, che varia in base alle caratteristiche della casa di cura:

se è prevista l’assistenza continuativa, per utilizzare i vari permessi e congedi il lavoratore deve richiedere alla struttura un documento da cui risulta la necessità di assistenza del disabile da parte del familiare, che viene così autorizzato a usare permessi e congedi;
se non è prevista l’assistenza sanitaria continuativa, si può chiedere alla struttura una dichiarazione in cui si attesta l’assenza di tale servizio, da allegare poi alla domanda.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza per l’invio della domanda, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

(FONTE: INAS.IT)

giovedì 11 ottobre 2018

PERMESSI LEGGE 104, SI PUO' UTILIZZARE PER FARE LA SPESA

Ben venga la caccia ai cosiddetti furbetti della "104", ossia quella legge che permette di usufruire, secondo quanto previsto dalla normativa di tre giorni al mese di congedo, regolarmente retribuiti coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per poter assistere i propri congiunti affetti da gravi forme di disabilità.  Purtroppo sempre più frequentemente le cronache portano alla ribalta casi di “centoquattristi” che in  realtà utilizzano i suddetti congedi, come giorni di ferie extra, per vacanze e attività personali che nulla hanno a che fare con l'assistenza a disabili, mentre in alcune circostanze, quelle di vera sofferenza, capita che i tre giorni non bastano neanche. Un malcostume tutto italiano, sempre difficile da estirpare, al cui debellamento a volte contribuisce il voyeurismo fotografico dei social che permette di incastrare i furbetti, anche grazie alle fotografie delle malefatte, “inconsapevolmente” postate sui social network, che si trasformano in un vero e proprio boomerang. E negli ultimi anni, con il crescere del ricorso a questo tipo di permessi sono aumentati in maniera esponenziale anche i casi di abusi perpetrati. Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato in svariate circostanze la Corte di Cassazione con diverse sentenze. Chi usufruisce della 104 per assistere un familiare disabile può svolgere però anche una serie di commissioni fuori casa, se strettamente connesse all’attività di assistenza.  A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 23891/2018, dello scorso 2 ottobre, in cui è stata chiamata a pronunciarsi a proposito di un lavoratore, che era stato licenziato, per aver fatto la spesa "nell'orario di fruizione del permesso" e "che poi aveva portato a casa della madre, convivente con la sorella", entrambe disabili. La Suprema Corte, nel suo pronunciamento, ha infine "dato conto dell'insussistenza dell'addebito contestato al lavoratore attraverso la ricostruzione delle incombenze svolte" perché "l'assistenza" va intesa "in una eccezione più ampia". In poche parole, se non c’è scopo personale nell’utilizzo dei permessi, non c’è abuso di diritto. (S.B.)

venerdì 10 agosto 2018

LEGGE 104/92, CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI GODIMENTO DA PARTE DELL'INPS

L'Inps con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 (consultabile e scaricabile nel link sottostante), fornisce utili chiarimenti circa le modalità di godimento dei permessi derivanti dalla legge 104/92, soprattutto per i lavoratori che effettuano il part-time, i notturni e lavorano a turni. I permessi lavorativi riconosciuti dalla cd Legge 104 (art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992) possono essere fruiti anche dai lavoratori a turni che prestano la propria attività lavorativa di domenica, o comunque in un giorno festivo. Infatti, il permesso va goduto a giornata e quindi a prescindere dall’articolazione della prestazione lavorativa tipica dei turnisti, che possono coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni della settimana.




lunedì 5 febbraio 2018

INVALIDITA' CIVILE LEGGE 104/92 - INFOGRAFICA INAS CISL MARCHE



Scopri i benefici della #Legge104 #InvaliditàCivile con la nostra #infografica: vieni nella sede @InasCisl della tua città per maggiori informazioni.

domenica 23 luglio 2017

SECONDO LA CASSAZIONE, POSSIBILE IL TRASFERIMENTO PER CHI ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE GRAZIE ALLA LEGGE 104

Se il posto di lavoro viene soppresso per giustificate ragioni organizzative, anche chi beneficia della legge 104 per l’assistenza di un familiare disabile può essere trasferito ad altra sede da parte del datore di lavoro.
I benefici concessi dalla legge del 1992 per chi assiste un disabile, che garantiscono il diritto alla collocazione presso la sede più vicina al luogo ove vive il familiare malato, cedono il passo alle più importanti esigenze organizzative aziendali. Insomma, si può trasferire chi assiste un disabile, ma a determinate condizioni. A chiarirlo è la Cassazione con una recente sentenza [sent. n. 12729/2017]. Vediamo più nel dettaglio quali sono i diritti di chi fruisce delle agevolazioni contenute nella legge 104 del 1992 e cosa prevede la normativa in caso di trasferimento del dipendente.
Se il posto di lavoro viene soppresso per giustificate ragioni organizzative, il dipendente che assiste un familiare disabile, e pertanto gode dei benefici previsti dalla legge 104/1992, non può opporsi al trasferimento intimatogli dal datore di lavoro. Tale orientamento giurisprudenziale, trova conferma in una serie ormai stabile di sentenze della Cassazione secondo cui, però, solo le esigenze organizzative straordinarie prevalgono sul diritto del dipendente all’immodificabilità della sede ove svolge le mansioni; al contrario, le normali esigenze produttive non possono essere poste a fondamento del trasferimento.
Come normato, la “legge 104” attribuisce al lavoratore che convive con parente o affine entro il terzo grado handicappato grave o lo assistita con continuità, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tuttavia, il trasferimento può essere adottato in presenza di condizioni di necessità per l’azienda che, insomma, non deve avere altre alternative tra lo spostamento del dipendente e il licenziamento.
La chiusura di un servizio o delle mansioni a cui era adibito il dipendente, nel caso esaminato dalla Cassazione un tecnico radiologo, possono essere fatte rientrare tra quelle esigenze straordinarie organizzative che consentono il trasferimento di chi assiste un familiare disabile.
La Suprema corte, richiamando un orientamento che risale al 2012 [Cass. sent. n. 25379/2012], ha precisato che «la legge 104/92, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che assiste, non si configuri come grave». Ciò però sempre a condizione che il datore di lavoro non dimostri «la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte». Tali esigenze devono essere provate dall’azienda in caso di contestazione del dipendente.

domenica 23 aprile 2017

PERMESSI LEGGE 104/92, RESTANO DURANTE L'ITER DI REVISIONE

Una importante modifica è stata introdotta nel luglio 2016 per quello che riguarda i permessi inerenti la legge 104/92, per assistere familiari disabili e della quale in molti non sembrano essere a conoscenza, essendo passata sotto traccia. L'Inps infatti, ha fornito istruzioni operative sulla proroga degli effetti del verbale quando questo è sottoposto a revisione
L'Inps ha pubblicato l'8 luglio 2016 la circolare 127/2016  con cui ha fornito istruzioni operative per quanto riguarda la proroga degli effetti del verbale in base al quale sono state rilasciate le autorizzazioni per permessi e i congedi riconosciuti ai lavoratori ai sensi della legge 104/1992, quando tale verbale sia sottoposto ad iter di revisione.
Infatti, come noto, i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all'art. 4 legge n. 104/92. 
Prima dell'intervento della legislatura ai sensi del decreto legge 90/2014, il lavoratore, già autorizzato dall'Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.
Solo all'esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
Invece, l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e ha introdotto elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione.
Nell'ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell' iter sanitario di revisione, del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, del congedo straordinario.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
La circolare rammenta, infine, che ai sensi del decreto leggee, sono stati ridotti i termini entro cui le Commissioni ex legge 104/1992 devono accertare lo stato di disabilità su richiesta dell'interessato.
A seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito.

giovedì 23 febbraio 2017

PRECOCI IN PENSIONE CON 41 ANNI DI CONTRIBUTI, MA A DETERMINATE CONDIZIONI

La legge di Stabilità, ha stabilito, che dal 1° maggio 2017, i lavoratori precoci possono uscire con 41 anni di contribuzione versata, indipendentemente dall'età anagrafica se 12 mesi di questi contributi, anche non consecutivi sono stati versati prime del compimento del diciannovesimo anno di età e solo se rientrano nella categoria di lavori considerati usuranti e gravosi. Ma per raggiungere la quiescenza anticipata, non basta solo questo requisito, ma occorre appartenere a specifici profili, che immancabilmente finiranno con l'assottigliare la platea di coloro che potranno ricorrervi. Ci sono delle condizioni aggiuntive oltre a quello della precocità ed alternative tra di esse che la legge richiede e che sono: 1) essere invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, almeno pari o superiore al 74%, 2) assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, 3) si trovano in stato di disoccupazione dovuto da cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento; licenziamento collettivo; licenziamento per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), hanno finito integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, 4) essere lavoratore dipendente che da almeno sei anni, in via continuativa svolge attività rischiose o difficoltose rientrando in una delle undici decretate dalla Legge di Bilancio, come ad esempio lavoratore edile, camionista, infermiere con lavoro a turni... 5) prestare un lavoro usurante come ad esempio lavori notturni, alla catena di montaggio, ecc. , il tutto sperando di rientrare nel numero di domande che sono coperte dalle risorse finanziarie programmato per ogni anno dalla legge, ad esempio 360 milioni di euro per il 2017,550 milioni di euro per l’anno 2018; 570 milioni di euro per l’anno anno 2019; 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Qualora il numero di domande siano superiori rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti pensionistici viene differita in base alle priorità. In definitiva le condizioni per poter accedere al beneficio sono due; A) dodici mesi di contributi entro il 19° anno di età, B) necessariamente in aggiunta una delle condizioni sopra elencate.

sabato 10 settembre 2016

ABC SINDACALE - CASSA INTEGRAZIONE E PERMESSI LEGGE 104/92, COME CALCOLARE I GIORNI SPETTANTI

Uno dei dilemmi che attanagliano i lavoratori, che mensilmente sono interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro perchè la propria azienda alle prese con la crisi o ad una ristrutturazione, ricorre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è il calcolo dei giorni di permesso inerenti la legge 104/92, in relazione alle giornate lavorative. Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 46 del 3 ottobre 2008 aveva fornito indicazioni sul criterio di riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile per assistenza a familiari disabili in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa in pendenza di CIG ordinaria.
In particolare il Ministero aveva assimilato la condizione del lavoratore in CIG ordinaria a quella del lavoratore impiegato con orario di lavoro part-time verticale, richiamando la circolare Inps n. 133/2000 che prevedeva la necessità di un ridimensionamento proporzionale delle giornate di permesso spettanti. Per quanto riguarda il criterio di riproporzionamento, il Ministero aveva rinviato al metodo di calcolo di cui alla circolare Inps n. 128/2003, in base al quale "per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex Legge n. 104/1992".
L'Inps con Messaggio n. 026411 del 18 novembre 2009 è ritornata sull'argomento precisando che il criterio da applicare per riproporzionare il numero dei giorni di permesso nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione è quello indicato per il part-time verticale nella circolare n. 133/2000, cioè la proporzione:
x : a = b : c  
dove:
-     "a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivo;
-     "b" corrisponde ai tre giorni di permesso teorici;
-     "c" corrisponde al numero dei giorni lavorativi.

Il risultato deve essere arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia pari o inferiore allo 0,50 o superiore.
Ovviamente in caso di collocazione in cassa a zero ore per l'intero mese, non si matura nessun rateo.

Normativa di riferimento
Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 - "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92";
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie";
Interpello 3 ottobre 2008, n. 46 - Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - applicabilità dei permessi ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria";
Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 026411 - "Applicabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni - chiarimenti su criterio di riproporzionamento".


martedì 2 agosto 2016

LEGGE 104/92, IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL'INPS CON LA CIRCOLARE 127/2016

L’Inps con la circolare n. 127/2016 fornisce alcune istruzioni operative in merito alle ultime novità introdotte dalla Legge n.114/2014 contenente "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari".
Tale legge prevede una serie di novità in materia di permessi ex Legge n.104/1992 che mirano a semplificare gli adempimenti di natura amministrativa e sanitaria per i soggetti con disabilità grave.
Le novità introdotte in materia di permessi ex Legge n.104/1992 sono:
la proroga degli effetti del verbale che accerta la disabilità consentendo ai disabili di continuare ad usufruire dei benefici, prestazioni e agevolazioni durante il percorso dell’iter di verifica della condizione di disabilità grave;
la riduzione dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni.
Si tratta di novità importanti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che gli prestavo assistenza. Infatti, in passato infatti il lavoratore disabile o i familiari che gli prestavo assistenza non potevano più usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104 finchè non terminava l’iter sanitario di revisione della condizione di disabilità grave.
Inoltre la domanda di disabilità poteva essere presentata solamente dopo la conclusione dell’accertamento sanitario di revisione della condizione di disabilità grave.
Gli accertamenti dei medici specialisti al fine di rilasciare la certificazione provvisoria potevano essere effettuati solo dopo 90 giorni.
Alla luce delle novità legislative suddette, l’Inps fornisce le istruzioni operative con la circolare n. 127/2016 in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave.

L’Inps chiarisce i seguenti punti:
- 1 il lavoratore disabile continua a usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della condizione di disabilità grave; 
- 2 il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi Legge 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione; 
- 3 non è più necessaria una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 durante l’iter di revisione della condizione di disabilità grave.

Precisa però l’Inps che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per usufruire:
del prolungamento del congedo parentale;
di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
del congedo straordinario.
Al termine dell’iter sanitario di verifica della condizione di disabilità grave. la Struttura territoriale invia una lettera di comunicazione che:
in caso di conferma dello stato di disabilità grave, autorizza la proroga degli effetti del provvedimento di autorizzazione;
in caso di non conferma dello stato di disabilità grave, dispone la cessazione degli effetti dell’autorizzazione con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale di accertamento della condizione di disabilità grave.

sabato 4 giugno 2016

CONTROLLI A DISTANZA E PERMESSI LEGGE 104, UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEFINISCE QUANDO SONO LEGITTIMI

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9749/16 del 12 maggio, chiarisce le circostanze in cui il licenziamento è ritenuto legittimo a seguito di un controllo a distanza, materia trattata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e riformata nel decreto legislativo n 151/15, cioè il “Jobs Act”.
La sentenza conferma il licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato i permessi previsti dalla legge 104/92 per scopi diversi da quello concesso - assistenza alla suocera disabile - circostanza confermata da un investigatore privato assoldato dall’azienda. L’investigatore ha monitorato gli spostamenti del dipendente, pur rispettando i limiti della non invasione della dimora privata e soprattutto della privacy dell’interessato. Nel caso specifico, per ben cinque volte, il lavoratore ha utilizzato i permessi per scopi personali. La giurisprudenza, stabilisce che l’impiego di un investigatore privato deve essere volto alla prevenzione di illeciti da parte dei dipendenti mentre il suo utilizzo non è ammesso nel caso si volesse controllare la qualità e la durata della prestazione lavorativa.
Peraltro in passato sempre la Cassazione ha precisato che chi abusa dei permessi della legge 104/92 compie un danno nei confronti del Stato e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale sul quale gravano le relative indennità, solo provvisoriamente anticipate dall’azienda ma poi rifuse dall’Inps. 
La Suprema Corte aveva stabilito in passato il principio fondamentale secondo cui con l’uso improprio del permesso per l’assistenza dei congiunti è giustificato il licenziamento per giusta causa poiché l’uso improprio comprometterebbe il vincolo di fiducia che dovrebbe sussistere tra dipendente e datore di lavoro.


lunedì 8 giugno 2015

VA A BALLARE CON IL PERMESSO DELLA LEGGE 104: LICENZIATO

Le legge sembra avere dato un giro di vite sui permessi inerenti la norma 104/92. Dopo infatti il caso  del lavoratore indagato perchè utilizzava il permesso per seguire anche all'estero la propria squadra impegnata in Champions League, oppure di una lavoratrice che aveva utilizzato alcuni giorni di congedo per andare in vacanza in Africa, la Corte di Cassazione ha legiferato in materia.  
La Corte di cassazione ha stabilito con sentenza n. 8784 del 30 aprile scorso che costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore il quale, durante la fruizione di un permesso retribuito richiesto al datore di lavoro per assistere la madre affetta da grave disabilità, aveva partecipato, in realtà, ad una serata danzante.
La Corte precisa che la richiesta del lavoratore di usufruire di un giorno di permesso retribuito in forza della Legge 104/92 allo scopo di poter assistere il familiare portatore di handicap – a fronte dell’effettivo utilizzo del giorno di permesso per dedicarsi ad un’attività ludica del tutto estranea alla finalità assistenziale propria dell’istituto utilizzato – costituisce condotta contraria al cosiddetto minimo etico, giustificando la sanzione massima espulsiva anche in assenza di previa affissione del codice disciplinare.
L’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, sulla scorta del quale il lavoratore aveva richiesto ed ottenuto dall’impresa il godimento di un giorno di permesso retribuito, stabilisce che la fruizione fino ad un massimo di 3 giorni al mese di permessi retribuiti allo scopo di assistere persona con handicap in situazione di gravità è coperta, tra l’altro, da contribuzione figurativa.
La Cassazione, aderendo alle conclusioni raggiunte in secondo grado dalla Corte d’appello, conferma che, poiché il permesso aveva finalità assistenziale nei confronti di un familiare portatore di handicap, l’utilizzo del periodo di sospensione retribuita per finalità estranee all’assistenza configurava indubbiamente una condotta censurabile sul piano disciplinare con l’irrogazione del licenziamento. In contrario avviso, a nulla rilevava che il lavoratore potesse non aver utilizzato l’intero giornata di permesso, bensì una parte soltanto di essa, per coltivare le proprie esigenze ricreative, restando per la parte residua a disposizione della genitrice affetta da disabilità.
Prosegue la Corte osservando che la circostanza di aver utilizzato permessi retribuiti ex lege 104/92 per soddisfare esigenze personali risultava particolarmente odiosa sul piano sociale, in quanto il costo di tale situazione viene sopportato interamente dalla collettività, atteso che è l’ente di previdenza a farsi carico della retribuzione del lavoratore per le giornate di assenza e a subire, inoltre, gli effetti del mancato introito dei contributi per il relativo periodo di astensione dalla prestazione lavorativa.
Ad ulteriore conforto della gravità sul piano disciplinare della condotta inadempiente ascritta al lavoratore soccorrono, ad avviso della Cassazione, i riflessi che ne derivano per la comunità dei lavoratori che operano nell’azienda, i quali sono stati tenuti ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa proprio per sopperire all’assenza del collega in permesso retribuito. Per le stesse ragioni, si rimarca nella sentenza n. 8784 che la gravità disciplinare delle circostanze poste alla base del licenziamento risulta avvalorata dagli effetti pregiudizievoli subiti dal datore di lavoro, costretto ad una diversa riorganizzazione interna per fronteggiare l’assenza del lavoratore apparentemente in permesso per l’assistenza al familiare con handicap.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte conclude che il comportamento del lavoratore che abbia usufruito di permessi retribuiti, che sono riconosciuti dall’ordinamento in una prospettiva esclusivamente assistenziale, per soddisfare, invece, proprie esigenze personali, scaricandone il costo sulla collettività, assume un rilevante disvalore sociale ed è tale da giustificare ampiamente l’irrogazione del licenziamento disciplinare.
(Fonte: sole24ore.com)