Visualizzazione post con etichetta TASSE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta TASSE. Mostra tutti i post
martedì 26 maggio 2026
domenica 22 marzo 2026
lunedì 10 aprile 2023
martedì 18 febbraio 2020
MODELLO 730/2020, ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL CAF
Etichette:
caf cisl,
CAFCISL,
FISCO,
MODELLO 730,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
mercoledì 6 novembre 2019
CUNEO FISCALE, CHE COSA E'?
Si è molto parlato e si continua a parlare in queste settimane, mesi del taglio del cuneo fiscale, uno dei provvedimenti della Legge di Bilancio 2020. Il taglio del cuneo fiscale consisterà in una riduzione delle tasse sul lavoro e un conseguente incremento in busta paga, che dovrebbe partire dopo la metà del prossimo anno, anche se è ancora da definire quale sia la platea dei soggetti interessati e la eventuale rimodulazione in base al reddito individuale.
Già ma cosa è il cuneo fiscale? L'effetto del cuneo fiscale è quello in pratica, di far raddoppiare in Italia il costo del lavoro. Si perchè si tratta dell'insieme delle imposte e dei contributi sociali che di fatto fanno la differenza tra le retribuzione netta che ogni mese finisce nelle tasche del lavoratore e il costo del suo datore di lavoro. Una forbice, un differenziale, un cuneo appunto tra quello che prende il lavoratore e quello che spende l'azienda.
Già ma cosa è il cuneo fiscale? L'effetto del cuneo fiscale è quello in pratica, di far raddoppiare in Italia il costo del lavoro. Si perchè si tratta dell'insieme delle imposte e dei contributi sociali che di fatto fanno la differenza tra le retribuzione netta che ogni mese finisce nelle tasche del lavoratore e il costo del suo datore di lavoro. Una forbice, un differenziale, un cuneo appunto tra quello che prende il lavoratore e quello che spende l'azienda.
Lo schema è presto fatto quindi:
CUNEO FISCALE = COSTO TOTALE DEL LAVORO - RETRIBUZIONI NETTE
O ancora più nello specifico:
CUNEO FISCALE = IMPOSTE E CONTRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA (IRAP, INAIL, INPS) + IMPOSTE E CONTRIBUTI TRATTENUTI AL DIPENDENTE IN BUSTA PAGA (IRPEF e INPS).
Il cuneo fiscale italiano risulta essere uno dei più pesanti al mondo. In Italia la percentuale media del cuneo fiscale, è stimata al 47,9%, secondo quanto diffuso dall'Ocse nel suo rapporto Taxing wages 2019, dedicato al cuneo fiscale, per un lavoratore standard single e senza figli a carico è sottoposto a un cuneo fiscale del 47,9%. La percentuale è composta per il 16,7% di imposte personali sul reddito e per 31,2% di contributi previdenziali che ricadono in parte sul lavoratore (7,2%) e in parte sul datore di lavoro (24,0%). Ciò vuole dire che su 100 euro spesi dall'azienda per un rapporto di lavoro dipendente, 47,9 € vanno allo Stato sotto forma di imposte e contributi, mentre 52,1 € sono quelli incassati effettivamente dal dipendente. In pratica per ogni mille euro di stipendio netto, la sua azienda deve spenderne poco meno di duemila.
La finalità del taglio, sarebbe quindi quella di aumentare i salari netti dei lavoratori e conseguentemente dare una spinta ai consumi. Le stime prevedono un benefit di circa 40 € netti in busta paga per coloro che posseggono un reddito compreso tra 8000 e 35000 euro annui.
La finalità del taglio, sarebbe quindi quella di aumentare i salari netti dei lavoratori e conseguentemente dare una spinta ai consumi. Le stime prevedono un benefit di circa 40 € netti in busta paga per coloro che posseggono un reddito compreso tra 8000 e 35000 euro annui.
giovedì 28 marzo 2019
FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MODELLO 730/2019
Sta per scattare la campagna fiscale 2019, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 15 aprile, il 730 precompilato. (s.b.)
Etichette:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
CAFCISL,
DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
FISCO,
IRPEF,
MODELLO 730 PRECOMPILATO,
MODELLO 730/2019,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
martedì 13 novembre 2018
DETRAZIONE FISCALE PER GLI STRUMENTI DIDATTICI PER GLI ALUNNI AFFETTI DA DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
Dal 1° gennaio 2018 sono in vigore le nuove detrazioni fiscali sugli strumenti didattici per gli alunni ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)
Per gli studenti con DSA è prevista una detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
La detrazione Irpef potrà essere richiesta anche per spese sostenute nell’interesse di figli ed altri familiari a carico per i quali sono riconosciute le relative detrazioni, e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi 2019. Per poter beneficiare delle nuove detrazioni Irpef sarà necessario predisporre di certificato medico che attesti il collegamento tra la patologia di DSA diagnosticata e il tipo di strumento o sussidio tecnico all’apprendimento acquistato.
Nel certificato del medico sarà necessario che sia presente la seguente dicitura: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, necessaria per certificare oltre alla diagnosi di DSA anche il diritto a beneficiare del bonus del 19%. Sarà inoltre necessario che, in relazione alle spese ammesse all’agevolazione, si conservino fattura o scontrino parlante, all’interno del quale dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato dall’alunno.
DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. La Legge n. 170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA).
In base al tipo di difficoltà specifica che comportano, i DSA si dividono quindi in dislessia, disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo, disortografia, disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica, disgrafia, disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria della scrittura e discalculia, disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.
Per strumenti compensativi si intendono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano lo studio e, in via esemplificativa, si riporta di seguito un elenco delle spese detraibili:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
I sussidi tecnici ed informatici sono invece tutte le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, come ad esempio i computer necessari per l’utilizzo di programmi di video scrittura, per l’elaborazione scritta o grafica o per accedere ad informazioni e cultura.
(FONTE: CAFCISL.IT)
Etichette:
AGEVOLAZIONI FISCALI,
CAFCISL,
DETRAZIONI IRPEF,
FISCO,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
mercoledì 25 luglio 2018
ABBIAMO DIMENTICATO DI COMPILARE IL MODELLO 730? TRANQUILLI C'E' IL MODELLO REDDITI (EX UNICO)
Dopo oltre tre mesi, tutto era cominciato il 16 aprile scorso, lunedì 23 luglio a mezzanotte è stata la scadenza del termine di presentazione del modello 730/2018. Ma se abbiamo dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi in quanto avevamo oneri detraibili e deducibili o peggio dovevamo pagare le tasse, nulla è perduto in quanto c'è ancora la possibilità di rimediare presentando il modello Redditi (ex Unico), anche in modalità precompilata, entro il 31 ottobre 2018 prossimo. Però in questo caso, a differenza del 730 se vanteremo un credito a nostro favore, non potremo incassarlo nella busta paga con il nostro datore di lavoro che fa da sostituto d'imposta, ma chiederlo all'Agenzia delle Entrate che ce lo rimborserà dopo qualche anno o nella migliore delle ipotesi utilizzarlo in compensazione e riscuoterlo nel 730/2019 dell'anno prossimo. Se invece dovremmo pagare le tasse non potremo farcele trattenere in busta paga, sempre dal datore di lavoro. ma dovremo recarci in posta o banca con il modello F24. Inoltre sempre ad ottobre ci sono altre due importanti scadenze, come sotto descritto.
1 ottobre 2018 – Ultimo giorno utile (il 30 settembre è domenica) per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore;
730 integrativo del 25 ottobre 2018 – Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata;
Etichette:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
FISCO,
MODELLO 730/2018,
MODELLO REDDITI 2018,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
giovedì 31 maggio 2018
TASI E IMU: 18 GIUGNO SCADENZA PER VERSARE L'ACCONTO 2018
La principale scadenza di giugno è quella per le imposte sugli immobili: entro lunedì 18 giugno va versato l'acconto (o la rata unica) di TASI e IMU per il 2018, tramite F24 o con l'apposito bollettino postale. Ricordiamo che il secondo acconto e conguaglio andranno versati entro il 17 dicembre.
La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è l'imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. L'IMU, l'imposta municipale unica è la tassa sui beni immobili di proprietà, che viene pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili come capannoni, uffici, negozi ecc.
Dal 2016 non sono più soggetti al pagamento dell'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, con eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (accatastati come A1, A8 e A9) che continuano a pagare sia la Tasi che l'Imu.
Anche il coniuge separato che lascia la casa coniugale per andare in affitto, avrà diritto all'abolizione delle imposte, per cui sarà esente dal pagamento di IMU e TASI sulla prima casa.
Su box, cantine e soffitte, non si pagano Imu e Tasi ma solo per una "pertinenza" per tipo. Ad esempio chi ha un box e una cantina non versa nulla, ma se si tratta di due box o due cantine, uno dei due sarà soggetto sia a Tasi che Imu.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.
La riduzione è invece del 50% in caso di immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado). Attenzione però alle condizioni per godere della riduzione d'imposta: innanzitutto il comodato deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, chi concede l'abitazione oltre all'immobile dato in comodato deve risiedere nello stesso comune e può possedere al massimo un'altra abitazione che deve essere nello stesso comune, adibita ad abitazione principale e non di lusso. Quindi non si applicherà la riduzione se il comodante possiede 3 o più immobili ad uso abitativo (anche in percentuale), se i 2 immobili si trovano in comuni diversi, se si risiede in un comune diverso da quello dell'immobile e infine se l'abitazione data in comodato non è abitazione principale del comodante. Il comodatario però non verserà più la Tasi per gli inquilini, se si tratta di abitazione principale.
Veniamo ora agli inquilini che non essendo proprietari non pagano l'IMU ma potrebbero dover parare la TASI: se l'immobile affittato è l'abitazione principale non la pagheranno, come tutti i proprietari, se invece non è l'abitazione principale, pagheranno una Tasi "light" che va dal 10% al 30%.
I terreni sono soggetti a IMU con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Si confermano però le esenzioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola (a prescindere dall'ubicazione del terreno). Esenti anche i terreni siti in un Comune classificato come montano - mentre se il terreno è sito in un Comune parzialmente montano, l'esenzione spetta solo se il terreno ricade in una zona c.d. "svantaggiata" - e per i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori. Non pagano anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Entro il 18 giugno si deve versare il 50% dell'imposta annua, calcolata sulle aliquote ed eventuali detrazioni deliberate dai Comuni, tramite F24, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico autorizzate.
Per i Comuni che non hanno ancora deliberato per il 2018, le aliquote per il calcolo Imu Tasi da usare per l'acconto rimangono quelle in vigore nel 2017, da conguagliare poi con la scadenza del saldo di dicembre.
Non ci saranno però grosse sorprese: anche per il 2018 è stato decretato il blocco degli aumenti dei tributi per gli enti locali (articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018). Le amministrazioni locali non potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, perché la stessa misura era in vigore anche nel 2016 e 2017.
Il blocco degli aumenti non si applicherà nei Comuni istituiti in seguito alla loro fusione. La norma della legge di Bilancio ha confermato, inoltre, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, purché già confermata nel 2016 e 2017. Sono inoltre escluse dal blocco la Tari (Tassa sui RIfiuti) e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico.
Come sempre, la sede Caf Cisl più vicina a è disposizione per fornire assistenza nel calcolo e predisporre il bollettino.
(FONTE:CAFCISL.IT)
Etichette:
caf cisl,
IMPOSTE E TASSE LOCALI,
IMU,
TASI,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
domenica 20 maggio 2018
FOCUS FISCO: NON SOLO 730, IL 18 GIUGNO SCADE L'ACCONTO IMU (E DOVE PREVISTA LA TASI)
Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2018 si avvicina. Tra poco meno di un mese i possessori di immobili ubicati nel territorio italiano,dovranno tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per effettuare il versamento dell’acconto IMU/TASI 2018. La prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per il 2018, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 18 giugno 2018 sulla base delle aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2017. Nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2018, il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2017 anche per il pagamento della prima rata 2018. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica).
Invece, la seconda rata 2018 (a saldo della prima) va pagata entro il 17 dicembre 2018 (in quanto anche il 16 dicembre cade di domenica), prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2018, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica), in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito entro il termine del 29 ottobre 2018 (in quanto il 28 ottobre cade di domenica). Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 15 ottobre 2018, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento le aliquote approvate nel 2016.
Etichette:
IMPOSTE E TASSE LOCALI,
IMU,
TASI,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
giovedì 10 maggio 2018
730 2018, TUTTE LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI
Quando si presenta la dichiarazione dei redditi i contribuenti possono portare in detrazione o deduzione compilazione alcune spese od oneri eri sostenuti nell'anno precedente. Per non perdere nessuna opportunità di risparmio riepiloghiamo le spese che danno diritto ad una riduzione delle tasse dovute: detraendole, che significa sottraendole dalle imposte da versare, o deducendole e quindi sottraendole dal reddito complessivo sul quale si calcola l'imposta.
Vediamo quali sono le principali detrazioni previste dal 730 a partire da quella per i familiari a carico: per essere considerati a carico, coniuge figli o altri familiari non devono aver avuto un reddito superiore a euro 2.840,51. Per tutti i familiari a carico è possibile portare in detrazione le spese sostenute: in particolare per i figli si potranno detrarre le spese di istruzione, dal nido al diploma (136,23 massimo per ogni figlio) e le spese per le tasse universitarie, e anche le spese per l'iscrizione ad attività sportive dilettantistiche per i figli tra i 5 e i 18 anni (massimo 39.9 euro a figlio).
Anche l'abitazione è oggetto di numerose opportunità di risparmio fiscale, sia per chi sta in affitto sia per i proprietari. Chi acquista casa può detrarre il 19% sia le spese di intermediazione immobiliare (fino a 190 euro) che gli interessi passivi del mutuo (massimo 760 euro). Ci sono poi i bonus legati a ristrutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) il bonus mobili (50%) e il bonus sicurezza (50%). Anche gli inquilini in affitto possono godere di detrazioni che variano in base al reddito dell'inquilino e dal tipo di contratto. Prevista anche una detrazione del 19% fino a 2633 euro per gli studenti fuori sede. Veniamo alla detrazione più frequente: le spese mediche, che possono essere detratte nella misura del 19% con una franchigia di 129,11 euro. Con un limite massimo di 387,34 euro, godono della stessa detrazione anche le spese veterinarie.
Si detrae anche la generosità: beneficienza ed erogazioni a favore di onlus, ong, istituti religiosi, partiti, università, ed enti di ricerca sono tutti detraibili. Queste invece sono le spese deducibili: Ticket del Servizio Sanitario Nazionale; assegni periodici per il mantenimento dell'ex coniuge (ma non quelli per il mantenimento dei figli). Sono inoltre deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico come i contributi per fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, forme pensionistiche complementari e individuali (fino a 5.164,57 euro), l'assicurazione casalinghe, il riscatto degli anni di laurea o la ricongiunzione dei contributi, contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro (fino a 1.549,37 euro).
Nel caso di persone disabili, sono deducibili le spese sanitarie, per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (con prescrizione medica). In caso di ricovero non è deducibile la retta, ma solo le spese mediche e di assistenza specifica.
(FONTE: CAFCISL.IT)
Etichette:
caf cisl,
DEDUZIONI IRPEF,
DETRAZIONI IRPEF,
MODELLO 730,
MODELLO 730 PRECOMPILATO,
MODELLO 730/2018,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
sabato 1 aprile 2017
730 TIME - ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2017
Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:
Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite;
Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;
Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.
Etichette:
2017,
AGENZIA DELLE ENTRATE,
caf cisl,
FISCO,
MODELLO 730/2017,
TASSE
Ubicazione:
60044 Fabriano AN, Italia
venerdì 17 giugno 2016
CI SIAMO DIMENTICATI DI PAGARE L'IMU O LA TASI DOVE PREVISTO? CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E' POSSIBILE METTERSI IN REGOLA
Presi dall'euforia dell'abolizione della Tasi sulla prima casa, ieri 16 giugno, ultima data utile, ci siamo dimenticati di pagare l'acconto Imu su un altro immobile, un'area fabbricabile oppure la stessa Tasi, se prevista dal proprio comune sugli immobili a disposizione? Niente paura, per mettersi in regola, c’è sempre la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (art.13 Dlgs nr. 472 del 1997), che permette di pagare in ritardo con sanzioni ridotte.
Se si paga entro il prossimo 30 giugno 2016 sarà possibile usufruire del ravvedimento sprint, che è esercitabile entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del versamento e permette di applicare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione, pari allo 0,1% giornaliero è applicabile pagando dal primo al quattrodicesimo giorno di ritardo pagando l’importo del tributo cui si applicherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera, pari allo 0,20%.
Se invece si paga entro il 16 luglio 2016 sarà possibile fruire del ravvedimento breve che si applica ai versamenti eseguiti entro il trentesimo giorno dalla scadenza del versamento ma successivi al quattordicesimo giorno, con la riduzione della sanzione a 1/10 (sanzione, quindi, del 1,5%)
Infine, se si paga, invece, entro il 14 settembre 2016, è possibile usufruire del ravvedimento intermedio, applicabile a versamenti eseguiti dopo il trentesimo giorno dopo la scadenza, ma entro il novantesimo giorno. In questo caso di applica una riduzione della sanzione a 1/9.
mercoledì 1 giugno 2016
MODELLO 730/2016, ARRIVA LA PROROGA AL 22 LUGLIO
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sposta dal 7 al 22 luglio la data di scadenza per presentare il modello 730: un rinvio che riguarda però l’invio della dichiarazione tramite Caf e professionisti abilitati, a patto però che abbiano già trasmesso l’80% delle dichiarazioni a loro carico entro il 7 luglio. Un allungamento dei termini di cui beneficeranno, anche coloro che sceglieranno la modalità "fai-da-te". Questa condizione dovrebbe consentire di evitare un accumulo di presentazioni della dichiarazione dei redditi e permettere ai contribuenti che si sono mossi per tempo di avere l’eventuale credito d’imposta già nella busta paga di luglio.
La decisione era comunque ampiamente prevista giacché il medesimo provvedimento era stato consumato lo scorso anno, e le modalità sono state le stesse, cioè dietro sollecitazione della Commissione Finanze della Camera e della Consulta dei Centri di assistenza fiscale.
È una concessione utile per chi si è attardato nella compilazione e nella modifica dei dati dopo avere scaricato il modello precompilato per il quale il 2 maggio è stata aperta la fase di trasmissione alle Agenzie delle Entrate così come è stato reso disponibile (online dal 15 aprile scorso) oppure modificato e integrato con nuovi dati.
Il Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal presidente del Consiglio e attende solo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».
venerdì 1 aprile 2016
ACCONTO 2016 PER TASI E IMU, QUALI SONO LE NOVITA'
Mentre sta per entrare nel vivo la campagna per la compilazione della dichiarazione dei redditi, non bisogna dimenticare che entro il 16 giugno 2016 si dovrà versare il primo acconto per l’anno di imposta 2016 per l’IMU e la TASI. Come ogni anno, questi due tributi sono stati sottoposti a modifiche: ecco tutte le principali novità introdotte nel 2016 per effettuare il calcolo del primo acconto.
Le novità IMU 2016
Tra le principali novità IMU del 2016:
Immobili in comodato
Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio): il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile dell'IMU al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
Il contratto deve essere regolarmente registrato
Il comodante:
deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
Presenti la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti
Per saperne di più leggi l'approfondimento sui chiairimenti che il Ministero dell'Economia e delle Finanze: Imu immobili in comodato: i chiarimenti del MEF
Esenzione IMU sui terreni agricoli
Modificando la normativa prevista per il 2015, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli bisogna seguire la circolare ministeriale 9/1993. In particolare sono esenti i terreni agricoli:
Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
Sono posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
Sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
Immobili delle cooperative edilizie
La Legge di stabilità 2016 ha compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari.
Riduzione IMU per contratti a canone concordato
La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale.
Le novità TASI 2016
Tra le principali novità TASI per il 2016
Riduzione TASI per contratti a canone concordato-
Come per l’IMU, La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% della TASI dovuta in base all’aliquota comunale.
Immobili in comodato
Come per l’Imu dal 2016 ci sono novità sulla disciplina TASI da applicare nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio). In questi casi il comodatario è esente dall’IMU e il comodante gode della riduzione della base imponibile del tributo al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono le stesse di quelle previste ai fini IMU sopra illustrate.
Blocco aliquote
Con la Legge di stabilità 2016,i Comuni non possono aumentare le aliquote previste per la TASI per il 2016. Pertanto salvo casi particolari non sarà possibile aumentare l’aliquota per l’IMU e per la TASI a meno che l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il 2015.
venerdì 4 marzo 2016
domenica 21 febbraio 2016
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'
La legge riconosce particolari benefici fiscali per le persone con disabilità, oltre che per i loro familiari. La guida edita dall'Agenzia delle Entrate, contiene informazioni ed indicazioni su agevolazioni sulle spese che più comunemente vengono sostenute dalle persone con disabilità e dai loro familiari, come ad esempio spese di assistenza, ausili, veicoli, sussidi tecnici ed informatici, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc, nonchè i documenti necessari da produrre per poterli ottenere.
La Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili è aggiornata a gennaio 2016, con la normativa in vigore.
giovedì 11 febbraio 2016
HAI INTENZIONE DI RISTRUTTURARE CASA? NON PERDERE TUTTI I VANTAGGI E LE OPPORTUNITA' DEL FISCO
Abbiamo intenzione di eseguire dei lavori di ristrutturazione sulla casa? Per tutte le agevolazioni disponibili ecco la guida edita dall'Agenzia delle Entrate, aggiornata a gennaio 2016, con tutte le novità e le opportunità da cogliere e sfruttare per ottenere dei sostanziosi rimborsi mediante la dichiarazione dei redditi.
giovedì 17 dicembre 2015
TASI E IMU, ECCO LE NOVITA' PER IL 2016
Passato in archivio da poche ore il saldo Tasi e Imu 2015, già si guarda alle novità per il prossimo anno, strombazzate per i due tributi tra i più odiati indubitabilmente degli ultimi anni. Dopo l'approvazione della legge di stabilità, da parte del Senato, vediamo di fare una panoramica delle novità che riguarderanno la fiscalità immobiliare nel 2016 e come già annunciato nei mesi scorsi, i principali cambiamenti coinvolgeranno le prime case, i terreni agricoli.
Via la Tasi sulle abitazioni principali, compresa la quota inquilini quando l'affittuario (o il comodatario a titolo gratuito) la utilizzano come prima casa.
Per i comodati, l'esenzione scatterà per gli immobili concessi a parenti disabili in linea retta o collaterale di secondo grado. Oppure nell'eventualità del comodato gratuito dai genitori ai figli, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia utilizzato la casa come abitazione principale nel 2015 e che non abbia altri immobili di proprietà. Un ultimo caso di esenzione per i comodati è quello degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari.
Riduzioni del 25%, rispetto alle aliquote 2015, sono previste, invece, per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Per i terreni agricoli, si amplia la platea dei proprietari che non saranno più tenuti al pagamento dell'imposta. L'esenzione è stata fissata per i titolari di terreni montani o collinari ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9/1993. Esonerati anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dal luogo in cui si trova il bene.
Etichette:
IMU,
IMU TERRENI AGRICOLI,
TASI,
TASSE
Iscriviti a:
Post (Atom)



















