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giovedì 1 novembre 2018

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DA OGGI SI CAMBIA

Oggi 1° novembre 2018 entra in vigore la nuova disciplina sui contratti a termine, è infatti scaduto ieri  31 ottobre 2018 il regime transitorio previsto dal decreto Dignità.
Lo scorso 14 luglio, è entrato in vigore il c.d Decreto Dignità (Dl 87/2018) e con le correzioni introdotte dalla legge di conversione (legge 96/2018, in vigore dal 12 agosto)  ha modificato la durata del contratto a termine da 36 a 24 mesi, nonché il numero di proroghe applicabili da 5 a 4 ed ha introdotto l’obbligatorietà della causale qualora i contratti abbiano una durata complessiva superiore a 12 mesi o siano stati rinnovati. Modifiche che come suddetto, decorrono  dal 1° novembre 2018 e conseguentemente la riforma ha portato alla creazione di 4 diversi regimi, che sono:

  1. Contratti anteriori al 14 luglio;
  2. Contratti stipulati tra il 14 luglio e 11 agosto;
  3. Contratti stipulati tra il 12 agosto e il 31 ottobre;
  4. Contratti successivi al 31 ottobre 2018.


Resta applicabile la disciplina del Jobs Act (36 mesi, 5 proroghe senza causalità) solo per i contratti stipulati prima del 14 luglio, purché la proroga o/e il rinnovo siano stati stipulati entro il 31 ottobre 2018.
Per tutti gli altri 3 casi si applica la nuova disciplina del D.L n.87/2018, la quale prevede una durata di dodici mesi senza causale ed è possibile apporre un termine superiore, non oltre i 24 mesi, purché vi siano le seguenti "causali":
  1. Condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria;
  2. Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. Esigenze connesse a incrementi temporanei significati e non programmabili dell’attività ordinaria.
  4. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni, per un periodo superiore a 24 mesi, e nel caso di proroghe superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

Per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attraverso il rinvio di un termine. per rinnovo si intende invece la rinegoziazione delle condizioni contrattuali fermo restando il mantenimento della stessa categoria e mansione. Nella proroga la causale è obbligatoria nel caso di superamento dei 12 mesi mentre nel rinnovo la causale è sempre obbligatoria. Inoltre, in caso di rinnovo si segnala l’aumento di 0,50% del contributo addizionale che passa da 1,40% a 1,90%.



sabato 10 dicembre 2016

DAL 1° GENNAIO 2017 SCOMPARE LA MOBILITA', SOSTITUITA DEFINITIVAMENTE DALLA NASPI

Il 1° Gennaio del 2017 è la data in cui l'indennità di mobilità viene definitivamente sostituita dalla Naspi (Nuovo Assicurazione Sociale Per l'Impiego).
Cosi, ad inizio dell'ormai imminente 2017 terminerà un ciclo di transizione che ha portato la Naspi, istituita dal Dlgs 22/15 attuativo del Jobs Act, per tutti gli eventi di disoccupazione, verificatisi dal 1° maggio 2015, ad essere l'unico strumento adibito come ammortizzatore sociale per tutti coloro che perderanno il proprio posto di lavoro con l'eliminazione dei vari strumenti che vi erano in precedenza, come l'Aspi e la mini-Aspi, introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero (legge 92/12). Il nuovo ammortizzatore sociale per l'impiego avrà durata pari alla metà dei mesi che il lavoratore ha prestato durante gli ultimi 4 anni e non potrà essere erogato per più di 2 anni.
Per quanto riguarda invece il calcolo dei pagamenti, la somma dovuta all'ex lavoratore dovrebbe aggirarsi intorno al 75% di ciò che percepiva nella sua busta paga. Da notare che la cifra erogata non potrà essere superiore ai 1300 Euro mensili, e che a partire dal 3 mese l'assegno percepito verrà decurtato periodicamente del 3% del suo importo fino alla fine della sua durata, mentre con la mobilità l’importo percepito risulta essere pari a quello della cassa integrazione.
Un’ulteriore differenza nel passaggio dalla mobilità alla Naspi riguarderà anche la durata della prestazione. Mentre la mobilità può durare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 48 mesi, la durata massima della Naspi è di 24 mesi.
Tuttavia si ricorda che tutti i lavoratori che hanno iniziato a percepire l’indennità di mobilità nel 2016 o precedentemente, continueranno a percepire il sussidio di disoccupazione fino alla sua naturale scadenza.

sabato 3 settembre 2016

ABC SINDACALE - QUALI SONO LE SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE ESONERANO DALLA REPERIBILITA' DELLA VISITA FISCALE

A seguito dell'emanazione dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto 11 gennaio 2016  sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Inps, nella circolare 95/2016  indica gli operativi in merito all’applicazione di tale normativa per i lavoratori del settore privato. 

All'interno delle suddette linee guida si esplicita che a dare diritto all'esenzione dalla visita fiscale (dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00), è l'insorgenza, isolata o cronicizzata, di una patologia grave, ovvero che necessità della somministrazione di una cosiddetta "terapia salva vita".
Sulla base di questa considerazione l'Inps stila una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero della fasce di reperibilità:

Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
emorragie severe /infarti d’organo;
coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
insufficienza renale acuta;
insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
trattamento radioterapico;
sindrome maligna da neurolettici;
trapianti di organi vitali;
altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Il medico potrà inoltre procedere all'esonero dalla visita fiscale se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, anche le caso in cui questa venga maturata sommando una serie di invalidità di percentuale inferiore. In altre parole, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare (ndr: di poca importanza) ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale.




sabato 4 giugno 2016

CONTROLLI A DISTANZA E PERMESSI LEGGE 104, UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEFINISCE QUANDO SONO LEGITTIMI

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9749/16 del 12 maggio, chiarisce le circostanze in cui il licenziamento è ritenuto legittimo a seguito di un controllo a distanza, materia trattata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e riformata nel decreto legislativo n 151/15, cioè il “Jobs Act”.
La sentenza conferma il licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato i permessi previsti dalla legge 104/92 per scopi diversi da quello concesso - assistenza alla suocera disabile - circostanza confermata da un investigatore privato assoldato dall’azienda. L’investigatore ha monitorato gli spostamenti del dipendente, pur rispettando i limiti della non invasione della dimora privata e soprattutto della privacy dell’interessato. Nel caso specifico, per ben cinque volte, il lavoratore ha utilizzato i permessi per scopi personali. La giurisprudenza, stabilisce che l’impiego di un investigatore privato deve essere volto alla prevenzione di illeciti da parte dei dipendenti mentre il suo utilizzo non è ammesso nel caso si volesse controllare la qualità e la durata della prestazione lavorativa.
Peraltro in passato sempre la Cassazione ha precisato che chi abusa dei permessi della legge 104/92 compie un danno nei confronti del Stato e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale sul quale gravano le relative indennità, solo provvisoriamente anticipate dall’azienda ma poi rifuse dall’Inps. 
La Suprema Corte aveva stabilito in passato il principio fondamentale secondo cui con l’uso improprio del permesso per l’assistenza dei congiunti è giustificato il licenziamento per giusta causa poiché l’uso improprio comprometterebbe il vincolo di fiducia che dovrebbe sussistere tra dipendente e datore di lavoro.


sabato 3 ottobre 2015

NASPI: DAL 1° GENNAIO 2017 LA DURATA MASSIMA SARA' SEMPRE DI 24 MESI

Dopo l'approvazione definitiva degli ultimi decreti legislativi collegati al Jobs act, la Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale entrato in vigore dallo scorso maggio, durerà sino ad un massimo di 24 mesi anche con riferimento agli eventi di disoccupazione che occorreranno successivamente al 31 dicembre 2016. In luogo del limite massimo di 78 settimane originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Lo stabilisce, tra l'altro, l'articolo 42 del decreto legislativo 148/2015 che riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si segnala, tuttavia, che viene comunque prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale se, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste, si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, si provvede con DM alla rideterminazione dei benefici disposti.

mercoledì 30 settembre 2015

I NUOVI CONGEDI PARENTALI PROROGATI ANCHE DOPO IL 2015

Via libera alla proroga delle misure volte alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro oltre il 2015. Lo prevede il decreto legislativo 148/2015 in vigore dal 24 settembre 2015. Con questa modifica il Governo rende in sostanza strutturali i nuovi congedi parentali e i congedi per le donne vittime di violenza, come riformati di recente dal decreto legislativo 80/2015, che tuttavia li aveva limitati al solo anno 2015 in attesa che si reperissero le risorse per una proroga oltre il 2015. Risorse che sono state individuate dall’articolo 42 comma 2 del citato decreto in misura pari a circa 130 milioni di euro annui. Dunque, i congedi parentali sino al dodicesimo anno del bambino potranno essere fruiti anche dopo il 2015. Le misure sono state stabilizzate con il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali.
Il Legislatore con il D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act (Legge n. 183 del 10.12.2014).
Con il Jobs act, infatti, sono stati incrementati i periodi in cui è possibile godere dei congedi parentali. Oltre all’astensione obbligatoria, è previsto il congedo pagato al 30% fino ai 6 anni del bambino (prima era 3 anni) e quello non retribuito (se non in casi particolari) fino ai 12 anni (prima 8 anni). Sarà possibile godere di questi periodi di astensione anche frazionati ad ore. Tutti i trattamenti sono equiparati tra genitori naturali e adottivi. Alle lavoratrici autonome sarà pagata la maternità anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi. In caso di parti prematuri o di ricovero del neonato non si perdono i giorni di congedo.
Inoltre, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto lavorativo: il termine iniziale dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, coincide con la data di presentazione della domanda. Pertanto, il nuovo termine coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.
Qui di seguito un riepilogo schematico:
Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni); art. 12, comma 4: “ Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI 12 ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…(nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 80/2015 ) ], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
L'indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno);
Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30% dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l'anno 2015 Euro 16.327,68);
Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Tali novità sono riferite ovviamente ai periodi di congedo parentale che finora non stati mai fruiti o a quelli eventualmente residui.
Congedo di maternità. La proroga delle novità interessa anche il congedo obbligatorio di maternità con la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L’altra importante novità è l’estensione del diritto a percepire l’indennità di maternità (direttamente dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.
Sempre in materia di congedi di maternità si prevede che i giorni di congedo non goduti prima del parto (a causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi.
Vittime di Violenza. Stabilizzato anche il nuovo congedo per le donne vittime di violenza. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
La fruizione oraria del congedo parentale La circolare 152 del 18 agosto, INPS, da istruzioni in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale, non trattato nelle precedenti comunicazioni. Con la legge di stabilità del 2013 (legge 228/2012) venne introdotta la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di usufruire del congedo parentale a ore ma solo nel caso in cui la contrattazione collettiva ne definisse le modalità di fruizione. Di fatto tale previsione ha impedito l’effettiva fruizione del congedo con modalità oraria. Il Dlgs 80/2015 modifica ulteriormente l’art.32 del TU maternità/paternità con l’introduzione di un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria anche laddove vi sia assenza di previsione contrattuale collettiva nazionale o aziendale. 
La fruizione in modalità oraria è possibile nella misura del 50% dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale, salvo diversa previsione contrattuale. L’introduzione della modalità oraria non modifica ovviamente la durata del congedo parentale, i limiti complessivi e individuali rimangono invariati. Da notare che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria (nella stessa giornata presente sia ’attività lavorativa che assenza per congedo a ore), le domeniche e, nel caso di settimana corta, i sabati, non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Il congedo parentale usufruito in modalità oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi concessi ai sensi del Testo Unico sulla tutela della maternità/paternità: il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri ex allattamento ((artt.39 e 40 TU) oppure nei giorni di fruizione dei riposi orari (art. 33 del TU) per assistenza ai figli disabili. È compatibile invece con i permessi o riposi disciplinati da norme diverse dal Testo Unico, come ad esempio quelli previsti dalla legge 104/92. Sono comunque prevalenti eventuali diverse norme di compatibilità previste dalla contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa. Preavviso: il genitore richiedente è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri previsti dai contratti di lavoro e comunque, con un termine non inferiore a 5gg, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario. La domanda di congedo parentale va inoltrata all’INPS con la sola modalità telematica utilizzando la procedura INPS. L’alternativa: part-time invece del congedo parentale In luogo della fruizione del congedo in modalità oraria (oppure mensile o giornaliero) è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro. Lo prevede l’art.8, comma 7, di un altro decreto legislativo varato in attuazione del Jobs Act, il n° 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni). Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante , la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Cosa conviene?: la trasformazione del rapporto può essere chiesta anche in misura inferiore al 50% del normale orario di lavoro, mentre, invece, la fruizione in modalità oraria del congedo, come detto, è fissata in misura pari al 50% dell’orario medio giornaliero. Questa è una prima differenza che va tenuta presente dai genitori. Inoltre la trasformazione del rapporto in PT rende compatibile l’utilizzo dei permessi per ex allattamento (due ore o una se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore) che compatibili non sono in caso di fruizione del congedo in modalità oraria. Per contro la riduzione d’orario per trasformazione del rapporto di lavoro ovviamente non è retribuita mentre il congedo usufruito in qualsiasi modalità è indennizzato al 30% della retribuzione quantomeno fino ai 6 anni di vita del figlio. Anche i termini per la decorrenza del congedo sono diversi: Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione del rapporto di lavoro entro quindici giorni dalla richiesta, contro i due giorni per la richiesta di congedo ad ore.

giovedì 10 settembre 2015

JOBS ACT: RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Nel decreto attuativo del Jobs Act, viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Quindi semplificazioni per la richiesta dalla Cigo e sulla Cigs in particolare semplificazioni nella consultazione sindacale:
“all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;
vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto”.
Nelle procedure e nei tempi:
“sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione).
Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi  di fila in presenza di determinate condizioni.
La CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015)”.
Inoltre utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:
riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

sabato 5 settembre 2015

CAPIRE IL JOBS ACT: SI POTRANNO CEDERE FERIE A COLLEGA CON IL FIGLIO MALATO

I lavoratori potranno cedere, a titolo gratuito, a colleghi (dipedenti dallo stesso datore di lavoro), i riposi e le ferie maturate, per assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori. E' quanto prevede il decreto attuativo del jobs act, in "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'", approvato ieri dal Consiglio dei ministri. La cessione potra' avvenire pero' solo tra lavoratori che svolgono mansioni di pari livello e categoria, escludendo i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge. Inoltre, i datori di lavoro privati potranno assumere i lavoratori con disabilita' mediante la richiesta nominativa ma non potranno effettuare l'assunzione diretta. E' quanto prevede il decreto attuativo del Jobs act, relativo alla razionalizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti, "in linea - spiega il testo - con quanto richiesto dal Parlamento". Potranno quindi essere assunti solo lavoratori disabili inseriti nelle apposite liste. L'incentivo per il datore di lavoro per le assunzioni di disabili sara' corrisposto direttamente dall'Inps mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Gli incentivi saranno rafforzati, con una durata piu' lunga in caso di assunzione di persone con disabilita' intellettiva e psichica.


sabato 30 maggio 2015

DAL 1° MAGGIO SONO PARTITI LA NASPI E L'ASDI. COME FUNZIONANO I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Lo scorso 1° maggio sono entrati in funzione  altri due ammortizzatori sociali previsti dal Jobs act, Naspi e Asdi. Particolare attenzione sulla Naspi, acronimo di  Nuova assicurazione sociale per l’impiego, che sostituisce l’Aspi e la mini Aspi, fornendo un sostegno ai lavoratori dipendenti che abbiano perso il posto. L’Asdi, invece, introdotto in via sperimentale per il 2015, intende venire incontro ai disoccupati che, esaurita la Naspi, siano ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economiche. Ma vediamo come funzionano. A chi spetta la Naspi – L’indennità è riservata ai lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro in modo involontario a partire dal’1° maggio. La platea di beneficiari comprende anche gli apprendisti, gli artisti con contratto di lavoro dipendente e i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro. Il sussidio è riconosciuto anche ai dipendenti che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, secondo i termini di legge, e nei casi di risoluzione consensuale del contratto durante la procedura di conciliazione obbligatoria. Sono esclusi gli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, che seguono normative specifiche. Per avere accesso alla Naspi il richiedente, oltre ad essere disoccupato, deve avere versato i contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro e deve avere lavorato per almeno 30 giorni nei dodici mesi prima dell’evento di disoccupazione. Il beneficiario dell’indennità sarà poi vincolato a partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego. In caso contrario, l’erogazione del sussidio sarà interrotta.
A quanto ammonta il sussidio – Se la retribuzione media mensile del richiedente non supera i 1.195 euro (valore relativo al 2015 e rivalutabile annualmente), l’indennità sarà pari al 75% di questa cifra. Se invece il tetto viene superato, a questo valore bisogna aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. A ogni modo, l’importo del sussidio non può superare i 1.300 euro nel 2015 e anche in questo caso si tratta di una cifra da rivalutare ogni anno. Infine, bisogna ricordare che il valore dell’assegno viene ridotto del 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità di fruizione.
Quanto dura l’assegno - Per calcolare la durata della Naspi, bisogna prendere il numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e dividerlo per due. Ma dal conteggio vanno esclusi i periodi che hanno già dato luogo all’erogazione di altre indennità di disoccupazione. In ogni caso, l’erogazione del sussidio non può superare i 24 mesi fino al 2016. Dal 1 gennaio 2017, la durata massima dell’indennità sarà ridotta a 18 mesi.

Asdi, il sussidio per chi esaurisce la Naspi - E come detto, il 1° maggio è anche il primo giorno dell’Asdi, Assegno di disoccupazione, anch’esso introdotto a marzo dal Jobs act. Si tratta di una misura sperimentale, valida solo per il 2015. Il sussidio è pensato per quei disoccupati che, una volta esaurita la Naspi, si trovino ancora senza lavoro e in condizioni di particolare disagio economico, secondo i parametri Isee. L’assegno sarà erogato in via prioritaria ai disoccupati con figli minorenni e a quelli prossimi al pensionamento. Anche in questo caso, come per la Naspi, prima di potere fare richiesta dell’ammortizzatore sociale bisogna attendere la pubblicazione della relativa circolare Inps. Eppure, stavolta i tempi si preannunciano più lunghi: i ministeri del Lavoro e dell’Economia devono prima emanare un decreto interministeriale che disciplini la materia. In ogni caso, la durata massima dell’Asdi sarà di sei mesi e l’importo corrisponderà al 75% dell’ultimo trattamento Naspi. Il disoccupato dovrà partecipare ai corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di una nuova occupazione, proposti dai centri per l’impiego: in caso contrario, il sussidio non gli sarà erogato.

sabato 4 aprile 2015

COME CAMBIANO I CONGEDI PARENTALI CON IL JOBS ACT

Grandi novità in arrivo per le mamme lavoratrici: come specificato in una delle deleghe del Jobs Act, il governo ha messo a punto un decreto legge volto alla tutela della maternità e alla propria conciliazione con gli impegni professionali (misure innovative che però, per tutto il 2015, verranno applicate solo in modalità sperimentale).
La novità più importante introdotta dalla normativa riguarda la possibilità di allungare i tempi del congedo parentale da parte di entrambi i genitori, dal momento che esso potrà essere richiesto entro i primi dodici anni di vita del figlio e non più nei primi otto. Inoltre, in caso di ricovero del neonato durante il congedo di maternità, la madre sarà libera di sospendere l’astensione obbligatoria (della durata solitamente di tre o quattro mesi dopo il parto) per poi assentarsi di nuovo dopo le dimissioni del bambino dall’ospedale.
Come ancora non tutti sanno, il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio e può coprire fino a un arco di 10 mesi cumulando i periodi di assenza presi sia dalla mamma che dal papà (qualora il bambino abbia solo un genitore, quest’ultimo ha diritto comunque a tutti e dieci i mesi).
Nel caso poi non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale, si informa che le mamme possono allontanarsi dal luogo di lavoro usufruendo di particolari permessi a ore, se si preferisce questa modalità al posto delle assenze giornaliere. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio quotidiano del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale. Resta a ogni modo inteso che il congedo a ore non si può cumulare con altri permessi o riposi.
Col decreto sul Riordino dei Contratti attuativo del Jobs Act, infine, le mamme saranno libere di passare dal tempo pieno a un orario part-time per un periodo analogo, rinunciando però al congedo parentale e rendendosi disponibili a tornare al full-time allo scadere del periodo definito.
La richiesta per qualsiasi tipologia di congedo parentale deve essere effettuata con un termine di preavviso non inferiore ai 5 giorni (si scende a 2 giorni se il congedo è su base oraria) o con un anticipo superiore se previsto dal proprio contratto, indicando data di inizio e di fine desiderate.

lunedì 29 dicembre 2014

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, ARRIVANO LA NASPI E LA DIS-COLL, MA ANCHE L'ASDI, ECCO IL TESTO DEL DECRETO

Nuovi ammortizzatori sociali: NASpI per i lavoratori dipendenti e DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.Ma anche l'Asdi, l'assegno ai disoccupati indigenti.
Approvato il decreto legislativo che dà attuazione al primo articolo del Jobs Act (legge 183/2014). Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre è in attesa della “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. La NASpI andrà a sostituire l’Aspi e la mini-Aspi. Ecco il testo completo del decreto.
 
Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I – Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92  con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; e
c. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
2.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati  intercorsa nell'anno precedente.
3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di  fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Art. 6
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
1. La NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 7
Condizionalità
1. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8
Incentivo all’autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.
Art. 9
Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di antenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Art. 10
Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo 11
Decadenza
1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi all’art.  4 comma 2.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione  della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14
Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II – Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito
Art. 15
Assegno di disoccupazione (ASDI)
1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.
3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le  modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità  attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.
5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.
8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Articolo 16
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel  periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a  presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.
15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
 (Fonte:  Governo Italiano)

LE TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LICENZIAMENTO, IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Le tutele dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo. Ecco il testo del decreto legislativo in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è  disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità  commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il  lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assi stenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n.604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per
le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori , che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica,sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente  un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di
politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo persona le di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.
Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
 
 (Fonte:  Governo Italiano)