lunedì 2 febbraio 2026
mercoledì 29 gennaio 2025
MASSIMALI INPS AMMORTIZZATORI SOCIALI 2025
Con la circolare 25 del 29 gennaio 2025, l'Inps fornisce come di consueto, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso, secondo la normativa prevista dall'’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015). Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene, quindi, indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
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MESE |
DIVISORE MOBILE |
VALORE ORARIO NETTO |
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GENNAIO |
168 |
7.86 |
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FEBBRAIO |
160 |
8.26 |
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MARZO |
168 |
7.86 |
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APRILE |
160 |
8.26 |
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MAGGIO |
168 |
7.86 |
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GIUGNO |
160 |
8.26 |
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LUGLIO |
184 |
7.18 |
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AGOSTO |
160 |
8.26 |
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SETTEMBRE |
176 |
7.51 |
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OTTOBRE |
184 |
7.18 |
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NOVEMBRE |
160 |
8.26 |
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DICEMBRE |
160 |
8.26 |
martedì 6 febbraio 2024
sabato 11 febbraio 2023
martedì 7 febbraio 2023
MASSIMALI INPS, CIGO, CIGS, NASPI, L'INFLAZIONE 2022 FA CRESCERE I VALORI
I livelli record dell'inflazione nel 2022, fa crescere in maniera significativa i massimali Inps dei trattamenti integrativi, Cigo, Cigs, Naspi, Fis. L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023 è di 1321,53 euro (importo lordo) e di 1.244,36 (importo netto). L'aumento del valore unico infatti tocca quasi i 100 €. (da 1222,51€ del 2022 a 1321,53 € per il 2023). È quanto ha chiarito l’Inps con una circolare (la numero 14 del 3 febbraio). L’ente di previdenza ricorda che l’indennità è rivalutata al 100% rispetto all’aumento dei prezzi. L’importo della cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimo che è diventato unico a partire dal 2022 (prima erano due a seconda del livello della retribuzione). Per quanto riguarda la Cassa integrazione, di conseguenza aumenterà il valore orario di ogni ora effettuata.
CIGO, CIGS E FIS
Trattamenti di integrazione salariale
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.321,53 1.244,36
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)
Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.585,84 1.493,23
NASPI E DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
lunedì 21 febbraio 2022
MASSIMALI AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS 2022
Domanda disoccupazione 2022, la circolare dell'INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'importo. Nuovi importi per le indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e ALAS, agricola, nonché per assegni e trattamenti di integrazione salariale.
Gli importi indicati nella circolare dell’INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 sono il riferimento per l’erogazione dei trattamenti a partire dal 1° gennaio 2022.
Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.222,51 euro lordi al mese pari a 1.151,12 euro netti. L'aumento lordo rispetto all'anno scorso è di poco più di 22 euro al mese.
È quanto emerge da una circolare dell'Inps che ricorda come quest'anno scatti la soglia limite unica per cui ci saranno vantaggi rispetto all'anno scorso per coloro che rientravano nella soglia più bassa ora abolita. Da quest'anno - si legge - per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito "il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori".
Massimali e legge di Bilancio
Il superamento dei due massimali è stato previsto dalla legge di Bilancio che con la riforma degli ammortizzatori sociali ha anche ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.
mercoledì 12 gennaio 2022
NASPI, NOVITA' PER IL 2022 DALLA LEGGE DI BILANCIO
La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto molti cambiamenti sugli ammortizzatori sociali.
Requisiti Naspi, le novità del 2022
Con la circolare Inps numero 2 del 4 gennaio 2022 sono recepite le novità contenute nella legge di bilancio. Sostanzialmente cambiano i requisiti di accesso alla Naspi che diventa così meno stringente. E’ inoltre esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda i requisiti, dal 1° gennaio 2022, per avere diritto alla Naspi non è più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione.
Resta però fermo il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. A ciò deve essere associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego.
Il decalage scatta dal sesto mese
Dal 1 gennaio 2022 cambia anche il sistema di calcolo della Naspi. Il meccanismo di decalage che prevede una riduzione dell’assegno Inps del 3% al mese a partire dal quarto subisce uno slittamento in base all’età.
Per chi ha fino a 54 anni compiuti al momento della domanda di Naspi il decalage scatta a partire dal sesto mese di pagamento. Mentre per chi ha compiuto i 55 anni, il decalage parte dall’ottavo mese.
Resta confermata la durata della Naspi che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo 24 mesi).
martedì 13 luglio 2021
DECRETO SOSTEGNI - BIS: SOSPENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE DELLA DECURTAZIONE DELLA NASPI DOPO IL QUARTO MESE
Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI, erogata dall'Inps, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno della prestazione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (ossia il decalage secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
La novità, varrà anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sarà quindi sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Infine, l’INPS precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
domenica 28 marzo 2021
DECRETO SOSTEGNI, MISURE PER IL LAVORO
giovedì 4 febbraio 2021
NUOVI MASSIMALI INPS 2021
mercoledì 4 marzo 2020
MASSIMALI INPS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E SOLIDARIETA' 2020
giovedì 13 febbraio 2020
AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020
giovedì 7 febbraio 2019
MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE E NASPI, VOLANTINO FIM-CISL
mercoledì 30 gennaio 2019
AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGGIORNATI I MASSIMALI PER IL 2019
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra imponibile e il massimale di 1,221,44 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)













