Visualizzazione post con etichetta MOBILITA'. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MOBILITA'. Mostra tutti i post

sabato 10 dicembre 2016

DAL 1° GENNAIO 2017 SCOMPARE LA MOBILITA', SOSTITUITA DEFINITIVAMENTE DALLA NASPI

Il 1° Gennaio del 2017 è la data in cui l'indennità di mobilità viene definitivamente sostituita dalla Naspi (Nuovo Assicurazione Sociale Per l'Impiego).
Cosi, ad inizio dell'ormai imminente 2017 terminerà un ciclo di transizione che ha portato la Naspi, istituita dal Dlgs 22/15 attuativo del Jobs Act, per tutti gli eventi di disoccupazione, verificatisi dal 1° maggio 2015, ad essere l'unico strumento adibito come ammortizzatore sociale per tutti coloro che perderanno il proprio posto di lavoro con l'eliminazione dei vari strumenti che vi erano in precedenza, come l'Aspi e la mini-Aspi, introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero (legge 92/12). Il nuovo ammortizzatore sociale per l'impiego avrà durata pari alla metà dei mesi che il lavoratore ha prestato durante gli ultimi 4 anni e non potrà essere erogato per più di 2 anni.
Per quanto riguarda invece il calcolo dei pagamenti, la somma dovuta all'ex lavoratore dovrebbe aggirarsi intorno al 75% di ciò che percepiva nella sua busta paga. Da notare che la cifra erogata non potrà essere superiore ai 1300 Euro mensili, e che a partire dal 3 mese l'assegno percepito verrà decurtato periodicamente del 3% del suo importo fino alla fine della sua durata, mentre con la mobilità l’importo percepito risulta essere pari a quello della cassa integrazione.
Un’ulteriore differenza nel passaggio dalla mobilità alla Naspi riguarderà anche la durata della prestazione. Mentre la mobilità può durare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 48 mesi, la durata massima della Naspi è di 24 mesi.
Tuttavia si ricorda che tutti i lavoratori che hanno iniziato a percepire l’indennità di mobilità nel 2016 o precedentemente, continueranno a percepire il sussidio di disoccupazione fino alla sua naturale scadenza.

martedì 6 ottobre 2015

ANTICIPAZIONE DELLA NASPI E DELLA MOBILITA' E AVVIO DI UNA NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA

Per chi decidere di intraprendere una nuova attività uno dei problemi principali  è naturalmente quello di procurarsi delle fonti finanziarie necessarie alla spinta e all’avvio per iniziare.
Uno dei metodi di autofinanziamento può essere quello dell’anticipazione del trattamento NASpI, così come accadeva del resto con l'indennità di mobilità anche se con normative differenti, come incentivo all’autoimprenditorialità.
Dal 1° maggio 2015 nell’ambito del riordino della normativa degli ammortizzatori sociali la NASpI ha sostituito ed inglobato le prestazioni di ASpI e mini-ASpI in vigore fino a tale data.
Anche in seguito a questo mutamento è rimasta in vigore la previsione di incentivo in oggetto.
Stante l’ovvia presenza dei parametri necessari per avere diritto al trattamento NASpI, il lavoratore che abbia perso involontariamente il posto di lavoro ha la facoltà di richiedere la liquidazione in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione a lui spettante che avrebbe dovuto percepire e che al momento della richiesta non ha ancora percepito.

REQUISITI. Il trattamento di anticipazione po’ essere richiesto per una delle seguenti ipotesi:
avvio di un’attività di lavoro autonomo;
avvio di un’impresa individuale;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
L’erogazione anticipata, rispetto al godimento periodico, non da diritto alla contribuzione figurativa.

RICHIESTA. I soggetti che fossero in presenza dei requisiti possono presentare richiesta della liquidazione del trattamento in un’unica soluzione presentando domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa.

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria per attestare l’attività lavorativa autonoma intrapresa, va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini di conservare lo stato di disoccupazione è, inoltre, necessario comunicare quanto segue:
a)    per l’anticipazione ASPI: entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.AspI-Com COD.SR137) l’inizio e il reddito presumibile dell’attività autonoma;
se l’attività autonoma era preesistente alla cessazione del rapporto, i 30 giorni per la comunicazione e i 60 giorni per la domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione ASpI;
b)    per l’anticipazione della Mobilità: entro 5 giorni dall’inizio dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.Comunic. L. 160 e 223 COD.SR83) l’inizio e il reddito presumibile dell’attività autonoma (la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di comunicare all’INPS la rioccupazione in altra attività si intende rispettato se la comunicazione viene fatta prima della liquidazione dell’indennità di mobilità riferita al periodo di re-impiego).

Restituzione: le somme anticipate di mobilità vengono restituite all’INPS qualora entro 24 mesi successivi alla corresponsione dell’indennità di mobilità il lavoratore decida di non proseguire nell’attività autonoma, o di recedere dalla cooperativa, o instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda l’AspI l’indennità anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata.
 Per nuove iniziative di lavoro autonomo si intendono quelle attività che richiedono:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, anche in qualità di coadiutore, in imprese artigiane, commerciali o agricole o in albi professionali o elenchi di categoria;
c) l’apertura di partita IVA per lo svolgimento con continuità di attività di lavoro autonomo con assoggettamento a ritenuta di acconto; trattasi di attività (come quella del consulente informatico) per le quali non è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali e/o elenchi di categoria, né alla CCIAA;
d) l’associarsi ad una cooperativa anche se già esistente ed operante prima della messa in mobilità.

mercoledì 29 luglio 2015

WHIRLPOOL/INDESIT: SIGLATI IERI AL MINISTERO DEL LAVORO GLI ACCORDI SULLA CIGS E LA MOBILITA' INCENTIVATA

Ieri al Ministero del Lavoro a Roma, sono stati siglati gli accordi sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e sulla Mobilità incentivata. Nell'esame congiunto delle linee guida del nuovo piano di riorganizzazione si è stabilito il ricorso alla Cigs per riorganizzazione aziendale, (ai sensi dell'art 1, comma 3 della legge 223/1991) della durata di 24 mesi, decorrenti dal prossimo 1° settembre 2015, quale strumento idoneo a supportare il piano di riorganizzazione predisposto dalla Whirlpool, per complessivi 1795 lavoratori (828 Carinaro e 967 Fabriano). Le parti, hanno concordato che tenuto conto dell'attuazione del piano, ed in base alla fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla più ampia rotazione tra i lavoratori e a livello locale, verranno definite le tempistiche e le modalità di attuazione della rotazione. Inoltre verranno attivati percorsi di riqualificazione e formazione per il personale interessato alle sospensioni in cigs, in misura superiore al 30 % stabilito dalla legge, finalizzato alla necessità di valorizzare il livello tecnico/professionale delle risorse umane e all'esigenza di sostenere con adeguati strumenti il cambiamento organizzativo. L'azienda anticiperà il trattamento di cassa. Inoltre le parti, si incontreranno periodicamente per una verifica in merito all'andamento del piano di riorganizzazione, alla gestione complessiva della cigs e dei processi formativi, avendo individuato entro ottobre una prima riunione di verifica a livello locale.
L'accordo di mobilità invece riguarda 1453 dipendenti occupati presso le sedi di Melano, Albacina, Fabriano, Comunanza, Milano, None e Roma. I lavoratori interessati, sono stati raggruppati per funzioni/sedi con riferimento al piano strategico di gestione della riorganizzazione e razionalizzazione delle attività sia produttive che amministrative e saranno individuati, secondo quanto concordato sostanzialmente in base  a due criteri non operanti in concorso fra loro. 

  • Il primo di essi riguarda i lavoratori che per anzianità contributiva o per età anagrafica abbiano già maturato o maturino, nell'arco del periodo di durata del trattamento di mobilità /Naspi, i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici. Indesit, a far data dalla sottoscrizione dell'intesa chiederà ai dipendenti con età pari o superiore ai 55 anni, la comunicazione certificativa del conto assicurativo (ECOCERT). I lavoratori interessati potranno presentare documentazione richiesta entro il 31 ottobre 2015. La società in seguito al ricevimento della documentazione ECOCERT, ovvero sulla base degli elementi contributivi complessivi conosciuti, procederà a risolvere il rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità. I lavoratori interessati potranno altresì dichiarare autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro il periodo di mobilità, sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità al riguardo.
  • Il secondo criterio concordato riguarda i lavoratori non rientranti nella casistica sopra citata, che subordinatamente alle esigenze tecnico- organizzative aziendali, manifestino con apposita dichiarazione scritta la volontà di non opporsi al licenziamento ed alla conseguente collocazione in mobilità.
  • Tutti i lavoratori che accederanno all'outplacement, beneficeranno degli incentivi all'esodo contenuti nella griglia stabilita nell'accordo siglato il 2 luglio al Mise

I lavoratori potranno essere collocati in mobilità, secondo quanto convenuto dalle parti fino al 31 dicembre 2018.

PER POTER CONSULTARE I DOCUMENTI CLICCA SUL LINK SOTTOSTANTE:

I TESTI DEGLI ACCORDI SULLA CIGS E SULLA MOBILITA'

sabato 14 febbraio 2015

VALORE ORARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E MOBILITA'



QUESTO PROSPETTO RISULTA UTILE PER  CAPIRE A QUANTO AMMONTA MENSILMENTE  IL VALORE ORARIO DELLA CIGO-CIGS E DELLA MOBILITA'. COME NOTO I MASSIMALI INPS SONO DUE E PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE (FINO OD OLTRE 2.102,24€), SI DEVE TENERE CONTO DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE, ED INOLTRE LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI, SONO CONSIDERATE UTILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIVISORE. L'INDENNITA' ORARIA DI CIGO/CIGS SI CALCOLA DIVIDENDO L'INDENNITA' MENSILE AL NETTO DELLE TRATTENUTE SOCIALI (5,84%), PER LE ORE LAVORABILI DEL MESE CONSIDERANDO I GIORNI DAL LUNEDI' AL VENERDI', ED INCLUDENDO COME DETTO LE ORE RELATIVE ALLE FESTIVITA' CADENTI IN GIORNATE NORMALMENTE LAVORATE.

domenica 1 febbraio 2015

NUOVI MASSIMALI CIG- MOBILITA'- DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI PER IL 2015

L’INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpI e mini-ASpI e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2015.
L'INPS con Circolare n.19 del 30 gennaio 2015 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art.26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Come previsto dalla legge 427/1980, infatti, i cosiddetti “tetti” dei trattamenti di cui sopra sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.