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mercoledì 29 gennaio 2025

MASSIMALI INPS AMMORTIZZATORI SOCIALI 2025

Con la circolare 25 del 29 gennaio 2025l'Inps fornisce  come di consueto, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso, secondo la normativa prevista dall'’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015).  Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene, quindi, indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali. 


MESE

DIVISORE MOBILE

VALORE ORARIO NETTO

GENNAIO

168

7.86

FEBBRAIO

160

8.26

MARZO

168

7.86

APRILE

160

8.26

MAGGIO

168

7.86

GIUGNO

160

8.26

LUGLIO

184

7.18

AGOSTO

160

8.26

SETTEMBRE

176

7.51

OTTOBRE

184

7.18

NOVEMBRE

160

8.26

DICEMBRE

160

8.26

martedì 7 febbraio 2023

MASSIMALI INPS, CIGO, CIGS, NASPI, L'INFLAZIONE 2022 FA CRESCERE I VALORI

I livelli record dell'inflazione nel 2022, fa crescere in maniera significativa  i massimali Inps dei trattamenti integrativi, Cigo, Cigs, Naspi, Fis.  L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023 è di 1321,53 euro (importo lordo) e di 1.244,36 (importo netto). L'aumento del valore unico infatti tocca quasi i 100 €. (da 1222,51€ del 2022 a 1321,53 € per il 2023).  È quanto ha chiarito l’Inps con una circolare (la numero 14 del 3 febbraio). L’ente di previdenza ricorda che l’indennità è rivalutata al 100% rispetto all’aumento dei prezzi. L’importo della cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimo che è diventato unico a partire dal 2022 (prima erano due a seconda del livello della retribuzione). Per quanto riguarda la Cassa integrazione, di conseguenza aumenterà il valore orario di ogni ora effettuata.

CIGO, CIGS E FIS

Trattamenti di integrazione salariale 

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.321,53                               1.244,36

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

1.585,84                                1.493,23

NASPI E DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

CONSULTA QUI LA CIRCOLARE INPS

lunedì 21 febbraio 2022

MASSIMALI AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS 2022

Domanda disoccupazione 2022, la circolare dell'INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'importo. Nuovi importi per le indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e ALAS, agricola, nonché per assegni e trattamenti di integrazione salariale. 

Gli importi indicati nella circolare dell’INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 sono il riferimento per l’erogazione dei trattamenti a partire dal 1° gennaio 2022.

Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.222,51 euro lordi al mese pari a 1.151,12 euro netti. L'aumento lordo rispetto all'anno scorso è di poco più di 22 euro al mese.

È quanto emerge da una circolare dell'Inps che ricorda come quest'anno scatti la soglia limite unica per cui ci saranno vantaggi rispetto all'anno scorso per coloro che rientravano nella soglia più bassa ora abolita. Da quest'anno - si legge - per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito "il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori".

Massimali e legge di Bilancio

Il superamento dei due massimali è stato previsto dalla legge di Bilancio che con la riforma degli ammortizzatori sociali ha anche ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.


CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CIRCOLARE INPS

mercoledì 12 gennaio 2022

NASPI, NOVITA' PER IL 2022 DALLA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto molti cambiamenti sugli ammortizzatori sociali.

Requisiti Naspi, le novità del 2022

Con la circolare Inps numero 2 del 4 gennaio 2022 sono recepite le novità contenute nella legge di bilancio. Sostanzialmente cambiano i requisiti di accesso alla Naspi che diventa così meno stringente. E’ inoltre esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i requisiti, dal 1° gennaio 2022, per avere diritto alla Naspi non è più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione.

Resta però fermo il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. A ciò deve essere associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego.

Il decalage scatta dal sesto mese

Dal 1 gennaio 2022 cambia anche il sistema di calcolo della Naspi. Il meccanismo di decalage che prevede una riduzione dell’assegno Inps del 3% al mese a partire dal quarto subisce uno slittamento in base all’età.

Per chi ha fino a 54 anni compiuti al momento della domanda di Naspi il decalage scatta a partire dal sesto mese di pagamento. Mentre per chi ha compiuto i 55 anni, il decalage parte dall’ottavo mese.

Resta confermata la durata della Naspi che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo 24 mesi).

martedì 13 luglio 2021

DECRETO SOSTEGNI - BIS: SOSPENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE DELLA DECURTAZIONE DELLA NASPI DOPO IL QUARTO MESE

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI, erogata dall'Inps, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno della prestazione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).

Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (ossia il decalage secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;

La novità, varrà anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sarà quindi sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;

Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).

Infine, l’INPS precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.

mercoledì 4 marzo 2020

MASSIMALI INPS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E SOLIDARIETA' 2020


Vale anche per il conteggio del contratto di solidarietà. Vale la pena ricordare che ogni mese il valore orario può variare perchè è calcolato in funzione delle ore lavorabili del mese di riferimento.

giovedì 13 febbraio 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020


L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2020. La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene nel caso della rivalutazione delle pensioni. Dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dello 0,5% i valori sono stati rivisti al rialzo. A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni, che poi valgono anche per i contratti di solidarietà nel 2020 raggiunge quota 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l'importo sarà di 939,89 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. Nella determinazione del valore orario mensile, che può differire di mese in mese, ba inoltre tenuto conto delle ore lavorabili mensili.

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 

(FONTE:INPS)

mercoledì 30 gennaio 2019

AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGGIORNATI I MASSIMALI PER IL 2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, con la quale comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2019. La perequazione delle prestazioni erogate dall'ente, avviene in base al costo della vita e cresceranno quindi dell' 1,1%.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
L’Inps sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1, D.L. n. 726/84, convertito dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13, L. n. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76 (lo scorso anno, era pari a 1.314,30 €).
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra imponibile  e il massimale di 1,221,44 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

(FONTE :INPS)

martedì 11 settembre 2018

NASPI: COME VERIFICARE IMPORTI SPETTANTI E ACCREDITO RATA MENSILE

Conoscere con precisione l’importo delle rate della NASPI, l’indennità mensile di disoccupazione, è ora più facile.
Basta accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”, inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata.
In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente. Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.

Inoltre, l’utente potrà verificare online autonomamente l’esito della domanda e gli accrediti della NASpI accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”. Potrà trovare due tipi di avvisi:
“Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera di riscontro che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online, dal quale l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
“Disoccupazione non agricola dal …”, avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’ IBAN che si è indicato nella domanda.
Chi ha fornito il cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà anche un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione, per tenere poi autonomamente sotto controllo l’accredito delle rate di NASpI.

Anche chi ha inoltrato la domanda tramite Patronato, ricevuta la lettera di accoglimento, potrà consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all’operatore di Patronato stesso.

(FONTE: INPS.IT)

venerdì 9 febbraio 2018

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E NASPI - INFOGRAFICA FIM-CISL

ANNO 2018    ORE LAVORABILI 
Gennaio                    184
Febbraio                    160
Marzo                        176
Aprile                        168
Maggio                        184
Giugno                         168
Luglio                         176
Agosto                         184
Settembre                 160
Ottobre                          184
Novembre                  176
Dicembre                  168

   Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. (s.b.)

sabato 3 febbraio 2018

CRESCONO I MASSIMALI CIG E NASPI INPS PER IL 2018


L'inflazione nel 2017 rialza la testa e a beneficiarne sono anche gli importi degli ammortizzatori sociali (Cig, Naspi) dopo che per un paio di anni erano rimasti al palo a causa della "deflazione", ossia l'inflazione negativa. Lo certifica  l'Inps nella Circolare numero 19/2018, pubblicata nei giorni scorsi. Ogni anno gli importi delle suddette prestazioni devono essere rivalutati in base all'andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dell'1,1% i valori sono stati rivisti al rialzo.
A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni nel 2018 raggiunge quota 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro, mentre per salari inferiori a 2.125,36 euro l'importo sarà di 925,03 euro. I valori tengono conto della riduzione contributiva prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.314,3 euro dai 1300 euro precedenti. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2018, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il 1.208 e il massimale di 1.314 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

giovedì 4 gennaio 2018

PAGAMENTO INPS IL PRIMO GIORNO BANCABILE NON SOLO PER LE PENSIONI


Nel 2018, i giorni di pagamento delle prestazioni previdenziali dell’INPS, coincideranno con i primi giorni “bancabili”, vale a dire i primi giorni non festivi, di ogni mese. 
Ecco il nuovo calendario pensioni 2018 Inps:

gennaio: mercoledì 3, sia per Poste italiane che per le banche
febbraio: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche
marzo: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche
aprile: martedì 3 aprile, sia per Poste italiane che per le banche
maggio: mercoledì 2, sia per Poste italiane che per le banche
giugno: venerdì 1, sia per Poste italiane che per le banche
luglio: lunedì 2,  sia per Poste italiane che per le banche
agosto: mercoledì 1, sia per Poste italiane che per le banche
settembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche
ottobre: lunedì 1 sia per Poste italiane che per le banche
novembre: venerdì 2 sia per Poste italiane che per le banche
dicembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche

Ma i pagamenti Inps che dal 2018 in poi, saranno sempre effettuati al primo giorno bancabile non riguarderanno solo gli assegni pensionistici, ma anche  gli emolumenti relativi ad altre prestazioni assistenziali come:
Indennità di disoccupazione NASPI.
Indennità di cassa integrazione e mobilità.
Assegno di accompagnamento per gli invalidi civili.
Rendite vitalizie.

giovedì 23 febbraio 2017

IMPORTI MASSIMI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO - CIGS - NASPI) RELATIVI ALL'ANNO 2017, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016.
Nella Circolare n. 36 del 21-02-2017 sono riportate le misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo,  dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

sabato 10 dicembre 2016

DAL 1° GENNAIO 2017 SCOMPARE LA MOBILITA', SOSTITUITA DEFINITIVAMENTE DALLA NASPI

Il 1° Gennaio del 2017 è la data in cui l'indennità di mobilità viene definitivamente sostituita dalla Naspi (Nuovo Assicurazione Sociale Per l'Impiego).
Cosi, ad inizio dell'ormai imminente 2017 terminerà un ciclo di transizione che ha portato la Naspi, istituita dal Dlgs 22/15 attuativo del Jobs Act, per tutti gli eventi di disoccupazione, verificatisi dal 1° maggio 2015, ad essere l'unico strumento adibito come ammortizzatore sociale per tutti coloro che perderanno il proprio posto di lavoro con l'eliminazione dei vari strumenti che vi erano in precedenza, come l'Aspi e la mini-Aspi, introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero (legge 92/12). Il nuovo ammortizzatore sociale per l'impiego avrà durata pari alla metà dei mesi che il lavoratore ha prestato durante gli ultimi 4 anni e non potrà essere erogato per più di 2 anni.
Per quanto riguarda invece il calcolo dei pagamenti, la somma dovuta all'ex lavoratore dovrebbe aggirarsi intorno al 75% di ciò che percepiva nella sua busta paga. Da notare che la cifra erogata non potrà essere superiore ai 1300 Euro mensili, e che a partire dal 3 mese l'assegno percepito verrà decurtato periodicamente del 3% del suo importo fino alla fine della sua durata, mentre con la mobilità l’importo percepito risulta essere pari a quello della cassa integrazione.
Un’ulteriore differenza nel passaggio dalla mobilità alla Naspi riguarderà anche la durata della prestazione. Mentre la mobilità può durare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 48 mesi, la durata massima della Naspi è di 24 mesi.
Tuttavia si ricorda che tutti i lavoratori che hanno iniziato a percepire l’indennità di mobilità nel 2016 o precedentemente, continueranno a percepire il sussidio di disoccupazione fino alla sua naturale scadenza.